Sempre più frequentemente si ha modo di rilevare che le interpretazioni degli Uffici doganali sulla disposizione indicata in oggetto appaiono alquanto differenziate.

E’ pertanto, interesse preminente di questa Direzione fornire un orientamento univoco in materia, finalizzato all’adozione di comportamenti uniformi da parte di tutti gli Uffici, tali da porre gli esportatori nazionali sostanzialmente su un piano di parità, quale che sia la dogana che proceda all’accertamento.

Va innanzitutto chiarito in via preliminare che, contrariamente a quanto da taluni supposto, l’articolo 21 del Reg. 800/1999 p.3, vale a dire il disposto riguardante il livello di radioattività, non fa altro che riprodurre il contenuto di una norma già esistente nell’abrogato reg. CEE n.3665/87, introdotta a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl.

Deve essere, altresì, del tutto pacifico che le caratteristiche “sana, leale e mercantile” ed il livello ammissibile di radioattività, quali condizioni per beneficiare della restituzione, sono qualità aggiuntive che la merce deve possedere al momento della verifica doganale (fisica o documentale).

Ne deriva, pertanto, che l’eventuale decisione di estendere i controlli alla sussistenza dei predetti requisiti (anche mediante analisi) può scaturire solo da un apprezzamento negativo circa l’aspetto della merce presentata al controllo doganale, nonché da dubbi sorti sulla documentazione di scorta.

In linea generale, pertanto, la merce deve intendersi presuntivamente in possesso delle predette caratteristiche (compreso il livello di radioattività) finché non intervengano elementi di fondato sospetto quali ad esempio: il basso prezzo di transazione, il confezionamento precario che non assicuri la perfetta igiene o ne comprometta l’utilizzo, la presenza di visibili alterazioni dello stato fisico e, per quanto attiene al livello di radioattività, ad es., dubbi sorti in base ad informazioni circa la provenienza del prodotto da zone o impianti contaminati.

Questo concetto, sia pure in termini diversi, fu già esplicitato nella Circolare 141/D del 28.06.1999 emanata in occasione dell’entrata in vigore del regolamento comunitario indicato in oggetto ove, alle pagg. 14/15 fu precisato che tale orientamento era emerso nel Comitato “Meccanismi degli scambi” durante i lavori di elaborazione della norma in esame.

Da quanto sopra premesso, in conclusione, si può affermare che vanno sicuramente esclusi dall’estensione dei controlli di cui trattasi tutte quelle partite di merci non selezionate per il controllo fisico e che al vaglio documentale non hanno suscitato dubbi di sorta.

Nel caso di controllo ex Reg.386/90, resta a carico della dogana di esportazione la valutazione di un accertamento esteso anche a detti requisiti, che, comunque, dovrà poggiare su giustificati elementi di perplessità da esplicitare nella sezione “note” del verbale di controllo fisico; è ovvio che solo in tali ipotesi, il controllo va rivolto a tutti gli aspetti della transazione, tenendo conto, se del caso, anche di certificazioni di qualità rilasciate al produttore, di attestazioni sulle condizioni di impiego dei prodotti di base, della conoscenza della ditta attraverso precedenti audit in loco, della presenza di sanitari nello stabilimento di produzione, non escludendo anche l’eventuale conoscenza diretta dei prodotti ecc… (che sono poi tutte informazioni utili ad un efficace ed intelligente finalizzazione dei controlli doganali della specie).

Nel caso di detto controllo, pertanto, si renderà necessario che l’operatore dichiari il rispetto del livello di contaminazione, eventualmente anche a norma della Legge 4.1.68 n°15, che andrà ad integrare l’attestazione di “sana, leale e mercantile” già presente in ogni dichiarazione.

I referenti SCI delle Direzioni Compartimentali sono pregati di verificare negli audit presso le singole dogane, programmate ai sensi della direttiva n° 2996/UDC il corretto recepimento dell’indirizzo interpretativo di cui sopra facendone esplicito riferimento nelle relative relazioni.

Si prega di assicurare adempimento.

IL DIRETTORE