A seguito delle eccezioni sollevate dalla Corte dei Conti Europea in merito all’applicazione del regime del prefinanziamento della restituzione, contenute nella relazione speciale della Corte n.1/2003 (G. CE serie C n.98 del 24.4.2003), la Commissione, con i regolamenti indicati in oggetto, ha introdotto alcune sostanziali modifiche orizzontali all’attuale disciplina del regime, valide cioè per tutti i prodotti, e contestualmente, ha subordinato il prefinanziamento di alcuni prodotti del settore delle carni bovine a specifiche condizioni.

I regolamenti sono già entrati in vigore, ma saranno applicati alle “dichiarazioni di pagamento” accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

1.Regime ordinario del prefinanziamento

Con il regolamento n.444/2003 dell’11 marzo 2003 sono state introdotte modifiche ai regolamenti n.565/80 del Consiglio e n.800/1999 della Commissione che comportano i seguenti importanti cambiamenti al precedente regime del prefinanziamento.

1.1. Tassi di rendimento reali

A seguito del nuovo testo dell’art. 4, paragrafo 3 del Reg. n.565/80 i tassi di rendimento da applicare ai prodotti di base posti sotto il regime del prefinanziamento, destinati ad essere esportati sottoforma di prodotti trasformati, non possono essere più quelli forfettari stabiliti nel quadro del perfezionamento attivo, bensì quelli effettivamente utilizzati dagli operatori nei vari processi di lavorazione, in modo tale da ottenere nella contabilità di detti prodotti di base quella congruenza auspicata dalla Corte dei Conti Europea con le scorte giacenti.

La normativa si applica al prefinanziamento di tutti i prodotti destinati ad essere esportati, previa trasformazione, comprese le merci fuori allegato I del trattato indicate nell’allegato B del Reg. n.1520/2000, escluse solo quelle di cui all’allegato C per le quali si applicano i tassi di rendimento forfettari indicati nello stesso regolamento.

Pertanto, ai fini della determinazione della quantità di base da porre sotto controllo doganale e del calcolo dell’anticipo della restituzione, gli operatori dovranno obbligatoriamente indicare nella richiesta di autorizzazione al prefinanziamento il tasso di rendimento effettivo che ritengono di utilizzare per ogni operazione di prefinanziamento.

Gli uffici doganali, in conformità di quanto disposto dall’articolo 119, paragrafo 1 del Reg.2913/92 (CDC), determineranno tale tasso (o il metodo della sua determinazione) indicandolo nel corpo della autorizzazione, di modo che esso possa essere poi riportato nella corrisondente COM 7.

L’argomento offre l’opportunità per rammentare che i prodotti vincolati al prefinanziamento devono essere in qualunque momento immediatamente identificabili e separati dalle altre merci in diversa posizione doganale e che per detti prodotti, ai termini dell’articolo 534, paragrafo 2 del Reg, 2454/93 (Disp. di Appl. del CDC), la dogana non può avvalersi della facoltà di autorizzarne l’immagazzinamento comune con altre merci quando risulti impossibile in qualsiasi momento accertare la posizione doganale di ciascuna.

Al termine dell’operazione di prefinanziamento gli uffici procederanno all’appuramento con i controlli di rito, tenendo conto, da un lato, delle quantità di prodotti di base vincolati al regime e, dall’altro, dei prodotti trasformati e del tasso di rendimento.

Nella comunicazione da inviare a questo Servizio sull’esito dell’operazione di prefinanziamento, unitamente al conto di appuramento, di cui alla direttiva prot. n.1600/XI del 31 maggio 1990, sarà segnalata ogni particolare circostanza ritenuta determinante per il saldo della restituzione.

In questo contesto l’eventuale maggior quantitativo prodotto rispetto a quanto dichiarato nella COM 7 non potrà essere ovviamente esportato a scarico di quest’ultima non essendo stato imputato sul titolo ma, si ritiene, potrà essere oggetto di esportazione diretta con richiesta di restituzione sempreché l’operatore sia in possesso di altro titolo prefissato al momento dell’accettazione della relativa dichiarazione doganale.

