Il regolamento CE 318 del 20.2.2006, relativo all’organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero, che ha abrogato il Reg. CE 1260/2001, nulla contempla circa l’origine dello zucchero, per le esportazioni dello stesso con diritto alla restituzione, diversamente da quanto precedentemente disposto dal Reg. CE n. 1260/2001 all’art.27 par 12.
Pertanto, per le esportazioni senza titolo e per le esportazioni effettuate dal 1° luglio 2006 a scarico di titolo avente fissazione anticipata della restituzione a decorrere dal 1° luglio 2006, non è più necessario verificare l’origine dello zucchero come tale o, impiegato nelle merci fuori All.I del Trattato.
Ne consegue che, le esportazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2006 a scarico di titoli Agrex con fissazione anticipata in data antecedente al 1° luglio, rimarranno disciplinate dalla precedente normativa.


DIRETTORE
Dr. S.Vecchio