Con il regolamento (CE) n.1253/2002, entrato in vigore il 15 luglio 2002, sono state introdotte alcune modifiche al regolamento (CE) n.800/1999 al fine di adeguare la normativa in materia di restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli alle raccomandazioni contenute nella relazione speciale n.7/2001 della Corte dei Conti Europea sul regime delle prove di arrivo a destino per le restituzioni differenziate (G.U. n.314 dell’8.11.2001) e di recepire le modifiche apportate al regolamento (CE) n.2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario.

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa in questione si esaminano di seguito le modifiche apportate ai singoli articoli del regolamento (CE) n.800/1999.

Art.9, paragrafo 1, lettera c): vidimazione documento di uscita per esportazioni via mare:

L’articolo è stato modificato nella sola parte in cui stabilisce che, ai fini del rispetto della normativa sul trasbordo in caso di esportazione via mare, si prescinde dalla presentazione del documento di trasporto, qualora lo Stato membro di destinazione e non lo Stato membro di partenza, come precedentemente stabilito, disponga che l’esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità venga vidimato su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità: in tali casi la relativa attestazione sul T5 o sulla bolletta EX deve essere apposta dall’ufficio doganale di uscita e non da quello di partenza.

Tale opzione non è stata finora utilizzata dallo Stato italiano, né l’attuale modifica, pur essendo in linea con il codice doganale comunitario, facilita la sua applicazione tenuto conto del carico di lavoro degli uffici doganali di uscita.

Pertanto, salvo eventuali diverse disposizioni che potranno essere adottate in futuro, rimane confermata l’attuale procedura che prevede anche per le esportazioni via mare l’apposizione sul DAU o sull’esemplare T5 della sola data di uscita senza obbligo della presentazione del documento di trasporto.

Art.16: documenti attestanti l’immissione in consumo del prodotto nel paese terzo:

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b): l’articolo è stato modificato nella parte in cui prevede che l’operatore possa documentare l’importazione definitiva della merce nel paese di destinazione anche con un attestato di scarico e importazione rilasciato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (“SCS”): in sede di modifica è stato stabilito che tale attestato deve essere redatto conformemente alle norme stabilite nel capitolo III del nuovo allegato VI, utilizzando il modello riprodotto nell’allegato VII, anch’esso di nuova istituzione.

Articolo 16, paragrafo 2: l’articolo è stato modificato nella parte in cui prevede che le prove secondarie ivi elencate possano essere presentate non solo quando l’operatore non sia riuscito ad ottenere il documento doganale di importazione, pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo o qualora sussistano dubbi circa l’autenticità del documento esibito, ma anche quando sussistono dubbi circa l’accuratezza di ogni suo elemento.
Si tratta ovviamente di valutazioni di stretta competenza del SAISA all’atto della trattazione del fascicolo di restituzione

Tra le prove elencate nel predetto paragrafo 2 dell’articolo 16 sono state apportate le seguenti modifiche agli attestati indicati nelle lettere b) e c):

lettera b): attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri stabilito nel paese di destinazione o competente per quest’ultimo: al fine di rendere omogenei i documeni rilasciati dai vari Stati membri tali attestati debbono essere redatti conformemente al modello di cui all’allegato VIII di nuova istituzione
Tali attestati dovrebbero essere rilasciati nel nostro Paese dagli uffici delle Ambasciate e dei Consolati o dagli uffici periferici dell’Istituto del Commercio Estero.
Sarà cura di questo Servizio richiamare l’attenzione del Ministero degli Affari Esteri e dell’ICE affinchè valutino l’opportunità di impartire ai propri uffici istruzioni al riguardo.
Rimane comunque onere dell’operatore che intende utilizzare tale prova richiedere al servizio ufficiale sopra richiamato un attestato conforme ai requisiti e al modello del predetto allegato VIII.
A tal fine per evitare che questo organismo pagatore non accetti documenti redatti in modo difforme da quanto previsto in dettaglio dalle nuove disposizioni è opportuno che gli esportatori interessati uniscano alla richiesta dell’attestato la copia del modello in parola.

lettera c): attestato di scarico rilasciato da una SCS riconosciuta da uno Stato membro: l’attestato deve essere conforme alle norme di cui all’allegato VI, capitolo III e deve essere redatto utilizzando il nuovo modello riprodotto nell’allegato IX.