Qualora, viceversa, la resa effettiva risulti inferiore a quella determinata questo Servizio provvederà a recuperare le somme anticipate per la parte di quantitativo non esportato, con la maggiorazione del 15%.

1.2. Termine del prefinanziamento

A seguito della modifica dell’articolo 28, paragrafo 6 e dell’articolo 29, paragrafo 5 del Reg. n.800/1999, il periodo durante il quale i prodotti di base potranno restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione o sotto il regime di deposito doganale o zona franca in caso di magazzinaggio è pari al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione. Ciò significa che tanto la dichiarazione di pagamento quanto le successive dichiarazioni di esportazione definitiva emesse a scarico della COM7 dovranno essere accettate entro il termine di validità del titolo.

Se l’esportazione non è subordinata a titolo il termine è di due mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM7).

Per esigenze particolari connesse al periodo di fine campagna o di fine esercizio sono state introdotte con specifici regolamenti alcune deroghe al nuovo termine stabilito per la durata del prefinanziamento.

Regolamento n.500/2003 relativo ai periodi durante i quali taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni:

i prodotti di base dei settori dei cereali elencati all’art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CEE) n.1766/92, diversi dal granturco e dal sorgo, possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 settembre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in luglio o in agosto;
il granturco e il sorgo possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione fino al 30 novembre in caso di titoli d’esportazione la cui validità scade in ottobre;
il risone può restare sotto controllo doganale in vista della trasformazione fino al 30 ottobre in caso di titoli di esportazione la cui validità scade in settembre

Regolamento n.740/2003, che modifica l’articolo 16 del regolamento n.1520/2000 relativo ai prodotti fuori allegato I del trattato:

I prodotti di base di cui all’allegato A del regolamento (CE) n.1520/2000 possono restare sotto controllo doganale in vista della trasformazione in merci non comprese nell’allegato I del trattato fino a tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento in caso di certificati di restituzione rilasciati per l’uso a partire dal 1° giugno per merci da esportare entro il 1° ottobre;
le merci di cui agli allegati B e C del regolamento (CE) n.1520/2000 possono restare sottoposti al regime di deposito doganale o zona franca per un periodo di tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento in caso di certificati di restituzione rilasciati per l’uso a partire dal 1° giugno per merci da esportare entro il 1° ottobre.

1.3. Controlli fisici:

A decorrere dal 1° gennaio 2004 i prodotti per i quali viene presentata una “dichiarazione di pagamento COM 7” all’atto dell’accettazione dovranno essere assoggettati ad un controllo fisico, a norma dei regolamenti n.386/90 e n.2090/2002, che riguardi un campione rappresentativo del 5% delle dichiarazioni di pagamento accettate.

Per i prodotti di base sottoposti al regime del prefinanziamento, destinati ad essere esportati sotto forma di prodotti trasformati, il controllo fisico verterà solo sul quantitativo e sulla natura del prodotto.

Sulla base della nuova disposizione è pertanto necessario rivedere le istruzioni contenute nella circolare n.27 /DCCC/SCI del 26.04.2000 laddove si stabiliva che per le COM 7 si dovessero effettuare sistematicamente verifiche anche parziali ai fini di effettuare l’accertamento della esistenza dei prodotti sottoposti al controllo doganale ai sensi dell’art. 27 del Reg. n.800/1999.

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2004 sarà obbligatorio effettuare un controllo fisico sul 5% delle “dichiarazioni di pagamento” accettate secondo i criteri previsti dai regolamenti n.386/90 e n.2090/2002, la direttiva contenuta nella citata circolare 27 continuerà ad avere efficacia solo per le operazioni di prefinanziamento non assoggettate a tale genere di controllo fisico.

