Con il regolamento in oggetto, entrato in vigore il 4.12.2001, è stato abrogato il regolamento (CE) n.259/98, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario, ed è stata introdotta una disciplina comune per gli aiuti comunitari e nazionali che soddisfano alle condizioni stabilite dall’art.10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura nell’ambito dell’Uruguay Round.

Il regolamento si applica alle forniture di aiuto alimentare il cui bando di gara sia stato pubblicato prima del 4.12.2001.

La Commissione, in risposta ad un preciso quesito posto da questo organismo pagatore, ha chiarito che gli aiuti alimentari finanziati dall’ECHO nel quadro del regolamento (CE) n.1257/96 del Consiglio, non sono da inquadrare tra gli aiuti alimentari comunitari (“normali”) previsti dal regolamento (CE) n.1296/96 del Consiglio e mobilitati nella Comunità secondo le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.2519/97.
Le forniture di prodotti alimentari a titolo di aiuto umanitario sono comunque assimilabili a un aiuto alimentare “normale” e rispondono alle condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura nell’ambito dell’Uruguay Round.
Per tali aiuti il contratto quadro di partenariato tra l’ECHO e le organizzazioni non governative o internazionali impongono l’obbligo di richiedere un “Titolo GATT – Aiuto alimentare” con restituzione prefissata ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n.1291/2000, al fine di evitare che la quantità e il relativo importo della restituzione vada imputata nella quota commerciale concordata in sede di WTO.
Pertanto le esportazioni di aiuti umanitari finanziati dall’ECHO, pur non essendo contabilizzate tra gli aiuti comunitari, sono soggette alle stesse regole degli aiuti alimentari nazionali.

La novità principale introdotta dal regolamento in oggetto è costituita dall’estensione agli aiuti nazionali della regola già esistente per gli aiuti comunitari secondo cui, in deroga al regolamento (CE) n.800/1999 (concernente il regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli), la restituzione all’esportazione deve essere fissata al momento del bando di gara, senza adeguamenti e correttivi, per garantire un pari trattamento a tutti i partecipanti alla gara stessa.

Di conseguenza, ai sensi dell’art.2, paragrafi e 3, del regolamento in oggetto, per le operazioni di esportazione a titolo di aiuto alimentare la restituzione si calcola come segue:

- per gli aiuti comunitari normali si applica il tasso di restituzione previsto nel regolamento citato nel bando di gara della Commissione, senza adeguamenti o correttivi
- per gli aiuti nazionali si applica il tasso di restituzione vigente il giorno in cui lo Stato membro indice la gara per la fornitura, senza adeguamenti o correttivi
- per gli aiuti alimentari unmanitari finanziati dall’ECHO si applica il tasso di restituzione vigente alla data del contratto per la singola fornitura, senza adeguamenti e correttivi.

Qualora la fornitura abbia oggetto prodotti dei settori dei cereali e del riso si applicano i tassi stabiliti periodicamente dai regolamenti specifici che fissano le restituzioni nel quadro di azioni d’aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

Inoltre per tutti i regimi di aiuti alimentari è previsto l’obbligo di un titolo specifico di esportazione con restituzione prefissata, esente da garanzia, considerato che la cauzione costituita a fronte dell’obbligo di consegna vale anche quale cauzione per il rilascio del titolo.

Al fine di evitare dubbi in una materia che ha subito varie interpretazioni nel corso degli anni si ritiene opportuno esporre la procedura da seguire per il riconoscimento della restituzione relativamente alle esportazioni in questione.

1. Aiuto alimentare comunitario

La presente normativa si applica agli aiuti comunitari stabiliti in bandi di gara indetti dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della CE.

L’aggiudicatario della fornitura comunitaria presenta al Ministero delle attività produttive un domanda di titolo di esportazione prefissato, corredata della copia del bando di gara, della copia della comunicazione di aggiudicazione inviatagli dalla Commissione e della copia della garanzia prestata a norma dell’art.10 del regolamento (CE) n.2519/97.

Il titolo dovrà riportare:
- nella casella 7 il paese di destinazione
- nella casella 11 relativa alla garanzia la dicitura “esentato”
- nella casella 20 la dicitura: “Aiuto alimentare comunitario – Azione n…………”

Nella dichiarazione di esportazione dovranno essere riportati gli estremi dell’azione comunitaria.
L’operazione sarà quindi scaricata sul relativo titolo a cura dell’ufficio doganale competente.
In tali casi non si procederà al controllo fisico della merce ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n.2221/95.

Ai fini del pagamento della restituzione l’aggiudicatario della fornitura dovrà presentare a questo Servizio la domanda di restituzione corredata della seguente documentazione:
- copia del bando di gara
- copia della nota della Commissione di aggiudicazione
- copia autenticata del titolo con il relativo scarico
- copia della nota di trasmissione della bolletta doganale da parte della competente dogana secondo le disposizioni contenute nella circolare n.240/D/1997
- copia del certificato di assunzione a carico/o di consegna a norma dell’art.17, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n.2519/97, autenticata dall’ufficio della Commissione cui sono indirizzate le offerte.