Articolo 16, paragrafo 5: la norma è stata interamente soppressa e sostituita dagli articoli 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinques, 16 sexies e 16 septies nei quali sono previste le condizioni e la procedura da seguire per il riconoscimento delle SCS, nonché per la sospensione e la revoca del riconoscimento stesso da parte dell’autorità competente dello Stato membro che per il nostro Paese è il SAISA.

Si evidenzia al riguardo che il riconoscimento di una SCS da parte di uno Stato membro è valido in tutti gli altri Stati membri.

La revoca del riconoscimento da parte di uno Stato membro non ha più effetto immediato negli altri Stati membri, ma ai sensi dell’art.16 quinquies punto 3 comporta in un primo momento la sospensione del riconoscimento di tutte le società del gruppo esistenti negli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi durante il quale ogni Stato dovrà verificare se le predette società presentano le stesse carenze riscontrate nella SCS cui è stato revocato il riconoscimento.
In tal caso la revoca prenderà effetto anche nello Stato membro interessato.

Gli attestati rilasciati dopo la data di revoca o di sospensione non sono validi.

Le società di controllo e sorveglianza che ritengono di possedere i requisiti indicati nell’allegato VI, interessate ad ottenere il riconoscimento in questione, debbono presentare una documentata domanda alla Direzione di questo Servizio ai fini dell’istruttoria e dell’adozione del relativo provvedimento.

L’art.16 quater stabilisce che gli Stati membri devono predisporre un efficace sistema di sanzioni per le SCS riconosciute che abbiano rilasciato attestati falsi.
Questo aspetto della nuova normativa sarà oggetto di particolare approfondimento da parte di questo Servizio per esaminare la possibilità di far rientrare la materia nell’ambito dell’applicazione della legge n. 898/1986 e n. 689/1981 concernenti le sanzioni amministrative.
In ogni caso a carico delle SCS che abbiano rilasciato attestati falsi questo Ufficio provvederà comunque alla revoca immediata del riconoscimento ai sensi dell’articolo 16 quinquies.

Tutte le modifiche all’articolo 16 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

I riconoscimenti già rilasciati e tuttora in vigore rimangono validi: la nuova normativa prevista dall’articolo 16 bis e allegato VI, capitolo 1 si applicherà al momento del rinnovo del provvedimento di riconoscimento.

Attualmente ai fini specifici del rilascio degli “attestati di scarico” di cui trattasi (art.16 par. 1 bis lett. b del regolamento in esame) sono riconosciute da questa Amministrazione le seguenti società di controllo e di sorveglianza:
Soc. SGS ITALIA srl di Milano
Soc. BOSSI & C. TRANSITI S.p.A. di Genova
Soc. SITRIS S.r.l. di Milano
Soc. VIGLIENZONE ADRIATICA SPA con sede a Milano
Soc. BUREAU VERITAS ITALIA di Milano

Articolo 17: esonero dalla presentazione delle prove di importazione:

Al fine di semplificare l’onere amministrativo derivante dalla presentazione delle prove di importazione la Commissione ha elevato gli importi delle restituzioni pei i quali non è richiesta detta prova.

Con l’attuale modifica lo Stato membro può dispensare dalla presentazione delle prove di importazione indicate nell’articolo 16 qualora la parte della restituzione differenziata spettante per ogni singola dichiarazione di esportazione sia inferiore o uguale a:

2.400 euro se il paese di destinazione è indicato nell’allegato IV
12.000 euro per gli altri paesi terzi.

