OGGETTO: Istruzioni di servizio n.19/2001 – Adeguamento di talune restituzioni all’esportazione di zucchero fissate in anticipo.


1. Titoli a gara o prefissati entro il 30 giugno 2001 ed utilizzati successivamente a tale data

Con i regolamenti (CE) n.1729/97 e n.1531/2000 è stato previsto che gli importi delle restituzioni fissate in anticipo e delle restituzioni fissate in base a gara siano adeguati in funzione della modifica dei prezzi d’intervento fissati per lo zucchero e/o della modifica del contributo di magazzinaggio, intervenute nel periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda di titolo e il giorno dell’esportazione.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento sull’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero n.1260/2001 del 19.6.2001, a decorrere dalla nuova campagna di commercializzazione 2001/2002 è stato abolito il contributo di magazzinaggio, pari a 2 euro, ed è rimasto invariato il prezzo di intervento.

Di conseguenza le restituzioni prefissate e le restituzioni fissate in base a gara in data anteriore al 1° luglio 2001 debbono essere ridotte di un importo pari a 2 euro nel caso in cui il titolo vanga utilizzato lnell’ambito della nuova campagna (1.7.2001-30.6.2002 ).

Considerato peraltro che lo zucchero in giacenza al 30 giugno 2001 non fruisce del contributo di magazzinaggio, ai sensi dell’art.48 comma 2° del citato reg. (CE) n.1260/2001, con il regolamento (CE) n.1264/2001 si è ritenuto opportuno introdurre una modifica ai sopra richiamati regolamenti (CE) n.1729/97 e n.1531/2000, prevedendo che alle restituzioni prefissate anteriormente al 1° luglio 2001 e relative ad esportazioni di zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001, non si applica il predetto adeguamento negativo durante il periodo di validità dei titoli, al massimo però fino al 30 settembre 2001.

Da quanto sopra esposto si deduce in altri termini che per i titoli a gara o prefissati, in data anteriore al 1° luglio 2001, qualora l’esportazione avvenga a decorrere dal 1° luglio, si applicano regimi diversi a seconda che trattasi di zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001 o di zucchero della nuova campagna 2001/2002:

  1. per lo zucchero in giacenza al 30 giugno 2001 la restituzione prefissata rimane invariata per tutte le esportazioni fino al 30 settembre 2001
  2. per lo zucchero della nuova campagna 2001/2002 la restituzione prefissata deve essere ridotta di un adeguamento negativo di – 2 euro a decorrere dal 1° luglio 2001: l’adeguamento negativo dovrà essere inserito nel sistema informatico in forzatura, con motivazione da indicare sulla lista di controllo.

Al fine di conoscere se lo zucchero esportato faccia parte della giacenza della vecchia campagna o appartenga alla nuova, sarà acquisita, in allegato alla domanda di restituzione e per ogni esportazione, una specifica dichiarazione obbligatoria dell’operatore.


2. Titoli prefissati nella nuova campagna 2000/2001

Secondo quanto indicato nei regolamenti (CE) n.1364/2001 e n.1365/2001 del 4 luglio 2001 e nei successivi regolamenti che fissano i tassi di restituzione per lo zucchero, relativamente ai titoli di esportazione prefissati a decorrere dal 1° luglio 2001, qualora gli stessi siano utilizzati dopo il 30 settembre 2001, la restituzione deve essere ridotta di 2 euro.

La normativa non è applicabile ai titoli a gara, in quanto i titoli emessi sulla base del reg. (CE) n.15312000, relativo alla gara permanente per la determinazione di prelievi e/o restituzioni di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 200/01, sono validi soltanto sino al 30 settembre 2001, mentre quelli emessi sulla base del reg. (CE) n.1430/2001, relativo alla gara permanente nel quadro della nuova campagna 2001/2002, sono utilizzabili solo a decorrere dal 1° ottobre 2001.