OGGETTO: Restituzione all’esportazione - Attestati per le carni bovine disossate

Reg. CE n. 2772/2000 del 18.12.2000

Di seguito alla lettera circolare prot. n.918 del 12 gennaio 2001 si comunica che la scrivente ha chiesto alla Commissione Europea un parere sull’esatta procedura da seguire nell’ipotesi contemplata dall’art.6 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.1964/82, modificato dal regolamento (CE) n.2772/2000, che prevede una riduzione della restituzione qualora la quantità esportata, indicata nel DAU, sia inferiore a quella dichiarata nella casella 6 di una delle "attestazioni carni disossate" previste dall’art.4 paragrafo 1 del predetto regolamento.

La stessa norma stabilisce che in tali casi non si applica la sanzione prevista dall’art.51 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n.800/1999.

Al riguardo la Commissione Europea ha tuttavia chiarito che, se a seguito di un controllo fisico o di un controllo a posteriori l’organismo pagatore constati che la quantità esportata indicata sul DAU non è corretta, deve inoltre applicare la procedura generale in materia di sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati di cui al predetto art.51, in quanto in tali ipotesi si è di fronte ad un esportatore che, in sede di dichiarazione, ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante.

Pertanto, qualora non vi sia divergenza tra le quantità indicate sul DAU e sull’attestato, ma risulti da un controllo fisico o a posteriori che la quantità effettivamente esportata sia inferiore a quella indicata nel predetto documento, si procede alla riduzione della restituzione come previsto dall’art.6, paragrafo 5 del reg. (CEE) n.1964/82, modificato come sopra, nonché alla applicazione della sanzione di cui all’art.51 del reg. (CE) n.800/1999.

Tale norma si applica anche qualora la minore quantità esportata sia rilevabile sulla base dei documenti di importazione, salvo che l’esportatore non sia in grado di dimostrare che la diminuzione è stata causata da circostanze verificatesi dopo l’uscita della merce dalla U.E..

Si pregano gli uffici in indirizzo di impartire le opportune istruzioni a tutti gli uffici doganali, che dovranno nella fattispecie redigere verbale di constatazione, ai sensi della circolare n.87/D del 23.5.1995.