A seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1483 del 22 maggio 2003, che ha abolito i divieti relativi al commercio con l’Iraq, il Consiglio dell’U.E. con il regolamento Ce 1210/2003 del 7 luglio 2003, pubblicato nella G.U.C.E n.169 dell’8.7.2003, ha abrogato il regolamento (CE) n.2465/96, liberalizzando gli scambi verso tale paese di tutti i prodotti, ad esclusione di quelli espressamente vietati nel regolamento stesso.

Il provvedimento, fatta eccezione per gli articoli 4 e 6 che riguardano i fondi e le risorse economiche, ha effetto retroattivo a decorrere dal 23 maggio 2003.

Pertanto, per quanto di competenza, si rende noto che possono essere riconosciute le restituzioni per tutti i prodotti agricoli esportati in Iraq dalla predetta data sempreché, ovviamente, ne abbiano diritto sulla base dei regolamenti vigenti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Ne discende che gli operatori che avessero effettuato dal 23 maggio 2003 sino a data odierna operazioni con diritto a restituzione in regime di esportazione semplice potranno chiedere agli uffici doganali presso cui sono state espletate le formalità di esportazione semplice la convalida di una copia autentica dell’esemplare 3 del DAU in esemplare 3a.

Gli uffici valuteranno la richiesta sulla base della documentazione prodotta a tal fine dalla ditta, prescindendo per l’occasione dall’applicazione della procedura dettata dalla circolare n.58 (prot. n.8050/XI) del 4.12.1978 della ex D.G. Dogane.

Ne deriva altresì che le eventuali esportazioni effettuate prima della data sopra indicata non potranno essere ammesse a restituzione salvo che le operazioni non siano state autorizzate dall’ONU, come stabilito dall’abrogato reg. 2465/96 e successive modifiche.

Infine, considerata l’attuale situazione di emergenza in cui versa l’Iraq e con riserva di successive più dettagliate informazioni, si fa presente che nel caso di restituzione differenziata, soggetta, come è noto, alla prova che il prodotto sia stato importato nel paese terzo entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione, ai sensi dell’art.15 e seguenti del regolamento (CE) n.800/1999, gli operatori potranno presentare a questo Servizio, in mancanza del documento doganale, l’attestazione di presa in consegna rilasciata da un organismo pubblico operante in Iraq, come ad esempio il Fondo di sviluppo per l’Iraq o analoghi Enti, gestiti dall’autorità di controllo provvisoria.

La documentazione sarà sottoposta prima del pagamento della restituzione all’esame della Commissione, che si è riservata di adottare, se del caso, una specifica decisione in materia sentito il parere del Comitato “Meccanismi degli scambi”.

Le Direzioni Regionali e le Circoscrizioni doganali sono pregate di informare gli uffici dipendenti sulla entrata in vigore della nuova normativa impartendo le dovute istruzioni al riguardo.