Con il regolamento (CE) n° 2007/2000 del Consiglio, e successive modifiche, sono stati introdotti regimi preferenziali per importazioni di prodotti originari della Repubblica Iugoslavia di Serbia e Montenegro, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e dell’Albania senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri con effetto equivalente.
Dalle statistiche COMEXT è stato rilevato un aumento delle esportazioni comunitarie di zucchero verso tali paesi, e parallelamente un aumento delle importazioni nella U.E. di tali prodotti dichiarati come originari dei predetti Stati.

Come è noto i prodotti dello zucchero, compresi nelle voci tariffarie 1707 e 1702, godono di una restituzione a tasso unico per cui l’operatore, ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione, non deve presentare la prova che il prodotto è stato importato nel paese di destinazione.

I dati statistici sull’aumento del volume di esportazioni e importazioni di zucchero tra i predetti paesi e l’U.E., fanno sospettare peraltro l’esistenza di un “carosello” con operazioni in frode alle norme comunitarie su cui stanno indagando le competenti autorità comunitarie e nazionali.

In particolare, sussiste un fondato sospetto che i prodotti in questione possano essere esportati con il beneficio della restituzione dall’U.E. e importati in via temporanea in alcuni di tali paesi, ove il dazio è particolarmente elevato, per essere reintrodotti nella Comunità, tal quali o dopo essere stati trasformati in un paese terzo, beneficiando dell’esenzione dai dazi all’importazione.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e contestualmente prevenire eventuali frodi al riguardo, si rende pertanto necessario, a norma dell’art.20 del reg. (CE) n.800/1999, disporre che per tutte le operazioni di esportazione di zucchero di cui alle voci doganali 1701 e 1702 che saranno effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002 verso la Repubblica Iugoslavia di Serbia e Monetenegro, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia il pagamento della restituzione sia subordinato alla presentazione del documento di trasporto e del documento di importazione che attesti la riscossione dei relativi dazi.

Si fa riserva di applicare la stessa disposizione per le esportazioni in Albania, Macedonia e Kosovo, non appena saranno disponibili gli esiti delle indagini attualmente in corso, anche se è opportuno che gli operatori si adoperino subito per acquisire agli atti la documentazione in questione, che potrebbe essere richiesta da questo organismo pagatore in forza della soprarichiamata norma, prima del pagamento delle restituzioni, anche per singole esportazioni.

Gli uffici doganali e le Associazioni in indirizzo avranno cura di informare tempestivamente gli operatori del settore in merito alla presente disposizione.