Sarà cura dello scrivente richiedere all’Agenzia di inserire le COM 7 in un conto separato del circuito informatico ai fini del controllo VM sul 5% relativo a queste sole dichiarazioni. In considerazione dell’obbligatorietà della norma, resta inteso, tuttavia, che, fino a quando non sarà disponibile la relativa procedura informatica, gli uffici doganali dovranno provvedere ad una selezione manuale del campione del 5% sulla base della normativa vigente e di un’analisi dei rischi a livello locale i cui criteri dovranno essere preventivamente stabiliti dai singoli uffici con apposita disposizione interna.

Di tale selezione ovviamente dovrà essere tenuta una registrazione separata, permanentemente aggiornata e disponibile per qualsiasi verifica.

1.4. Comunicazioni mensili

Il regolamento n.444/2003 ha modificato inoltre l’articolo 53 del regolamento n.800/1999 relativo alle comunicazioni che gli Stati membri debbono effettuare periodicamente ai servizi della Commissione in merito ad alcuni dati statistici afferenti le esportazioni di prodotti agricoli con richiesta di restituzione.

Le modifiche riguardano due distinte statistiche:

Esportazioni senza titolo

Già da molti anni sussiste l’obbligo di una elaborazione mensile in cui sono riportati i quantitativi dei prodotti esportati con richiesta di restituzione senza un titolo di esportazione: i quantitativi vengono distinti per ciascun codice a dodici cifre.

Con la modifica la Commissione chiede che l’elaborazione, pur mantenendo la suddivisione per codice prodotto, sia raggruppata per settore.

Dichiarazioni di pagamento COM7

Si tratta di una nuova statistica che concerne i quantitativi dei prodotti corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre o a otto cifre (per le merci fuori allegato I del trattato), raggruppati per settore, posti sotto il regime del prefinanziamento.

Per le operazioni di prefinanziamento previa trasformazione, di cui all’art. 4 del regolamento n.565/80, la comunicazione in questione riguarda i codici e le quantità dei prodotti di base posti sotto controllo doganale.

Per poter elaborare dette comunicazioni in via informatica, è indispensabile, pertanto, che tutte le COM7 siano acquisite direttamente al sistema informatico dell’Agenzia nel Registro 7.

Di conseguenza a decorrere dal 1° ottobre 2003:

  • non potrà più essere autorizzato il ricorso alla procedura manuale per la registrazione delle predette dichiarazioni;
  • dovrà uniformarsi la procedura di compilazione delle stesse, in particolare per le operazioni di prefinanziamento previa trasformazione, nel senso che nelle caselle 33 - 35 - 38 ed eventualmente 41 dovranno essere indicati i codici a dodici cifre e le quantità relative ai prodotti di base posti sotto controllo doganale;
  • la designazione, il codice di restituzione e la quantità del prodotto finito dovranno essere specificati nella casella 31, unitamente al tasso di resa.

Le stesse disposizioni si applicheranno anche alle COM 7 relative alle merci non comprese nell’allegato I del trattato, per le quali saranno utilizzati i codici ad otto cifre.

1.5. Autorizzazioni - Verbale di messa sotto controllo

Fino a nuove disposizioni rimangono confermate le vigenti istruzioni relative ai seguenti adempimenti:

- obbligo dell’operatore di richiedere al competente ufficio doganale una autorizzazione preventiva per ogni singolo prefinanziamento. Per agevolare gli adempimenti degli operatori è tuttavia opportuno che le Circoscrizioni Doganali utilizzino quanto più possibile l’uso della delega al rilascio dell’autorizzazione a favore dell’ufficio sotto il cui controllo si svolge l’operazione di prefinanziamento, secondo quanto previsto dalla circolare n.240 prot. n.3490 /DCSD/XI del 20.08.1997 (punto 1.4.2.1)

- obbligo della dogana di compilare il verbale di accertamento e messa sotto controllo del quantitativo di prodotto per il quale è stata presentata la dichiarazione di pagamento; tuttavia, qualora il prodotto venga selezionato per il controllo fisico del 5% di cui al regolamento n.386/90 detto atto sarà sostituito dal verbale di controllo fisico.

