1. Premessa

Come è noto il regolamento (CE) n.615/98 ha subordinato la concessione della restituzione per esportazioni di bovini vivi verso paesi terzi alla verifica del rispetto della direttiva 91/628/CEE inerente il benessere degli animali vivi durante il trasporto.

A tal fine sono stati imposti controlli sistematici veterinari sugli animali al punto di uscita dalla Comunità e nei paesi terzi dove avviene eventualmente un cambiamento del mezzo di trasporto mentre, secondo la richiamata normativa, all’atto dello scarico nel paese di destinazione i controlli venivano effettuati solo se erano stati richiesti dal veterinario al momento dell’uscita dal territorio doganale della Comunità, in base ad una analisi dei rischi.

Il regolamento n.615/98 era stato ampiamente trattato nella circolare del Dipartimento delle Dogane – DCSD prot.2852 n.195/D del 28.07.1998.

Sulla base dell’esperienza acquisita la Commissione ha ora ritenuto opportuno modificarne alcune disposizioni, in particolare rendendo obbligatori anche i controlli nei paesi di destinazione ed inasprendo le sanzioni da applicare nei casi in cui l’Organismo pagatore non dovrebbe riconoscere il diritto alla restituzione.

A questo scopo è stato emanato il nuovo regolamento n.639/2003 del 9 aprile 2003, che sostituisce interamente il regolamento n.615/98 in quanto abrogato, e che si applicherà alle dichiarazioni di esportazioni di bovini vivi accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

In questo contesto va segnalato anche che nel settore dei bovini vivi la Commissione, con il regolamento n.118/2003, aveva già escluso dalla restituzione molte tipologie di animali, concedendo la sovvenzione solo alle esportazioni di:
- animali riproduttori di razza pura, limitatamente alle giovenche e vacche di peso uguale o superiore a 250 Kg. sino all’età di 30 mesi (c.r. 0102 1010 9140 –0102 1030 9140), verso qualunque paese terzo
- animali destinati alla macellazione di peso superiore a 300 Kg, con esclusione delle giovenche e delle vacche, (c.r.0102 9071 9000) esportati in Libano ed in Egitto.

Considerate le sostanziali novità introdotte dalla nuova normativa si ritiene opportuno esaminarne in dettaglio i vari articoli con le relative istruzioni di competenza di questo Servizio quando necessarie, lasciando al Ministero della Salute, se lo riterrà opportuno, eventuali ulteriori nterventi per gli aspetti strettamente veterinari, quali, ad esempio, l’obbligo del preavviso dell’arrivo della partita di cui al paragrafo 5 dell’articolo 2.

2. Reg. 639/2003

Art.2. Controlli nella Comunità

In linea di massima rimane confermata la procedura da seguire per i controlli nella Comunità descritta nella citata circolare n.195/D del 28.07.1998.

Gli animali vivi possono uscire dal territorio doganale della Comunità solo attraverso:
- un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto dalla Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi
- un punto di uscita stabilito dallo Stato membro: per l’Italia sono stati riconosciuti i posti di ispezione frontalieri (Pif) situati presso le dogane di Chiasso, Gorizia, Gran San Bernardo- Pollein, La Spezia, Milano Malpensa, Prosecco-Fernetti, Trieste.

In caso di uscita in regime semplificato di transito comunitario per ferrovia o grandi contenitori il predetto controllo viene effettuato, con le stesse modalità, dal veterinario del Servizio sanitario nazionale nel luogo in cui gli animali sono sottoposti a tale regime.

Attraverso un PIF nazionale possono transitare per la definitiva uscita dal territorio doganale comunitario:
- animali provenienti da altro Stato membro, scortati dall’”esemplare di controllo T5”
- animali provenienti dall’interno del territorio nazionale scortati dagli esemplari 3 e 3 A del DAU.

Prima dell’uscita dal territorio doganale comunitario il veterinario dei Servizio sanitario nazionale sottopone tutti gli animali ai controlli necessari per verificare che le disposizioni della direttive 91/628/CEE siano state rispettate sin dal luogo di partenza e che sussistano tutte le condizioni perché siano rispettate sino al primo scarico nel paese terzo.

