Alla fine di ogni esercizio finanziario, in sede di liquidazione conti, gli organismi pagatori debbono inviare alla Commissione, tramite un apposito programma informatico, le informazioni contabili previste dal Reg. 2390/1999 per ogni transazione di pagamento effettuata nel periodo di competenza.

Il programma è predisposto per acquisire solo la nomenclatura dei paesi e dei prodotti contenuti in regolamenti comunitari: in particolare per le destinazioni sono riconosciute solo le codifiche alfabetiche dei paesi e territori basate sulla norma ISO, riportate da ultimo nel Reg. 1779/2002.

Quest'Ufficio ha pertanto provveduto a modificare il proprio sistema informatico in modo da poter acquisire i codici alfabetici relativi alle destinazioni indicate nelle dichiarazioni di esportazione e o di pagamento (COM 7) accettate a decorrere dal 16 ottobre 2003, data di inizio dell’anno finanziario FEOGA.

Per quanto riguarda la codifica delle destinazioni assimilate (artt. 36 e seguenti del Reg. 800/1999) si fa presente che l’ufficio Stategie per l’Innovazione Tecnologica - Studi Fiscali con la circolare n.211 del 23 gennaio 2003 ha introdotto nuove sigle alfabetiche rispetto a quelle contenute nel regolamento comunitario in oggetto, al fine di avere una corrispondenza tra la vecchia codifica numerica e la nuova alfabetica.

Considerato, tuttavia, che in sede di liquidazione informatica dei conti non è possibile acquisire codici diversi da quelli previsti dai regolamenti comunitari, come sopra specificato, è necessario che, a decorrere dalla data della presente, nelle dichiarazioni doganali di esportazioni di prodotti agricoli con richiesta di restituzione e nelle dichiarazioni di pagamento COM 7 relative agli stessi prodotti le varie tipologie di destinazioni assimilate siano riportate alle sole codifiche riconosciute dalla normativa vigente.

In relazione a tale esigenza questo ufficio ha aggiornato il proprio archivio nazioni secondo la seguente tabella di corrispondenza tra i codici numerici già utilizzati per designare i vari tipi di destinazioni assimilate e i codici alfabetici previsti dai regolamenti comunitari:

QQ - consegne per l’approvvigionamento nella Comunità di imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e di aeromobili in servizio sulle di linee internazionali, comprese le intracomunitarie (ex 950 - 953); introduzione in deposito di approvvigionamento ex art. 40 del Regolamento 800/1999 (ex 963); punti e depositi franchi (ex 962).

QR - provviste di bordo (ex 951 Intra)

QS - provviste a piattaforme di perforazione ed estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, od effettuare in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno stato membro (ex 954)- provviste di bordo fuori della Comunità (ex 955)

QU - paesi e territori non determinati (ex 958 da utilizzare eventualmente per le operazioni di prefinanziamento)

QV - consegne ad organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità e consegne alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro (ex 964 - 952)

QW -consegne alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi

QX - paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari

La destinazione “Livigno” è stata codificata con “IT”.

Nella compilazione della casella 17 del DAU l’operatore dovrà indicare il paese terzo o la destinazione assimilata apponendo nel primo campo il corrispondente codice alfabetico e nello spazio successivo il nome del paese terzo o della effettiva destinazione (es. provvista di bordo, deposito approvvigionamento, consegna ad una determinata organizzazione internazionale)

L’ufficio Pianificazione ICT valuterà l’opportunità di rivedere o meno la circolare prot. 211 del 23 maggio 2003 nella parte in cui sono state codificate le destinazioni varie, ma è pregato comunque di far inserire negli archivi anche le codifiche mancanti (QS - QV - QW - QX) necessarie a questo Servizio.

Le Associazioni di categoria e le Associazioni degli Spedizionieri sono invitati a dare la massima diffusione alle presenti istruzioni in modo che il DAU venga correttamente compilato e sia di conseguenza facilitato il lavoro degli uffici doganali e di questo Organismo pagatore.

Gli operatori che inviano le domande di restituzione su supporto informatico dovranno indicare la destinazione riportata nelle bollette doganali come segue:

  • per le bollette accettate fino al 15 ottobre 2003 con il codice numerico a tre cifre secondo l’attuale procedura;
  • per le bollette accettate a decorrere dal 16 ottobre 2003 con il corrispondente codice alfabetico, seguendo per le destinazioni assimilate la codifica inserita nell’archivio di questo ufficio, come anzidetto.