Con il regolamento in oggetto la Commissione ha riunito in un unico nuovo testo le disposizioni finora contenute in vari regolamenti relative alle modalità di applicazione delle regole generali emanate dal Consiglio con il reg. (CE) n. 1493/2001 per quanto attiene agli scambi dei prodotti vitivinicoli con i paesi terzi.

In questo quadro, per uniformità di indirizzo, si ritiene opportuno richiamare e commentare alcune disposizioni che hanno una particolare importanza ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione all’esportazione verso paesi terzi.


Art. 2 paragrafo 1 - Tolleranza del titolo alcolometrico

Qualora il codice di restituzione sia differenziato in base alla gradazione alcolometrica del prodotto i titoli di esportazione debbono riportare nella casella 20 la dicitura “Tolleranza di 0,4% vol”.: si tratta di una percentuale di tolleranza, ai fini dell’utilizzazione del titolo, introdotta in considerazione del fatto che il titolo alcolometrico subisce delle modificazioni soprattutto a seguito delle operazioni di carico e scarico e di trasporti di lunga durata.

L’applicazione di tale disposizione ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione è ipotizzabile allorquando, all’atto dell’esportazione, l’ufficio doganale decide di prelevare un campione e dal risultato di analisi emerga, limitatamente ad una percentuale di tolleranza di 0,4%, una gradazione alcolica diversa da quella del certificato che l’esportatore deve presentare ai sensi dell’articolo 18 del regolamento in esame.

Ovviamente la dichiarazione di esportazione dovrà concordare, quanto alla classificazione del prodotto e alla sua gradazione, con quella indicata nel predetto certificato di cui all’art. 18 e nel relativo titolo di esportazione.

In tali casi non si applicherà la regola prevista per i gruppi di prodotti di cui all’art.4, paragrafo 2 del reg. (CE) n.800/1999, ma la restituzione sarà calcolata sulla base del tasso previsto per il prodotto indicato sul titolo e sulla dichiarazione di esportazione.

Esempio:

c.r. 2204 2179 100 - titolo alcolometrico effettivo da 9,5% a 11%

risultato di analisi: 9,1%: considerato che la gradazione analizzata, aumentata della tolleranza in questione (9,1+ 0,4 = 9,5), raggiunge il minimo previsto dal codice di restituzione, spetta la restituzione per il prodotto indicato sul titolo.

Parimenti se il risultato di analisi indica un titolo alcolometrico di 11,4%; spetta la restituzione calcolata sulla base del tasso di restituzione previsto per il prodotto indicato sul titolo di esportazione.


Art. 2 paragrafo 2. - Indicazione della destinazione

Sul titolo, nella casella 7 deve essere indicato o il paese di destinazione o la zona di destinazione.

Nel primo caso nella casella 20 deve comparire la dicitura “ zona …..obbligatoria”: il paese, su richiesta dell’interessato da avanzare al competente Ministero per le attività produttive, può essere sostituito con altro paese che appartenga alla stessa zona.

Nel caso in cui sul titolo sia riportato un paese di destinazione e il prodotto esportato sia importato in altro paese terzo, rientrante nella stessa zona, la restituzione viene adeguata secondo quanto previsto dall’art. 18 paragrafo 3 del reg. (CE) n. 800/1999.

Qualora il paese di destinazione reale non rientri nella zona indicata sul titolo non spetta alcuna restituzione.


Art. 8 paragrafo 1. - Categorie di prodotti

Ai sensi dell’art. 14 secondo comma del reg. (CE) n. 1291/2000 nella casella 16 del titolo, qualora il tasso di restituzione sia identico, possono figurare più codici di restituzione che appartengono alla stessa categoria di prodotti; le categorie sono indicate nell’allegato II del regolamento in oggetto


Art. 8 paragrafo 2.- Gruppi di prodotti

Ai sensi dell’art.14 quarto comma del reg. (CE) n. 1291/2000 nella casella 22 del titolo possono essere indicati i codici appartenenti ad un gruppo di prodotti preceduti dalla dicitura “ gruppo di prodotti di cui all’art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999”. Un gruppo contiene più prodotti per i quali il tasso di restituzione è diverso: i gruppi di prodotti sono definiti nell’allegato III del regolamento in oggetto.