L’esito del controllo deve essere attestato con timbro e firma del veterinario:
- in una relazione conforme al modello di cui all’allegato I del Reg. 639/2003 che deve essere conservata per almeno tre anni
- nei documenti doganali di uscita (T5 o esemplare 3 e 3 A del DAU) apponendo la seguente annotazione “Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n.639/2003 – N. dei capi……..( totale dichiarato meno il numero degli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto e il numero degli animali morti o per i quali non sono state rispettate le norme sulla direttiva 91/628/CEE)”.
Si precisa al riguardo che l’annotazione deve riportare sempre il numero dei capi che proseguono il viaggio e non più solo il numero degli animali ritenuti non idonei e ritirati dalla spedizione, come precedentemente previsto dall’art.2, par.3 del Reg. 615/98 abrogato.

Gli esemplari 3 e 3 A del DAU o gli esemplari di controllo T5 saranno quindi consegnati all’ufficio doganale che provvederà ad apporre il visto uscire, e a restituire i documenti, debitamente annotati come anzidetto:
- al SAISA se trattasi di esemplari 3 e 3 A secondo le disposizioni contenute nella circolare n.240/D/ del 20 agosto1997
- all’ufficio doganale di emissione dell’altro Stato membro se trattasi dell’esemplare di controllo T5

Per facilitare gli adempimenti in caso di perdita o smarrimento del DAU o del T5 è opportuno che le dogane trattengano sempre una copia del documento annotato.

Art.3. Controlli nei paesi terzi

La principale novità del regolamento n.639/2003 è costituita dal fatto che tutte le esportazioni degli animali vivi per le quali si chiede la restituzione debbono essere assoggettate ad un controllo veterinario anche dopo l’uscita dalla Comunità nei termini che seguono, a seconda dei casii:

- nel paese terzo in cui si effettua un cambiamento del mezzo di trasporto, salvo che il trasbordo non sia stato programmato e sia imputabile a circostanze impreviste ed eccezionali da provare con idonea documentazione all’atto della presentazione della domanda di restituzione
- nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione

Il controllo è a carico dell’operatore e deve essere eseguito da un veterinario incaricato da una società internazionale di controllo e sorveglianza riconosciuta da uno Stato membro oppure da un servizio ufficiale di uno Stato membro.

Per l’Italia le società che intendono ottenere il riconoscimento specifico per tali tipologie di controllo debbono presentare una circostanziata domanda a questo Servizio, che è l’organo competente a tal fine ai termini dell’allegato X del Reg. (CE) n.800/1999, concernente il regime delle restituzioni, come modificato dal Reg. (CE) n.1253/2002.

Allo stato non risulta che il nostro Paese disponga di servizi ufficiali nei paesi terzi con personale veterinario specializzato per tali tipi di controllo.

Si allega l’elenco delle società internazionali di controllo e sorveglianza attualmente riconosciute nell’ambito dell’U.E. (Allegato n. 1).

L’esito dei controlli effettuati nel paese terzo va riportato in una relazione conforme agli allegati II (luogo di tasbordo) e III (luogo di scarico) del regolamento in questione: un originale della relazione di controllo deve essere consegnato all’operatore perché sia a suo tempo allegato alla domanda di restituzione.

Art.4. Procedura per il pagamento delle restituzioni all’esportazione

L’esportatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni informazione utile sul viaggio e sull’eventuale cambiamento del mezzo di trasporto agli uffici doganali competenti nonché all’autorità sanitaria delegata ai controlli del caso.

Ai fini del pagamento della restituzione è necessario che le domande siano corredate della relazione di controllo redatte dai veterinari nei paesi terzi, nonché dei documenti di trasporto e importazione nei casi di restituzione differenziata.