Nel caso in cui l’Ufficio doganale di esportazione o questo Servizio accertino o sospettino che l’operatore, nell’intento di aggirare la norma, ha diviso in modo fittizio l’operazione di esportazione la restituzione sarà erogata solo a condizione che venga provata l’importazione dell’intero quantitativo esportato nel paese di destinazione.

La disposizione trova il suo precedente nell’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 5, paragrafo 1, 3° capoverso del regolamento (CE) n.1291/2000 (concernente le modalità di applicazione del regime dei titoli) di adottare misure idonee per evitare che una sola operazione di importazione o di esportazione sia coperta da più dichiarazioni doganali chiaramente prive di qualunque giustificazione economica o di altra natura, emesse al solo fine di effettuare operazioni senza il possesso del relativo titolo.

Gli uffici doganali sono invitati a prestare particolare attenzione al fenomeno già in sede di accettazione delle dichiarazioni doganali di esportazione evitando che vengano presentate più dichiarazioni a fronte di una sola spedizione dello stesso prodotto al medesimo destinatario.

La norma dovrà essere tenuta presente, in particolare, in sede di controlli a posteriori di qualunque genere, ad esito dei quali i casi di raggiro accertati dovranno essere tempestivamente segnalati a questo Servizio per l’eventuale diniego della restituzione richiesta o recupero di quella già corrisposta.

Con circolare n.141/D/SD Div. XI del 28.06.1999 e successive istruzioni del SAISA è stato disposto che per poter beneficiare dell’esenzione dalla presentazione delle prove di importazione l’operatore deve presentare una apposita istanza contenente l’indicazione, anche generica, dei prodotti per i quali chiede l’esonero.

Questo Servizio, previa indagine sull’affidabilità dell’operatore, rilascerà una autorizzazione da utilizzare per tutte le operazioni di esportazione successive alla data della domanda fino alla scadenza dell’autorizzazione stessa.

L’ufficio si riserva comunque di verificare sulla base di una analisi dei rischi il buon esito di talune operazioni esentate dalla presentazione della prova di importazione richiedendo all’operatore idonea documentazione comprovante l’importazione definitiva del prodotto esportato.
Ciò in sostanza sta a significare che, ancorché autorizzati, gli esportatori per cautelarsi dovrebbero aver cura di far inserire nei contratti di vendita una clausola particolare che, impegnando l’acquirente a fornire, su richiesta, la prova di importazione, anche dopo il saldo della fattura, li salvaguardi in tali particolari ipotesi.

Le autorizzazioni già rilasciate e ancora vigenti si intendono valide per operazioni di esportazione con diritto a una restituzione pari o inferiore ai nuovi importi modificati.

In tutti i casi di esenzione l’operatore deve presentare il documento di trasporto.

I documenti di trasporto per essere riconosciuti validi ai fini sopra indicati debbono contenere alcuni dati essenziali quali ad esempio la quantità e la designazione delle merci, l’identità del mezzo di trasporto, il luogo e la data di partenza e il luogo di destinazione.

Art.49, paragrafo 9: richieste di restituzione inferiori a 100 euro:

Considerato che la gestione di restituzioni di importo modesto talora può essere troppo gravosa per le autorità competenti la Commissione ha elevato fino a 100 euro l’importo che lo Stato membro può decidere di non versare.

Si ricorda che ai sensi dell’art 2, paragrafo 3 del reg. (CE) n.800/1999 se una dichiarazione reca più singoli, vale a dire più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata (prodotti fuori dell’allegato I del trattato) ogni codice costituisce una dichiarazione di esportazione separata.

Questo Servizio, valutando caso per caso, in ragione dell’onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze, si riserva di rendere applicabile l’indicata disposizione emettendo all’occorrenza i relativi provvedimenti di archiviazione.

Gli Uffici in indirizzo, gli spedizionieri e le Associazioni di categoria sono invitati a dare la massima diffusione alle presenti istruzioni.

Il testo consolidato del Reg. Ce 800/1999 è disponibile nel sito intenet di questo servizio.