Qualora il prodotto esportato sia diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo ma rientri nello stesso gruppo di prodotti, ai fini delle restituzioni saranno applicate le regole stabilite dall’art.4, paragrafo 2 del reg. (CE) n.800/1999.


Art. 10 - Trasferimento dei certificati

I certificati di esportazione non sono trasferibili.


Art. 11 - Tolleranza nella quantità esportata

Quando il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato sul titolo, la parte eccedente non ha diritto alla restituzione.

Sul titolo è apposta la dicitura. “ Restituzione valida al massimo per……(quantitativo per cui è rilasciato il titolo)


Art. 17 - Necessità del certificato

Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un certificato di esportazione, salvo che non si tratti di consegne relative alle destinazioni particolari previste dall’art.36 del reg. (CE) n.800/1999 (destinazioni all’interno della Comunità assimilate ad esportazioni fuori della Comunità, quali approvigionamenti di bordo, consegne ad organizzazioni internazionali e consegne alle forze armate) o di esportazioni per quantitativi riportati nell’allegato III parte K del reg. (CE) n.1291/2000 (10 hl.)

La norma è più restrittiva di quanto previsto dall’art.4 paragrafo 1 secondo capoverso del reg. (CE) n.800/1999, in quanto impone il certificato di esportazione anche per le fattispecie particolari indicate negli articoli 40 (depositi di approvvigionamento) 44 (consegne di provviste di bordo a piattaforme di perforazione o di estrazione o a navi da guerra), 45 (consegne per approvigionamento fuori della Comunità), nonché per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.


Art. 18. paragrafo 1.– Prove

All’atto dell’esportazione i prodotti, non destinati ad una delle consegne previste dall’art.36 paragrafo 1 del reg.(CE) n.800/1999, debbono essere accompagnati da un certificato di analisi rilasciato da un organismo ufficiale nazionale (o dello Stato membro produttore) comprovante la loro conformità alle norme qualitative comunitarie o, in assenza, alle norme qualitative nazionali.

I predetti certificati di analisi debbono contenere, oltre alla dichiarazione di conformità suddetta, almeno i seguenti dati:

-per i vini da tavola e i vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d.

o il colore

o il titolo alcolometrico volumico totale

o il titolo alcolometrico volumico effettivo, da prendere a base per la classifica del prodotto

o il tenore di acidità totale

o l’indicazione, se del caso, che trattasi di vini che superano i quantitativi normalmente vinificati, contemplati dall’art.28 paragrafo 1 del reg. (CE) n.1493/1999 (destinati ad una distilleria) o l’indicazione del quantitativo del vini se trattasi di un vino ottenuto mediante taglio o mescolanza.

- per i mosti di uve concentrati:

l’indice fornito dalla temperatura di 20°C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato I punto 6 del reg. (CE) n.1493/1999.

Qualora si tratti di vini deve essere inoltre attestato che:

- i prodotti sono stati approvati da una commissione di assaggio riconosciuta dal nostro Paese;

- che trattasi di un vino da tavola o di un vino liquoroso comunitario, qualora sia stato prodotto in altro Stato membro.

Le modalità di controllo per il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi a cura degli organismi ufficialmente riconosciuti dallo Stato sono contenute nel telex del Dipartimento delle Dogane e II.II. - DCSD/XI prot. n.9501303 dell’11 maggio 1995.


rt.18 paragrafo 2 – Attestazioni da indicare nel DAU

Sulla dichiarazione doganale di esportazione l’operatore deve indicare, oltre a tutti i dati previsti dal reg. (CE) n.800/1999, anche i seguenti dati:

- per quanto riguarda i vini ottenuti mediante taglio, l’origine e i quantitativi dei vini impiegati: l’importo della restituzione viene calcolato proporzionalmente ai quantitativi di vino impiegati nel taglio o nella mescolanza.

