Con istruzioni di servizio 32882/03 sono state dettate disposizioni in merito alla applicazione dell'art. 1 par. 4 del Reg.CE 174/99, modificato dal Reg. CE 1392/2003, relativo alla conformità dei prodotti lattiero caseari alla direttiva n. 92/46/CEE.
A seguito dell'abrogazione della predetta direttiva e della sua sostituzione con i Reg. (CE) 852/2004, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, la Commissione con Reg. n. 2107 del 21/12/2005 ha sostituito l'art. 1 par. 4 del Reg. CE 174/99.
Con la nuova disposizione , il riconoscimento del diritto alla restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari è subordinato alla condizione che tutti i prodotti elencati nell'art. 1 del Reg. CE 1255/99 siano conformi alle disposizioni del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 853/2004, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura di identificazione di cui all'allegato II, sez. I del Reg. (CE) 853/2004.
Il nuovo par. 4 dell'art. 1 del Reg. CE 174/99 si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1 gennaio 2006.
Le istruzioni di servizio n. 32882/03, pertanto, debbono intendersi modificate soltanto relativamente ai riferimenti alla direttiva 92/46/CEE abrogata e sostituita con i Reg. CE 852/2004 e 853/2004, fermo restando l'intero contenuto.

Il Direttore
Dr. S. Vecchio