Restituzioni all'esportazione Reg. (CE) 1263 del 23 agosto 2006, in vigore dal 1° luglio 2006, recante misure speciali in deroga a:
Reg. (CE) 800/99 - restituzioni
Reg. (CE) 1464/95 - regime titoli settore zucchero
Reg. (CE) 174/99 - regime titoli settore latte e prodotti lattiero caseari
Reg. (CE) 1342/03 - regime titoli settore cereali e riso
Reg. (CE) 633/04 - regime titoli carni di pollame
Reg. (CE) 1138/05 - gara permanente settore zucchero
Reg. (CE) 951/06 - modalità di applicazione reg. CE 318/06 (zucchero)
Reg. (CE) 958/06 - gara permanente settore zucchero
Reg. (CE) 1291/00 - modalità comuni applicazione regime titoli

Con il regolamento in oggetto la Commissione Europea, al fine di limitare le ripercussioni negative sulle esportazioni dovute alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, ha introdotto alcune deroghe ai regolamenti sopra citati. In particolare l'operatore può chiedere:

  • al Ministero del Commercio Internazionale che i titoli di esportazione richiesti entro il 20 luglio 2006 siano prorogati di 3 mesi , per i titoli il cui termine di validità scade nel mese di luglio , di due mesi , per i titoli il cui termine di validità scade nel mese di agosto, di un mese, per i titoli il cui termine di validità scade nel mese di settembre;
  • all'Organismo pagatore che il termine di sessanta giorni stabilito dai Regolamenti CE 800/99 e 1291/00 sia portato a 150 giorni, per i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate entro il 20 luglio 2006, o che sono stati sottoposti, entro tale data, ad uno dei regimi di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. CE 565/80 del Consiglio.

La richiesta di deroga, circa il termine di uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, dovrà essere presentata unitamente all'istanza di restituzione, o di svincolo della fideiussione, e dovrà essere corredata da idonea documentazione commerciale atta a dimostrare che i prodotti erano destinati in LIBANO.

Inoltre per le esportazioni effettuate sulla base dei titoli richiesti prima del 20 luglio, e sempre su presentazione della prova che i prodotti erano destinati in Libano, non si applicano:

  • le maggiorazioni previste dagli articoli 25 par. 1 (anticipazioni) e 35 par. 1 secondo comma (prefinanziamenti) del Reg. CE 800/99;
  • la riduzione del 20% prevista dall'art. 18 par. 3 del Reg. CE 800/99 (cambio di destinazione);
  • la sanzione prevista dall'art. 51 par. 1 lett.a) dello stesso regolamento 800/99.

Si prega di impartire le opportune istruzioni a tutti gli uffici dipendenti.

DIRETTORE
Dr. S.Vecchio