Come è noto, a seguito degli accordi per la liberalizzazione degli scambi tra l’Unione Europea ed alcuni paesi associati dell’Europa centrale e orientale, sono state abolite le restituzioni all’esportazione di determinati prodotti agricoli verso i predetti paesi, vincolando contestualmente, in alcuni casi, le operazioni in questione alla presentazione di un titolo “senza restituzione”.

I prodotti e le destinazione attualmente interessati dai provvedimenti in questione sono elencati nei seguenti regolamenti:

  • Reg. (CE) n.2305/2002 che modifica il regolamento (CE) n.1162/95 per i prodotti del settori dei cereali e del riso;
  • Reg. (CE) n.833/2003 che modifica il regolamento (CE) n.174/1999 per i prodotti del settore lattiero caseario;
  • Reg. (CE) n.1176/2002 per i prodotti ortofrutticoli o trasformati a base di ortofrutticoli.

A decorrere dall’1° luglio 2003, con i regolamenti sottoelencati sono state abolite le restituzioni per i prodotti fuori allegato I del trattato verso alcuni dei paesi in questione e contestualmente sono stati soppressi i dazi all’importazione nella Comunità per le stesse merci:

  • Reg. (CE) n.1039/2003 - destinazione Estonia - tutte le merci elencate nell’allegato B del reg. (CE) n.1520/2000, che stabilisce per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci fuori allegato I le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni;
  • Reg. (CE) n.1086/2003 - destinazione Slovenia - tutte le merci elencate nell’allegato B del reg. (CE) n.1520/2000;
  • Reg. (CE) n.1087/2003 - destinazione Lettonia - tutte le merci elencate nell’allegato B del reg. (CE) n.1520/2000;
  • Reg.(CE) n.1088/2003 - destinazione Lituania - tutte le merci elencate nell’allegato B del reg. (CE) n.1520/2000;
  • Reg.(CE) n.1089/2003 - destinazione Slovacchia - tutte le merci elencate nell’allegato B del reg. (CE) n.1520/2000;
  • Reg.(CE) n.1090/2003 - destinazione Repubblica ceca - tutte le merci elencate nell’allegato B del reg. (CE) n.1520/2000;
  • Reg. (CE) n.999/2003 - destinazione Ungheria - parte delle merci elencate nell’allegato B del Reg. (CE) n.1520/2000.

Tutte le merci esportate in Polonia continuano ad avere diritto alla restituzione.

Come accaduto per gli altri prodotti agricoli per i quali è stata soppressa la restituzione, anche per le merci fuori allegato I del trattato sono state introdotte con il reg. (CE) n. 1252/2003 alcune deroghe agli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n.800/1999, concernenti i documenti che gli operatori devono produrre allo scrivente quale prova di importazione nel paese terzo.

Le deroghe comportano quanto segue:
- la mancata fissazione di una restituzione esclusivamente per le destinazioni sopra indicate non comporta l’obbligo della presentazione della prova di importazione ai fini del versamento della restituzione a favore delle stesse merci esportate verso altri paesi terzi
- la mancata fissazione di una restituzione per le merci e per le destinazioni indicate nei predetti regolamenti non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso.

Infine si desidera richiamare in particolare, l’attenzione degli operatori e degli Uffici doganali sull’art. 1 del regolamento (CE) n.1202/2003 in virtù del quale gli operatori che intendono esportare merci verso le destinazioni per le quali sono state abolite le restituzioni, beneficiando dell’esenzione dei dazi all’importazione, debbono indicare nella casella 47 della dichiarazione doganale di esportazione (DAU) la dicitura “ Restituzione all’esportazione: 0,- Euro Reg. (CE) n.…../2003”.