A seguito di un quesito posto dalla Direzione Regionale per la Liguria questo Ufficio ha chiesto alla Commissione in sede di comitato di gestione “ Meccanismi degli scambi” quale procedura di controllo debba essere applicata in caso di traferimento di prodotti da un deposito di approvvigionamento ad un altro situato nello stesso Stato membro.

La questione si è posta perché il vigente art.91, par.1, lettera b) del codice doganale comunitario, al contrario del passato, non prevede più il vincolo al transito comunitario esterno per i prodotti della specie e perché il successivo paragrafo 3 dell’articolo in esame contempla unicamente la fattispecie di trasferimento verso un deposito situato in un Stato membro diverso dal primo.

In questo caso la prova che i prodotti sono stati introdotti nel secondo deposito è costituita dalla presentazione dell’esemplare di controllo T5 recante tra l’altro la seguente attestazione prevista dall’articolo 41, paragrafo 2. “ Depositato con consegna obbligatoria per l’approvvigionamento – applicazione dell’art.40 del reg. (CE) n.800/1999”

In risposta al quesito la Commissione ha precisato che in assenza di norme comunitarie, ove il trasferimento avvenga tra depositi situati nello stesso Stato membro, ogni Stato adotta le modalità di controllo che ritiene più opportune: nulla osta, pertanto, che possa essere utilizzato anche in tali casi l’esemplare di controllo T5, come proposto dalla delegazione italiana in sede di comitato.

Tanto premesso, al fine di uniformare e semplificare le procedure in materia, si dispone che, per il futuro, in caso di autorizzazione al trasferimento di prodotti da un deposito di approvvigionamento ad un altro situato all’interno del territorio nazionale l’ufficio doganale compentete rilasci contestualmente l’esemplare di controllo T5 debitamente compilato nel modo suddetto. Il documento dovrà essere consegnato a cura del trasportatore all’ufficio doganale nella cui competenza rientra il secondo deposito di approvvigionamento.

Quest’ultimo, in conformità della procedura prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 43 del regolamento (CE) n.800/1999, verificherà che i prodotti siano stati iscritti nell’apposito registro e confermerà l’entrata in deposito sull’esemplare di controllo T5, che sarà restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.

2) Modalità di applicazione dell’art.42 del regolamento (CE) n.800/1999: importo forfettario da riscuotere in caso di mancata destinazione

Ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 43 l’ufficio doganale competente per il deposito di approvvigionamento ha l’obbligo di effettuare almeno una volta all’anno un controllo fisico dei prodotti giacenti in tale deposito redigendo il rituale verbale: il controllo può essere documentale solo se l’entrata e l’uscita dei prodotti dal deposito sono soggette a controllo fisico permanente.

In proposito si dispone che qualora dalla verifica emerga che uno o più prodotti introdotti in deposito non hanno avuto la destinazione prescritta o non sono più in grado di raggiungerla, il verbale di constatazione redatto nei confronti del depositario contenga per ciascun prodotto contestato i codici di restituzione, la quantità nonché l’ammontare dell’importo forfettario da versare, calcolato secondo le modalità specificate al paragrafo 2 dell’articolo 42 del citato regolamento.

L’indicazione analitica dei prodotti, delle quantità e degli importi è indispensabile in quanto i versamenti debbono essere imputati alla contabilità FEOGA secondo i diversi codici di bilancio stabiliti dalla Commissione per tipo di recupero e di prodotto.

Le somme dovranno essere versate entro 30 giorni direttamente dall’operatore o tramite Istituto bancario alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio indicando nella causale: “da accreditare sulla contabilità speciale n.1378 - SAISA Rest Agr. FEOGA accesa presso la Banca d’Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, succursale C349 – p.v. n…….”.

Al fine di consentire una tempestiva e corretta imputazione delle somme riscosse alla contabilità FEOGA nello stesso mese di versamento, secondo quanto stabilito dall’allegato al regolamento (CE) n.1663/95, l’ufficio doganale è pregato di inviare con urgenza a questo Servizio copia del processo verbale e dell’invito a pagamento emesso nei confronti del depositario.

Le Direzioni Regionali sono pregate di dare le opportune istruzioni agli uffici doganali dipendenti vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse.