In conformità dell'art. 37 par. 2 del Reg. (CE) 800/99 gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a seguire una procedura secondo la quale l'ultimo giorno del mese viene preso in considerazione per determinare il tasso di restituzione applicabile alle forniture, effettuate nel corso del mese, ai sensi degli artt. 36 e 44 del predetto Regolamento 800/99.
Considerato che il reg. ( CE ) 909/05 in vigore dal 17 giugno 2005, relativo alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari , non ha fissato alcuna restituzione per le destinazioni di cui all'art. 36 par.1 , lettere a) e c) e all'art.44 par.1 lettere a) e b) del Reg. ( CE )800/99, la Commissione con Reg. (CE) 1962 del 30 novembre 2005, applicabile dal 1° giugno 2005, ha statuito una deroga all'art. 37 par. 2 del Reg. ( CE )800/99.
Secondo tale deroga per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero caseari nel caso di consegne di cui all' art. 36 par. 1, lett. a) e c) e all'art. 44 par. 1 lett. a) e b) , effettuate dal 1 al 16 giugno secondo la procedura prevista dall'art. 37 del citato Reg. ( CE ) 800/99, il giorno preso in considerazione è il 16 giugno 2005.

Il Direttore
Dr. S. Vecchio