Le Direttive 92/46/CEE e 89/437/CE che dettano norme in materia igienico sanitaria per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente , di prodotti a base di latte e di ovoprodotti , il cui contenuto è ripreso dall'art. 52 par. 4 del Reg. CE 1043/05 , sono state abrogate dalla Direttiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo e sostituite dai Regolmenti CE 852/04 e 853/04.

A seguito di tale abrogazione e sostituzione ,la Commissione Europea con Reg.CE 322/06 ha modificato l'art. 52 par. 4 dell Reg. CE 1043/05 ( ex art. 16 par. 10 del Reg. CE 1520/00).

In particolare il nuovo articolo dispone che la restituzione, per alcune merci incluse nell'Allegato II del Reg. CE 1043/05, è subordinata alla conformità alle prescrizioni di cui ai Reg.CE 852/04 e 853/ 04 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Sostanzialmente nulla è innovato rispetto a quanto disposto dal precedente art. 52 par. 4 del Reg. CE 1043/04; la Commissione , per ragioni di chiarezza, ha, soltanto , ritenuto opportuno adattare i riferimenti normativi del predetto articolo alla nuova regolamentazione.

Alla luce di quanto sopra le istruzioni nazionali prot. 7972 del 1 aprile 2004 che unitamente si trasmettono , emanate in applicazione all'art. 16 par. par. 10 del Reg. CE 1520/00 - ora art. 52 par. 4 del Reg. CE 1043/05 - , fermo restando l'intero contenuto, debbono essere adattate nei riferimenti , nel senso di seguito descritto :

la restituzione all'esportazione delle merci di cui ai codici NC da 04031051 a 04031099, da 04039071 a 04039099, 04052010, 04052030, 21059099, 35021190 e 35021990 è subordinata alla conformità alle prescrizioni di cui ai Reg.CE 852/04 e 853/04, in particolare le stesse merci devono essere preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegtao II sezione I del Reg. CE 853/04.

Il nuovo art. 52 par. 4 del Reg. CE 1043/05, si applica per le dichiarazioni accettate a decorrere dal 1 gennaio 2006, fermo restando che per tutto l'anno 2006 potranno essere ritenuti validi , anche i riferimenti alle direttive abrogate.

DIRETTORE
Dr. S.Vecchio