Prot.12677/27 maggio 2004

L’articolo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n° 495/2004, nel fissare le restituzioni all’esportazione nel settore delle uova, applicabili a decorrere dal 18 marzo 2004, ha stabilito che per beneficiare della restituzione i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell’allegato alla direttiva 89/437/CEE debbono soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario previsti nella predetta normativa.

Trattasi della direttiva che disciplina i requisiti igenici e sanitari da rispettare nella preparazione e nell’immissione nel mercato degli ovoprodotti, cioè dei prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana, destinati al consumo umano, come specificato nell’articolo 2 della stessa direttiva.

Pertanto solo i prodotti compresi nella voce NC 0408 sono soggetti al bollo sanitario, mentre sono escluse le uova in guscio di cui alla voce NC 0407.

Parimenti il regolamento (CE) n° 496/2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del pollame, applicabile a decorrere dalla stessa data del 18 marzo 2004, ha subordinato il diritto alla restituzione per i prodotti di cui alla voce NC 0207 alla condizione che gli stessi rispondano ai requisiti in materia di bollo sanitario previsti dal capitolo XII dell’allegato alla direttiva 71/118/CEE.

La predetta direttiva fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile e nel capitolo XII dell’allegato precisa le modalità da seguire per effettuare la bollatura sanitaria.

Sulla base delle indicazioni riportate nel 3° considerando del regolamento (CE) n° 496/2004, la stessa bollatura sanitaria prevista per le carni fresche è richiesta anche per le carni congelate di volatili che beneficiano della restituzione.

Come precisato per analoghe disposizioni introdotte per i prodotti delle carni bovine, delle carni suine e dei prodotti lattiero caseari, anche in tali casi gli uffici doganali avranno cura di verificare in sede di controllo documentale o di eventuale controllo fisico che gli ovoprodotti e le carni di volatili da cortile esportati con richiesta di restituzione siano stati assoggettati alla bollatura sanitaria secondo le modalità indicate nelle rispettive direttive.

Nel caso di controlli fisici ai sensi del regolamento (CE) n° 386/90 la verifica dovrà essere espressamente annotata nella casella (controllo qualitativo) della lista di controllo Mod. DCCC/L.C.1 di cui alla nota n° 5184/XI/DCCC del 13 gennaio 2000.

Qualora dall’accertamento non risulta che il prodotto sia stato sottoposto alla bollatura sanitaria, sulla lista di controllo dovrà essere apposta la seguente annotazione:

“Requisiti in materia di bollo sanitario di cui alla direttiva ……..non soddisfatti”.

In tali casi dovrà essere contestata, mediante processo verbale da trasmettere al SAISA, la sanzione comunitaria di cui all’art.51 del regolamento (CE) n° 800/1999 (regime delle restituzioni all’esportazione), secondo le istruzioni impartite con la circolare n° 87 del 23.03.1995.

 

Gli uffici doganali in indirizzo sono pregati di impartire con urgenza le necessarie disposizioni agli uffici dipendenti perché assicurino il rispetto della normativa in questione, già in vigore dal 18 marzo 2004.

Il Direttore