Con il regolamento n.1392/2003 del 4 agosto 2003 la Commissione, aggiungendo il paragrafo 4 all’articolo 1 del reg. (CE) n.174/1999, ha subordinato il riconoscimento del diritto alla restituzione all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari alla condizione che tutti i prodotti elencati nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, concernente l’organizzazione comune dei mercati del predetto settore, siano “conformi alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE, in particolare che siano stati preparati in un stabilimento riconosciuto e abbiano rispettato le prescrizioni relativa alla bollatura sanitaria di cui all’allegato C, capitolo IV, punto A della medesima direttiva”.

La disposizione si rende pertanto applicabile anche ai prodotti destinati all’alimentazione animale.

La direttiva n.92/46/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 268 del 14 settembre 1992 e recepita nell’ordinamento nazionale con DPR n.54 del 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla G.U. n.59 del 12.3.1997), stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato chimicamente, di latte destinato alla fabbricazione di base e di prodotti a base di latte, per cui interessa tutti i prodotti del settore in questione aventi diritto alla restituzione.

Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 1 del reg. n.174/1999 si applica alle esportazioni le cui dichiarazioni doganali saranno accettate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Ne discende che in sede di controllo fisico ex reg. CEE n.386/90 gli uffici doganali dovranno anche verificare se il prodotto dichiarato per l’esportazione è conforme alla direttiva 92/46/CEE e al DPR n.54 sopra citato e in particolare se sono state rispettate le condizioni riportate nel regolamento n.1392/2003 (produzione in un stabilimento riconosciuto e bollatura sanitaria). Il che consentirà a questo Servizio di riconoscere il diritto alla restituzione.

La verifica dovrà essere espressamente annotata nella casella (controllo qualitativo) della lista di controllo Mod. DCCC/L.C.1 di cui alla nota n.5184/XI/DCCC del 13 gennaio 2000.

Qualora l’accertamento abbia rilevato il mancato soddisfacimento delle condizioni in questione sulla lista di controllo dovrà essere apposta la seguente annotazione:
“ condizioni di cui alla direttiva 92/46/CEE non soddisfatte”.

Contestualmente il funzionario incaricato del controllo dovrà contestare, mediante processo verbale da trasmettere al SAISA, la sanzione comunitaria di cui all’art.51 del regolamento (CE) n. 800/1999 (regime delle restituzioni all’esportazione), secondo le istruzioni impartite con la circolare n.87 del 23.03.1995.

Gli uffici doganali in indirizzo sono pregati di impartire con urgenza le necessarie disposizioni agli uffici dipendenti perché assicurino il rispetto della normativa in questione.

Gli stessi uffici unitamente alle associazioni di categoria sono pregati di informare di quanto sopra anche gli operatori interessati e gli spedizionieri.

Il testo consolidato del regolamento (CE) n. 174/1999 nonché il testo dell’allegato C, capitolo IV della Direttiva n.92/46/CEE e delle presenti disposizioni saranno disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane sotto la voce SAISA.