2. Regime specifico del prefinanziamento per taluni prodotti delle carni bovine.

Con il regolamento n.456/2003 dell’11 marzo 2003 è stata introdotta una disciplina specifica per il prefinanziamento della restituzione relativamente ai prodotti di cui ai codici 0201 3000 9100 (carni bovine disossate con tenore medio di carne bovina magra pari o superiore al 55%, ogni pezzo avvolto in un involucro separatemente, ottenuti da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole) e 0201 3000 9120 (carni bovine disossate con tenore medio di carne bovina magra pari o superiore al 55%, ogni pezzo avvolto in un involucro separatemente, ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti) allorché siano sottoposti al regime di deposito doganale (art. 5 del Reg.565/80).

2.1. Autorizzazione preventiva - art.2

A differenza del regime ordinario del prefinanziamento applicabile a tutti i prodotti di cui si è sopra detto (per il quale l’autorizzazione preventiva è imposta dalla procedura nazionale), è lo stesso regolamento di cui trattasi che impone una autorizzazione preventiva. Questa tuttavia, sarà unica e valida fino a revoca e potrà essere rilasciata agli operatori che si impegnano:
a tenere una base dati informatizzata dei prodotti da sottoporre al regime del prefinanziamento conforme alle direttive contenute negli articoli 3 e 4 del regolamento in questione;
a tenere la base dati sempre a disposizione dell’ufficio doganale per i controlli di competenza che debbono essere effettuati senza preventiva notifica.

L’autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’ufficio doganale sotto la cui vigilanza si svolgono le operazioni di prefinanziamento e al quale spetta il compito di effettuare i controlli previsti dal regolamento in questione.

Qualora un operatore abbia più luoghi di magazzinaggio dovrà richiedere ai diversi uffici doganali competenti distinte autorizzazioni e tenere le base dati separate per ciascun luogo di magazzinaggio.

Tenuto conto che l’ufficio doganale dovrà poter accedere in qualunque momento alla banca dati dell’operatore, senza preavviso, nulla osta che possa essere stabilito un collegamento telematico tra l’archivio informatico dell’operatore e lo stesso ufficio, nel rispetto, ovviamente, di tutte le garanzie necessarie a tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Copia dell’autorizzazione e dell’eventuale revoca dovranno essere trasmesse a questo Servizio.

Considerato il regime specifico cui sono soggette le operazioni di prefinanziamento in questione non dovranno ovviamente essere richieste, né rilasciate le autorizzazioni singole previste dalla citata circolare n.240 del 20.08.1997 per ciascuna operazione di prefinanziamento.

2.2. Base dati - art. 3 e 4

La base dati informatizzata deve permettere di individuare la tracciabilità amministrativa delle carni assoggettate al regime del prefinanziamento partendo dall’operazione di disossamento.

A tal fine nella base dati debbono essere registrate tutte le operazioni di disossamento, intendendo come tali le operazioni di produzione di carni disossate effettuate in una giornata o in parte di essa, interessate da operazioni di prefinaziamento.

Ogni operazione di disossamento deve essere identificata nella base dati come segue:

un numero unico di identificazione, progressivo, dato dall’operatore
la data in cui è avvenuto il disossamento
il numero dell’”attestato carni disossate” previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n.1964/82
il numero dei cartoni per tipo di tagli ottenuti con l’indicazione del peso netto constatato prima del congelamento

Per ogni operazione di disossamento possono essere accettate al massimo due dichiarazioni di pagamento (COM 7) ed ogni dichiarazione può riguardare non più di due “attestati di carni disossate” .

