Con disposizione prot.12913 del 29 maggio 2002 questo Servizio, al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità a norma dell’art. 20 del reg. (CE) n.800/1999, ha stabilito che il pagamento delle restituzioni per tutte le operazioni di esportazione di zucchero di cui alle voci doganali 1701 e 1702 a decorrere dal 1° giugno 2002 verso la Repubblica Iugoslavia di Serbia e Monetenegro, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia sia subordinato alla presentazione del documento di trasporto e del documento di importazione che attesti la riscossione dei relativi dazi.

A scioglimento della riserva espressa nelle predette istruzioni, considerato che dalle indagini in corso è risultato un notevole ed inspiegabile aumento di esportazioni di zucchero verso l’Albania, la Macedonia e il Kosovo che potrebbe avvalorare l’ipotesi di una frode a danno della Comunità Europea, si dispone che anche per le operazioni di esportazioni verso tali paesi, con dichiarazione accettata a decorrere dal 1° agosto 2002 la restituzione sia subordinata alla presentazione del documento di trasporto e dal documento di importazione definitiva del prodotto nel paese terzo di destinazione.

Gli uffici doganali e le Associazioni in indirizzo avranno cura di informare tempestivamente gli operatori del settore in merito alla presente disposizione.