Istruzioni di servizio n. 27007 del 17.10.2003, relative alla regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli e alla Nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri. - Reg. Ce 1779/2002 - SAISA
Alla fine di ogni esercizio finanziario, in sede di liquidazione conti, gli organismi pagatori debbono inviare alla Commissione, tramite un apposito programma informatico, le informazioni contabili previste dal Reg. 2390/1999 per ogni transazione di pagamento effettuata nel periodo di competenza.
Il programma è predisposto per acquisire solo la nomenclatura dei paesi e dei prodotti contenuti in regolamenti comunitari: in particolare per le destinazioni sono riconosciute solo le codifiche alfabetiche dei paesi e territori basate sulla norma ISO, riportate da ultimo nel Reg. 1779/2002.
Quest'Ufficio ha pertanto provveduto a modificare il proprio sistema informatico in modo da poter acquisire i codici alfabetici relativi alle destinazioni indicate nelle dichiarazioni di esportazione e o di pagamento (COM 7) accettate a decorrere dal 16 ottobre 2003, data di inizio dell’anno finanziario FEOGA.
Per quanto riguarda la codifica delle destinazioni assimilate (artt. 36 e seguenti del Reg. 800/1999) si fa presente che l’ufficio Stategie per l’Innovazione Tecnologica - Studi Fiscali con la circolare n.211 del 23 gennaio 2003 ha introdotto nuove sigle alfabetiche rispetto a quelle contenute nel regolamento comunitario in oggetto, al fine di avere una corrispondenza tra la vecchia codifica numerica e la nuova alfabetica.
Considerato, tuttavia, che in sede di liquidazione informatica dei conti non è possibile acquisire codici diversi da quelli previsti dai regolamenti comunitari, come sopra specificato, è necessario che, a decorrere dalla data della presente, nelle dichiarazioni doganali di esportazioni di prodotti agricoli con richiesta di restituzione e nelle dichiarazioni di pagamento COM 7 relative agli stessi prodotti le varie tipologie di destinazioni assimilate siano riportate alle sole codifiche riconosciute dalla normativa vigente.
In relazione a tale esigenza questo ufficio ha aggiornato il proprio archivio nazioni secondo la seguente tabella di corrispondenza tra i codici numerici già utilizzati per designare i vari tipi di destinazioni assimilate e i codici alfabetici previsti dai regolamenti comunitari:
QQ - consegne per l’approvvigionamento nella Comunità di imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e di aeromobili in servizio sulle di linee internazionali, comprese le intracomunitarie (ex 950 - 953); introduzione in deposito di approvvigionamento ex art. 40 del Regolamento 800/1999 (ex 963); punti e depositi franchi (ex 962).
QR - provviste di bordo (ex 951 Intra)
QS - provviste a piattaforme di perforazione ed estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, od effettuare in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno stato membro (ex 954)- provviste di bordo fuori della Comunità (ex 955)
QU - paesi e territori non determinati (ex 958 da utilizzare eventualmente per le operazioni di prefinanziamento)
QV - consegne ad organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità e consegne alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro (ex 964 - 952)
QW -consegne alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi
QX - paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari
La destinazione “Livigno” è stata codificata con “IT”.
Nella compilazione della casella 17 del DAU l’operatore dovrà indicare il paese terzo o la destinazione assimilata apponendo nel primo campo il corrispondente codice alfabetico e nello spazio successivo il nome del paese terzo o della effettiva destinazione (es. provvista di bordo, deposito approvvigionamento, consegna ad una determinata organizzazione internazionale)
L’ufficio Pianificazione ICT valuterà l’opportunità di rivedere o meno la circolare prot. 211 del 23 maggio 2003 nella parte in cui sono state codificate le destinazioni varie, ma è pregato comunque di far inserire negli archivi anche le codifiche mancanti (QS - QV - QW - QX) necessarie a questo Servizio.
Le Associazioni di categoria e le Associazioni degli Spedizionieri sono invitati a dare la massima diffusione alle presenti istruzioni in modo che il DAU venga correttamente compilato e sia di conseguenza facilitato il lavoro degli uffici doganali e di questo Organismo pagatore.
Gli operatori che inviano le domande di restituzione su supporto informatico dovranno indicare la destinazione riportata nelle bollette doganali come segue:
- per le bollette accettate fino al 15 ottobre 2003 con il codice numerico a tre cifre secondo l’attuale procedura;
- per le bollette accettate a decorrere dal 16 ottobre 2003 con il corrispondente codice alfabetico, seguendo per le destinazioni assimilate la codifica inserita nell’archivio di questo ufficio, come anzidetto.