Con la circolare n. 141/D del 28.06.1999, concernente le istruzioni impartite dalla Direzione Centrale dei Servizi Doganali in materia di restituzioni all’esportazione a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n.800/1999, è stato introdotto l’obbligo, per tutti gli operatori che si trovano in condizione di poter ottenere l’esonero dalla presentazione del documento di importazione nei casi previsti dall’art.17 del predetto regolamento, di inoltrare preventivamente a questo organismo pagatore una apposita istanza nella quale siano indicati il prodotto da esportare, i paesi di destinazione, il genere di trasporto e le dogane di uscita.

L’esperienza acquisita in questo primo biennio di applicazione della disposizione ha messo in evidenza la difficoltà frequente degli operatori di conoscere prima dell’esportazione, in particolare per le operazioni occasionali, alcuni dei dati richiesti, come la destinazione, la dogana di uscita o il mezzo di trasporto con la conseguenza di dover richiedere continue e tempestive integrazioni del provvedimento di autorizzazione.

Al fine di facilitare l’accesso a tale esonero, senza peraltro rinunciare al controllo sul comportamento responsabile da parte degli operatori che beneficiano di una restituzione, si ritiene opportuno modificare le precedenti istruzioni come segue.

Coloro che intendono avvalersi dell’esonero dalla presentazione del documento di importazione nei casi previsti dall’art.17 del citato regolamento, prima di effettuare le relative operazioni di esportazione, dovranno richiedere l’autorizzazione a questo organismo limitandosi ad indicare nella domanda solo i prodotti da esportare ed omettendo la segnalazione del paese terzo di destinazione, della dogana di uscita e del genere di trasporto.

L’autorizzazione continuerà ad avere validità biennale e sarà rilasciata previo esame con esito favorevole dell’affidabilità dell’operatore, rilevabile dagli atti dell’ufficio.

Nell’autorizzazione potranno essere comunque escluse alcune destinazioni ritenute più a rischio.

L’autorizzazione inoltre non potrà essere concessa alle ditte che negli ultimi due anni non hanno beneficiato di restituzioni all’esportazione.

Le semplificazioni procedurali di cui sopra, adottate nell’intento di venire incontro alle esigenze degli operatori allegerendo, per quanto possibile, le incombenze, impongono tuttavia a questo Servizio la necessità di accentuare, per converso, le misure di controllo per evitare tentativi fraudolenti.

Sotto questo profilo le Associazioni in indirizzo sono invitate a richiamare la particolare attenzione dei propri associati sull’opportunità, nel loro precipuo interesse, che in futuro nei contratti di fornitura vengano inserite specifiche clausole cautelative concernenti la possibile richiesta ai clienti, anche dopo l’esportazione, dei relativi documenti di importazione.

L’ufficio infatti, a decorrere dalla presente, sarà costretto ad intensificare i controlli a campione sulle pratiche presentate a fronte delle predette autorizzazioni, nel qual caso per una o più esportazioni verrà richiesto agli interessati il documento doganale di importazione, che costituirà condizione per il riconoscimento del diritto alla restituzione.

Le autorizzazioni già rilasciate per destinazioni specifiche continueranno ad avere valore per le predette destinazioni e per il periodo indicato sulle stesse, anche se si prescinderà dalle indicazioni relative alle dogane di uscita e al genere di trasporto.

Nulla osta, ovviamente, a che gli operatori ne richiedano il rinnovo anticipato con la nuova procedura.

Resta fermo che l’autorizzazione dovrà essere allegata alle singole istanze di restituzione, unitamente al documento di trasporto.