- il numero e la data dei documenti di accompagno.

Documenti di accompagno - Reg. Ce n.884/2001 del 24.01.2001

Il regolamento n.884/2001 ha abrogato il regolamento (CEE) n.2238/93 ed ha emanato nuove disposizioni in materia di modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

La nuova normativa non cambia le disposizioni contenute nel precedente regolamento per quanto attiene ai documenti di accompagno nel caso di esportazione verso paesi terzi, per cui rimangono sostanzialmente confermate le disposizioni impartite agli uffici doganali con la nota n. 2163 del 26.01.2000.

In particolare, ai sensi dell'art.3, par.2 lett. a) di detto regolamento, quando il trasporto riguarda un prodotto vitivinicolo in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, deve essere accompagnato, ai sensi del reg. (CEE) n.2719/92, dal documento amministrativo "D.A.A." numerato dall’UTF o dal "documento agricolo" rilasciato e numerato dall'Ispettorato Centrale Frodi.

I documenti in questione debbono riportare tutti i dati indicati nell’art.3 del reg. (CE) n.884/2001.

Qualora la merce esca dal territorio doganale della Comunità attraverso una dogana sita in altro Stato membro deve comunque essere emesso il documento amministrativo D.A.A.

Ai sensi dell'articolo 8, par.2 in caso di esportazione l’originale e una copia del documento di accompagnamento deve essere presentato all’ufficio doganale a sostegno della dichiarazione di esportazione. Detto ufficio verifica che siano indicati nella dichiarazione il tipo, la data ed il numero del documento di accompagnamento e sul documento di accompagnamento siano trascritti gli estremi della bolletta di esportazione.

E’ opportuno che copia del predetto documento di accompagno sia allegato alla matrice della bolletta doganale di esportazione.

L’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sul retro dei due esemplari la dicitura“ESPORTATO”, autenticata con il proprio timbro, e restituisce le due copie all’esportatore, di cui una viene allegata al documento di trasporto.

Qualora il vino sia esportato in recipienti di volume pari o inferiore a 60 litri, a norma della circolare del Ministero delle Finanze n.9/D del 17 marzo 1994 e della circolare del Ministero per le Politiche Agricole n.20719 del 9 marzo 1999, possono essere utilizzati come documenti di accompagno anche la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, la fattura accompagnatoria e il documento di trasporto se contengono le indicazioni previste dall’art.3 del reg. (CE) n.884/2001-11-29.

Manipolazioni previste all'allegato 73 del Reg. Ce 2454/93 e all'articolo 29 del Reg. ce n.800/1999 - regime del Prefinanziamento

Con l’occasione si porta a conoscenza di codesti Uffici il parere espresso dai Servizi della Commissione circa le pratiche enologiche ammesse per i prodotti vitivinicoli in regime di prefinanziamento.

Per i vini comunitari sottoposti al regime del deposito doganale, ai sensi dell’art.5 del reg. (CEE) n.565/80 e dell’art.29 del reg. (CE) n.800/1999, può essere ammessa l’operazione di travaso, consistente nel trasferire il vino da un recipiente all’altro, in quanto non modificandosi la composizione del vino, essa può essere assimilata a un cambio d’imballaggio.

Non possono, invece, essere ammesse per i prodotti sottoposti a tale regime le pratiche enologiche previste dal reg. n.827/87 di filtrazione, che elimina una parte del prodotto trasformato, e di aggiunta di SO2 ( anidride solforosa - additivo alimentare), in quanto non costituiscono manipolazioni usuali, ma comportano operazioni di trasformazione.

Le predette pratiche enologiche sono invece ammesse in regime di prefinanziamento previa trasformazione, di cui all’art.4 del reg. (CEE) n.565/80 ed all’art.28 del reg. (CE) n.800/1999.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la corretta applicazione della normativa comunitaria in questione.

IL DIRETTORE