Il regolamento in questione ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 2190/96 concernente le modalità da applicare in materia di restituzioni per esportazioni di prodotti ortofrutticoli.

La maggiore novità è costituita dall’introduzione di un ulteriore sistema per la concessione delle restituzioni mediante una procedura di gara con offerta libera, denominato “sistema A3”: al riguardo gli operatori potranno consultare il comunicato del 26 ottobre 2001 che il Ministero delle attività produttive ha reso pubblico sul proprio sito internet www.mincomes.it.

Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno riepilogare la normativa vigente in materia.

1. Titoli di esportazione

La concessione delle restituzioni all’esportazione è sempre subordinata alla presentazione di un titolo che può essere rilasciato secondo quattro sistemi di cui solo tre con fissazione anticipata:

-“sistema A1”: sistema ordinario di richiesta di titolo con restituzione prefissata alla data della domanda del titolo stesso;

-“sistema A2”: sistema speciale in cui la domanda di titolo è condizionata alla fissazione da parte della Commissione di un tasso di restituzione superiore al tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo stesso;

-“sistema A3”: sistema a gara con consegna dell’offerta scritta al Ministrero delle attività produttive sono aggiudicatari i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore al tasso massimo della restituzione e per il quantitativo e il tasso indicati nell’offerta.

Per tutti i tre sistemi di tipo A viene rilasciato un titolo prefissato dove nella casella 22 è indicata la dicitura: “ Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di .. Euro/t netto”.

Sempre nella stessa casella, ove l’inizio della validità del titolo sia diverso dalla data di rilascio, come nel caso di certificati di esportazione relativi alle mele, sarà apposta anche la dicitura:” Titolo valido dal…..(data di decorrenza della validità).

Il quantitativo esportato nell’ambito della tolleranza non dà diritto alla restituzione

d) “sistema B”: titoli a posteriori, richiesti dagli operatori entro il secondo giorno successivo alla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione e rilasciati il 14° giorno successivo alla fine del periodo di esportazione.

In tali casi è necessario che sulla dichiarazione doganale di esportazione l’operatore apponga la seguente dicitura:

“ Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione”.

Sul titolo a posteriori è riportata la seguente dizione:

” Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di…….Kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di …… Euro/t netto”

Pertanto gli uffici doganali possono accettare esemplari 3a del DAU, validi ai fini della restituzione, solo se la dichiarazione doganale di esportazione contiene:

- gli estremi del titolo di restituzione prefissata, il cui originale deve essere comunque presentato alla dogana che vi annota il relativo scarico

o

- la richiesta di un titolo a posteriori, il cui originale viene presentato a questo ufficio per l’imputazione, unitamente all’istanza di restituzione

I titolo possono riportare nella casella 16 più codici appartenenti alla stessa categoria di prodotti, indicate nell’art. 7 del regolamento in questione, qualora i rispettivi tassi di restituzione siano identici.

2. Certificato di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli a norma del regolamento (CE) n.1148/2001.

Il regolamento (CE) n.1148/2001, che ha sostituito il regolamento (CEE) n.2251/92, contiene le norme che gli Stati membri debbono seguire per effettuare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione previste dagli artt.7, 8 e 9 del regolamento del Consiglio n.2200/96.

Con decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali in corso di emanazione tali controlli, precedentemente curati dagli uffici ICE, saranno di competenza delle Regioni che potranno affidare il servizio ad organismi riconosciuti particolarmente idonei all’espletamento degli stessi.

L’art.7 paragrafo 4 del reg. (CE) n.1961/2000 prevede che il pagamento delle restituzioni sia subordinato alla presentazione del certificato di conformità alle normi comuni di commercializzazione oppure, ove trattasi di prodotti per i quali non sono previste dette norme, alla presentazione di un certificato di conformità alle norme di qualità nazionali.

Pertanto gli operatori, per tutte le esportazioni di prodotti ortofrutticoli effettuate a decorrere dal 16 novembre 2001, dovranno allegare alla domanda di restituzione anche l’originale o copia autenticata del certificato di controllo di conformità.

Gli estremi del predetto certificato continueranno ad essere riportati nella dichiarazione doganale di esportazione e copia del certificato sarà consegnata all’uffico doganale per essere allegato alla matrice della bolletta.

IL DIRETTORE