La base dati deve essere quindi aggiornata con la registrazione degli ulteriori dati di entrata e di uscita dei prodotti sottoposti al regime del prefinanziamento al più tardi il giorno della presentazione:
della dichiarazione di pagamento (COM7) prevista dall’art. 26 del Reg. (CE) n.800/1999 e del luogo di magazzinaggio
della dichiarazione di esportazione definitiva prevista dall’art. 32 del predetto regolamento.

Analoghe disposizioni sono previste nel caso in cui il magazzinaggio avvenga in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento.

2.3. Termine del prefinanziamento - art. 8

In deroga all’art. 29, paragrafo 5 del Reg. n.800/1999, modificato dal Reg. n.444/2003 (vedi punto 1.2) i prodotti in questione possono rimanere in regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento COM 7.

2.4. Controlli dell’Ufficio doganale - art. 5 e 9

Controlli sulla registrazione delle COM7 e delle dichiarazioni di esportazione nella base dati.

L’Ufficio doganale competente, prima di accettare sia la dichiarazione di pagamento (COM7) che la/le dichiarazioni di esportazione definitiva a scarico della medesima, deve verificare che le stesse siano state registrate nella base dati della ditta. La verifica può essere posticipata ed effettuata cumulativamente per più dichiarazioni entro i due mesi successivi, purchè l’operatore per ogni dichiarazione confermi che l’operazione è stata registrata. A tal fine è sufficiente che l’operatore registri nel proprio sistema la data e l’ufficio doganale in cui presenta la dichiarazione di pagamento o di esportazione, integrando successivamente il dato con il numero conferito dall’ufficio doganale alla dichiarazione stessa.
L’Ufficio doganale stabilirà le modalità della verifica e la documentazione ritenuta più idonea ad attestarne l’esecuzione.

Controlli incrociati tra i prodotti in giacenza nel deposito doganale e le registrazione nella base dati

Almeno due volte volte all’anno l’ufficio doganale competente effettua, senza preavviso, un controllo sul 5% dei quantitativi totali dei prodotti che secondo la base dati si trovano in giacenza, in attesa dell’esportazione, alla data d’inizio del controllo. La selezione deve essere effettuata sia sulle carni giacenti in deposito, che debbono essere rintracciate nella base dati, sia sui prodotti registrati, che debbono essere individuati nel luogo di magazzinaggio. Nel caso in cui i prodotti si trovino immagazzinati in deposito presso un altro Stato membro l’ufficio doganale mette in atto la procedura di mutua assistenza prevista dall’art. 4, paragrafo 1 del Reg. n.515/97.

Il controllo può essere richiesto anche da questo Servizio nel caso sussistano dubbi di irregolarità.

Al termine del controllo l’ufficio doganale redige un apposito verbale, la cui copia sarà trasmessa allo scrivente.

Controlli fisici e verbali di messa sotto controllo

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento n.456/2003 le operazioni di prefinanziamento relative ai prodotti in questione non sono soggette a controllo fisico di cui al Reg. n.386/90.

Al riguardo si ricorda che i controlli all’atto dell’esportazione definitiva dei prodotti in questione sono soggette alle particolari disposizioni previste dal Reg. n.765/2002 (concernente il prelievo dei campioni e modalità per il controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all’esportazione). In merito si richiamano le disposizioni impartite dall’Agenzia delle Dogane - Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise - Laboratori Chimici con nota n.2097 del 27 giugno 2002 e dal SAISA con nota n.13082 del 30 maggio 2002. Per quanto riguarda le disposizioni del SAISA, a parziale rettifica delle stesse, si fa presente che il controllo fisico ai fini della provenienza dei bovini maschi adulti per i pezzi disossati di cui ai codici 0201 3000 9100 e 0201 3000 9120, previsto dall’articolo 4, deve essere effettuato su almeno un terzo delle operazioni selezionate relativamente alle sole dichiarazioni doganali di esportazione, escluse le dichiarazioni di pagamento COM7.