Nel caso in cui la fornitura sia franco frontiera, franco vettore e reso porto d’imbarco non verrà tenuto in considerazione, ai fini della riduzione della restituzione, il limite di tempo di 60 giorni fissato dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.800/1999 per l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità.

La restituzione è versata per il quantitativo indicato sul certificato di assunzione a carico o di consegna.

Qualora la restituzione richiesta sia più elevata di quella spettante, non si applica la sanzione prevista dall’art.51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.800/1999 quando la differenza non sia dovuta a circostanze non imputabile al fornitore e verificatesi dopo il completamento della fornitura alle condizioni previste nel bando di gara o nel contratto.
Parimenti non è applicabile alcuna riduzione se il beneficiario dell’aiuto cambia la destinazione.

2. Aiuto alimentare nazionale

La normativa si applica ai soli aiuti alimentari disposti dal Ministero degli Esteri ai sensi dell’art.10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura nell’ambito dell’Uruguay Round e attuati dall’AGEA.

Al pari dell’aiuto comunitario, l’aggiudicatario della gara deve presentare al Ministero delle attività produttive una domanda di titolo prefissato corredata del bando di gara, dell’aggiudicazione e di copia della garanzia prestata all’AGEA.

Il titolo dovrà riportare:
- nella casella 7 il paese di destinazione
- nella casella 11 la dicitura “esentato”
- nella casella 20 l’indicazione prevista dall’art.3, paragrafo 3, del regolamento: “Aiuto alimentare nazionale”

Nella dichiarazione di esportazione debbono essere indicati gli estremi dell’operazione di aiuto nazionale e l’operazione stessa deve essere scaricata sul relativo titolo.
L’operazione di esportazione di tali prodotti è soggetta a controllo fisico a norma del reg. (CE) n.2221/95.

Ai fini della liquidazione della restituzione l’aggiudicatario della fornitura dovrà presentare a questo Servizio la domanda di restituzione corredata della seguente documentazione:
- copia del bando di gara e dell’aggiudicazione
- copia autenticata del titolo con il relativo scarico
- copia della nota di trasmissione della bolletta doganale da parte della dogana di uscita
- attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo, in caso di acquisto da parte di tale paese, o di una organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro esportatore, a norma dell’art.16, paragrafo 2, lettere e) e f) del regolamento (CE) n.800/1999: l’attestato deve essere in originale o in copia autenticata dal notaio, dal Comune o dall’AGEA
- attestato, in originale o in copia conforme come sopra, di controllo rilasciato dalla società incaricata dall’AGEA secondo quanto stabilito nel bando di gara
- copia del documento di trasporto.

Per gli aiuti alimentari nazionali valgono le stesse deroghe al regolamento (CE) n.800/1999 previste per gli aiuti comunitari relativamente:
- alle forniture franco fabbrica, franco vettore e reso porto d’imbarco, per le quali non si tiene conto del limite di tempo di 60 giorni per l’uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità previsto dall’art.7, paragrafo 1;
- alla non applicabilità della sanzione prevista dall’art.51, paragrafo 1, qualora la restituzione richiesta sia più elevata di quella dovuta (calcolata sulla base del peso netto risultante dall’attestato di presa in consegna) a seguito di circostanze indipendenti dal fornitore e verificatisi dopo la fornitura eseguita in base al bando di gara;
- al cambio di destinazione voluto dal beneficiario dell’aiuto, nel qual caso non si applica la riduzione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n.800/1999.

3. Aiuti alimentari finanziati dall’ECHO

Per tali aiuti si segue la stessa procedura prevista per gli aiuti alimentari nazionali tenendo conto che il documento di riferimento è costituito dal contratto tra l’ECHO e l’organizzazione umanitaria, nonchè dalla richiesta della predetta organizzazione umanitaria all’opertatore di fornire il prodotto e di curarne l’esportazione verso il paese terzo.

In tal caso il titolo e la restituzione possono essere richiesti dall’esportatore.

Per tutti i contratti stipulati a far data dalla presente deve essere richiesto obbligatoriamente un “Titolo GATT – Aiuto alimentare”.

Di conseguenza non saranno riconosciute restituzioni qualora le relative operazioni di esportazione siano scaricate su titoli commerciali.

Nella dichiarazione di esportazione debbono essere indicati gli estremi del contratto di fornitura disposto dall’ECHO.
L’operazione deve essere scaricata sul relativo titolo ed è soggetta a controllo fisico a norma del regolamento (CE) n.2221/95

In presenza di operazioni di aiuto alimentare gli uffici doganali avranno cura di verificare all’atto dell’esportazione che gli operatori siano in possesso dei titoli specifici previsti per i diversi tipi di aiuto alimentare come anzidetto.

Al Ministero per le attività produttive e all’AGEA Direzione Organismo di Coordinamento si allega copia della risposta della Commissione sugli aiuti umanitari finanziati dall’ECHO per i provvedimenti di propria competenza.