Con il Regolamento in oggetto n° 2010 del 14 novembre 2003 la Commissione, con diverse date di decorrenza, ha introdotto alcune importanti modifiche alle seguenti disposizioni del Regolamento n° 800/1999:

1.   Art.28 Reg. n° 800/1999: prefinanziamento in caso di trasformazione – abolizione dell’equivalenza

Sulla base delle osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti europea in merito al sistema dell’equivalenza, ritenuto molto complesso e difficile da controllare, la Commissione ha ritenuto opportuno abolire definitivamente tale sistema per le operazioni di prefinanziamento le cui dichiarazioni di pagamento (COM 7) saranno accettate a decorrere dal 1° gennaio 2004, sopprimendo con il nuovo Regolamento i commi 2, 3 e 4 dell’art. 28 del Reg. n° 800/1999.

Di conseguenza a decorrere dalla predetta data gli uffici doganali non potranno più concedere l’autorizzazione all’equivalenza per i prodotti di base sottoposti al regime del prefinanziamento ai fini della trasformazione ex art. 4 del Reg. n° 565/80 del Consiglio concernente il pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli.

In tal senso deve intendersi modificata la circolare 141/D/DCSD/XI del 29.06.1999 nella parte relativa al Capo 3 – Prefinanziamento della restituzione.

Gli uffici incaricati del controllo delle operazioni in questione avranno cura di verificare costantemente che nel processo di lavorazione siano utilizzati solo i prodotti di base posti sotto controllo doganale.

1.    Art.35 Reg. n° 800/1999: prefinanziamento – differenza tra il tasso di resa dichiarato e quello ottenuto dopo la trasformazione

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento n° 444/2003, che ha modificato l’art.4, par.3 del citato Regolamento n° 565/80, a decorrere dal 1° ottobre 2003 i tassi di rendimento da applicare ai prodotti di base posti sotto il regime del prefinaziamento sono quelli effettivamente risultanti dal processo di lavorazione e non quelli forfettari stabiliti nel quadro del perfezionamento attivo. Ne consegue che, qualora a conclusione dell’operazione la resa reale risulti inferiore a quella dichiarata, si dovrà procedere al recupero delle somme anticipate, maggiorate del 15%, come già precisato nelle disposizioni di cui alla nota circolare n° 23450 del 5 settembre 2003.

Al fine di assicurare una certa flessibilità alla regola generale il nuovo Regolamento, con la stessa decorrenza del 1° ottobre 2003, ha ora introdotto nell’art.35 del Reg. n° 800/1999 le seguenti deroghe:

-    la maggiorazione del 15% non si applica qualora la differenza tra il tasso reale e quello dichiarato sia inferiore al 2%
-    in presenza di una qualunque differenza tra il tasso di resa reale e quello dichiarato non si applica la sanzione comunitaria prevista dall’art.51 del Reg. n° 800/1999.

3.   Art.49, par.3 Reg. n° 800/1999 – documenti giustificativi a corredo della domanda motivata di equivalenza

La norma stabilisce che, nel caso di attraversamento di altri Stati membri, qualora l’esemplare di controllo T5, obbligatorio in tali ipotesi a termine dell’art.8 del Reg. n° 800/1999, non venga restituito all’ufficio di partenza, l’operatore può presentare alla competente dogana una così detta “domanda motivata di equivalenza” corredata dai seguenti documenti:
-    copia del documento di trasporto
-    un documento da cui risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale del paese terzo o uno dei documenti previsti dall’art.16, paragrafi 1, 2 e 4. Tale documentazione può essere sostituita dalla prova del pagamento qualora l’importo della restituzione sia inferiore a 1.200 euro, elevato dal nuovo Regolamento a 2.400 euro.

Pertanto, nel caso di dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° dicembre 2003 aventi diritto a restituzione per un importo inferiore a 2400 euro, gli operatori potranno presentare a corredo della “domanda motivata di equivalenza” il documento di trasporto e la prova del pagamento indipendentemente dall’essere in possesso dell’autorizzazione all’esonero dalla presentazione della prove d’importazione rilasciata da questo Servizio, ai sensi dell’art.17 del Reg. n° 800/1999.

1.    Art.51, par.9 e 52, par.3 Reg. n° 800/1999 – rinuncia al recupero di somme indebitamente pagate, di maggiorazioni, interessi e sanzioni

Per semplificare la gestione da parte degli Organismi pagatori dei fascicoli interessati a recuperi di piccoli importi il nuovo Regolamento ha elevato a 100 euro la misura precedentemente fissata in 60 euro entro la quale lo Stato membro può rinunciare ad applicare la sanzione comunitaria prevista dall’art.51, par.1 del Reg.800/1999.

Parimenti è stato elevato a 100 euro l’importo complessivo che lo Stato membro può rinunciare a recuperare, per una stessa esportazione, a titolo di indebita restituzione, maggiorazione, interessi e sanzione.

In entrambi i casi le modifiche si applicano alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° dicembre 2003.

Al riguardo si confermano le disposizioni già contenute nella circolare n° 87/D del 23 marzo 1995 secondo cui gli uffici doganali sono tenuti comunque a contestare qualunque violazione delle norme che comportano il rimborso di somme pagate e/o l’applicazione di sanzioni, indipendentemente dall’importo, in quanto spetta a questo organismo pagatore valutare se rinunciare o meno al recupero di somme comprese nei predetti limiti.

Gli Uffici doganali e le Associazioni professionali sono invitate a dare la massima diffusione alle nuove disposizioni presso gli operatori interessati.

Il testo consolidato del Reg. n° 800/1999 unitamente alle presenti istruzioni saranno disponibili sul sito internet dell’agenzia delle Dogane alla voce SAISA.