In considerazione della normativa speciale cui sono sottoposte le operazioni di prefinanziamento in regime di deposito doganale relative ai prodotti di cui ai codici 0201 300 9100 e 0201 3000 9120, disciplinate dal regolamento in esame, si dispone che gli uffici doganali, limitatamente alle operazioni in questione, a decorrere dal 1° ottobre 2003 non procedano più all’accertamento sistematico del quantitativo oggetto della COM 7, né alla compilazione del relativo verbale di messa sotto controllo, salvo che non sussistano motivi validi per effettuare accertamenti specifici, sempre possibili nell’ambito dei poteri di vigilanza propri di tali uffici.

2.5. Cauzioni - Modalità di costituzione

La nuova disciplina che andrà in vigore dal 1° ottobre 2003 per i prefinanziamenti di alcuni prodotti delle carni bovine, ai sensi del predetto regolamento n.456/2003, non appare più compatibile con l’attuale sistema adottato da questo Ufficio, strutturato in modo tale da collegare la garanzia prestata prima dell’accettazione della COM 7, a norma dell’art. 33 del regolamento n.800/1999, ad ogni singola autorizzazione specifica (finora prevista, come detto, dalle istruzioni nazionali per i prefinanziamenti di qualunque prodotto).

In assenza di una autorizzazione per ogni operazioni di prefinanziamento la cauzione andrà imputata alle singole COM 7.

E’ pertanto necessario introdurre le seguenti modalità particolari per la costituzione delle garanzie relative alle sole operazioni di prefinanziamento in questione, le cui dichiarazioni di pagamento saranno accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003:

L’operatore interessato deposita preventivamente una garanzia cumulativa a scalare con riaccredito a favore del SAISA che copra tutte le istanze di prefinanziamento che saranno presentate fino alla concorrenza della somma garantita; a tal fine sarà utilizzato il fac-simile (file ZIP 7 KB) di cui allegato 1;
il SAISA verifica la validità della fideiussione e la prende in carico nel registro informatizzato A11/TER;
lo stesso operatore presenta in dogana la dichiarazione di pagamento COM 7 corredata di una apposita nota, come da allegato 2, con la quale chiede che la somma da garantire pari all’importo della restituzione richiesta, maggiorata del 15%, sia imputata alla fidejussione già depositata presso il SAISA;
l’ufficio doganale, dopo aver accettato la dichiarazione di pagamento COM 7, prima di rilasciare all’operatore l’esemplare di sua spettanza, completa, nella parte di competenza, la comunicazione ricevuta dallo stesso, riportando i dati della COM 7, l’importo da garantire e la ritrasmette a mezzo fax immediatamente al SAISA;
il SAISA entro tre giorni dalla data di ricevimento del fax, salvo circostanze straordinarie, comunica via fax alla dogana ed all’operatore gli estremi dell’imputazione, utilizzando lo stesso modello completato per la parte di sua competenza;
l’ufficio doganale annota su tutti gli esemplari della COM 7 i dati relativi alla garanzia registrata (n.fidejussione, garante, estremi del Reg. A 85, importo) e quindi consegna la copia 3 all’operatore che l’allega alla richiesta di restituzione anticipata, da inviare al SAISA nei termini previsti dal regolamento n.800/1999;
l’operatore può iniziare l’esportazione definitiva del prodotto sottoposto al regime del prefinaziamento non appena la dogana avrà accettato la COM 7: nel caso in cui, per motivi ritenuti giustificati, la garanzia risulti non depositata o incapiente e non venga immediatamente reintegrata nel termine fissato da questo Servizio, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 33, paragrafo 2 del Reg.800/1999, portando il relativo importo in detrazione della restituzione dovuta.

Gli Uffici e le Associazioni professionali sono pregati di dare la massima diffusione di quanto sopra agli operatori interessati.

Le presenti istruzioni, unitamente alle relative regolamentazioni, saranno comunque disponibili anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane alla voce SAISA.

Il Direttore