Se non è stato possibile effettuare i controlli previsti nei paesi terzi di cui all’articolo 3 per cause non imputabili all’esportatore questi potrà presentare altra documentazione da cui si rilevi con sufficiente certezza che sono state rispettate le disposizioni della direttiva 91/628/CEE.

In tali casi tuttavia questo Organismo esigerà la presentazione dei documenti di importazione e trasporto anche per i prodotti ad aliquota unica.

Art.5. Non pagamento delle restituzioni

La restituzione non è dovuta per gli animali per i quali, a seguito dei controlli eseguiti presso il punto di uscita dalla Comunità o nei paesi terzi, è risultato che

- sono morti durante il trasporto, salvo causa di forza maggiore
- hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese di destinazione
- non è stata rispettata la direttiva n.91/628/CEE.

In presenza di una causa di forza maggiore (non prevista nella precedente normativa) la restituzione differenziata viene riconosciuta solo sulla base del tasso più basso, ridotta del 20%, secondo le modalità indicate nell’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento n.800/1999.

Art.6. Sanzioni

La disposizione inasprisce le sanzioni, già contemplate nell’art.5, par. 4 del Reg. n.615/98 (da applicare comunque in sostituzione di quelle previste dall’articolo 51 del regolamento n.800/1999), qualora la restituzione non venga riconosciuta per alcuni capi di animali.

In tali casi questo Ufficio procederà:
- ad una riduzione della restituzione pari all’importo non versato qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione ai sensi dell’art.5, par. 1 corrisponda ad oltre l’1% degli animali indicati nella dichiarazione di esportazione e sia superiore a 5 animali
- al rifiuto totale della restituzione per l’intera partita di capi indicata nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione a norma dell’art.5, par.1 corrisponda:
a) ad oltre il 5% del numero degli animali dichiarati con minimo di tre animali
b) a dieci animali che rappresentino almeno il 2% del numero dei capi dichiarati

La sanzione comunque non è irrogata se l’operatore fornisce a questo Servizio prove soddisfacenti che la morte, il parto o l’aborto degli animali non sono imputabili al mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE.

Come è evidente dal testo della norma, per la corretta applicazione della sanzione, è necessario collegare i capi per i quali non può essere riconosciuta la restituzione con quelli oggetto delle singole dichiarazioni di esportazione.

Il problema sussisterà quando, a fronte di più dichiarazioni di esportazione, i singoli carichi di bovini vivi verranno cumulati, all’atto dell’uscita, in un solo trasporto via mare, per cui potrebbe essere rilasciata un’unica relazione di controllo e/o un solo documento d’importazione.

Per evitare contestazioni o dubbi al riguardo è opportuno quind che gli esportatori nel loro stesso interesse individuino fin dalla partenza i capi attraverso le marche auricolari, allegando sempre apposito elenco ad ogni dichiarazione di esportazione.

Nel contempo sarà cura degli stessi richiedere alle società di sorveglianza incaricate dei controlli presso i paesi terzi di riportare nelle rispettive relazioni di controllo l’indicazione delle marche auricolari dei capi per i quali non sarà dovuta la restituzione.

Art.7. Recupero degli importi indebitamente pagati

Qualora dopo il pagamento della restituzione (anche in forma di pagamento anticipato) venga accertato il mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE questo organismo pagatore provvederà all’immediato recupero della parte di restituzione indebitamente versata, applicando contestualmente, ove ne sussistano gli estremi, la sanzione di cui all’art.6.

Le Direzioni Regionali e le Circoscrizioni doganali sono pregate di impartire le opportune istruzioni agli uffici dipendenti nel cui ambito si effettuano operazioni di esportazioni di bovini vivi, invitandoli contestualmente ad offrire la massima collaborazione alle autorità veterinarie competenti ai controlli previsti dalla normativa.

Le Associazioni di categoria avranno cura di informare le ditte operanti nel settore sulle nuove disposizioni invitandole ad adottare, nel loro interesse, tutte le misure necessarie affinché i controlli si possano svolgere nel modo migliore.

Si allega il testo della direttiva 91/628/CEE (Allegato 2)

Il Direttore