Con il regolamento in oggetto la Commissione Europea, al fine di limitare le ripercussioni negative sulle esportazioni dovute alle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, ha introdotto alcune deroghe ai regolamenti sopra citati.
In particolare l'operatore puo chiedere:

  • al Ministero del Commercio Internazionale che la validita dei titoli di restituzione con scadenza il 31 Luglio 2006 o il 31 Agosto 2006 sia estesa, su richiesta del titolare, fino al 30 Settembre 2006 per l'importo delle esportazioni non effettuate. Si rammenta che, nel caso di fissazione anticipata, per le merci esportate nel periodo di validita del titolo di restituzione, si applica il tasso di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione stessa;
  • all'Organismo pagatore che il termine di sessanta giorni stabilito dal Regolamento CE 800/99 per lasciare il territorio doganale della Comunita sia portato a 150 giorni, per le merci per le quali le formalita doganali di esportazione sono state espletate entro il 20 luglio 2006.

La richiesta di deroga, circa il termine di uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, dovrà essere presentata unitamente all'istanza di restituzione, o di svincolo della fideiussione, e dovrà essere corredata da idonea documentazione commerciale atta a dimostrare che i prodotti erano destinati in LIBANO.

Inoltre per le esportazioni effettuate entro il 20 Luglio o le esportazioni accompagnate da un titolo richiesto entro il 20 Luglio, e sempre su presentazione della prova che i prodotti erano destinati in Libano, non si applicano:

  • le maggiorazioni previste dagli articoli 25 par. 1 (anticipazioni) e 35 par. 1 secondo comma (prefinanziamenti) del Reg. CE 800/99;
  • la sanzione prevista dall'art. 51 par. 1 lett.a) dello stesso regolamento 800/99.

Si prega di impartire le opportune istruzioni a tutti gli uffici dipendenti.

DIRETTORE
Dr. S.Vecchio