L'art. 17 del Reg. CE 800/99 dispone che gli Stati membri possono, in determinate circostanze, dispensare gli esportatori dalla presentazione delle prove, ad eccezione del documento di trasporto, di cui all'art. 16 del Reg. CE 800/99.

Con Regolamento 1580/2006 la Commissione Europea, al fine di agevolare gli esportatori di prodotti Fuori allegato I del Trattato, in deroga all'art. 17 del Reg. CE 800/99, ha modificato l'art. 54 del Reg. 1043/05, ed ha dettato agli Stati membri disposizioni più flessibili per la concessione dell' esonero.
In particolare ha fissato in 12.000 euro l'importo massimo al di sotto del quale può essere richiesto l'esonero, qualunque sia il paese di destinazione, ed ha stabilito per due diverse fattispecie di esportazioni, le condizioni alle quali può essere concesso il predetto esonero.
Vendita al dettaglio: in tal caso la merce esportata deve essere contenuta in imballaggi non superiori a kg. 2,5 o in contenitori non superiori a 2 litri; l'etichettatura deve essere conforme all'art. 1 par. 3 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e deve indicare l'importatore nel paese terzo o, quantomeno, il testo dell'etichetta deve essere espresso nella lingua ufficiale del paese importatore o in lingua comprensibile in tale paese (art. 54 par. 3 lett. a ).
Altre esportazioni: in tal caso l'operatore per essere dispensato dalla presentazione del documento di importazione deve avere effettuato, nei due anni precedenti la richiesta di esonero, almeno 12 esportazioni di merci dirette verso lo stesso paese terzo e le merci debbono contenere non oltre il 90% in peso di qualunque prodotto di base singolo per cui è ammissibile la restituzione. Le merci esportate, inoltre, debbono appartenere allo stesso codice NC relativamente alle prime otto cifre. ( art. 54 par. 3 lett. b ).
Pertanto, per quanto sopra esposto, gli operatori economici, gli Uffici doganali ed il Saisa, in conformità alla nuova normativa, dovranno procedere agli adempimenti di seguito riportati:

Adempimenti degli operatori

Gli operatori interessati dovranno produrre apposita istanza al Saisa sulla quale dovrà essere indicato: "richiesta di esonero ai sensi dell'art. 54 par. 3 lett. A) e/o b) del Reg. CE 1043/05 "; se la richiesta è avanzata per la fattispecie prevista dall'art. 54 par. 3 lett. b), dovranno essere dichiarate le diverse destinazioni, il codice del prodotto e l'impegno, ai fini della concessione dell' esonero, ad esportare merci contenenti non oltre il 90% in peso di qualunque prodotto di base singolo per il quale sarà richiesta la restituzione.
L'autorizzazione concessa, se non revocata, è valida per due anni e può essere rinnovata.
Il documento doganale emesso a fronte di operazione per le quali è stato concesso l'esonero dalla presentazione del documento di importazione dovrà riportare la seguente annotazione:

"merce conforme ai requisiti previsti dall'art. 54 par. 3 lett, a) del regolamento 1043/05.
Autorizzazione SAISA n. del…………... "

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati, anche, sull'allegato all'istanza di restituzione.

Adempimenti delle Dogane

Gli uffici doganali sono stati invitati, per le operazioni relative ad esportazioni con richiesta di restituzione di Prodotti Fuori allegato 1 del Trattato, per le quali l'operatore richiede l'applicazione dell'art. 54 par. 3 lett, a) e/o b) del Reg. CE 1043/05, a verificare:

  1. in sede di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione che l'esemplare del DAU contenga le attestazioni di conformità all'art. 54 del Reg. 1043/05 e gli estremi dell'autorizzazione concessa dal SAISA;
  2. in sede di verbale di controllo fisico , ex reg. CEE 386/90 , che le merci esportate siano conformi al dettato del predetto art. 54 par. 3 lett. a) del Reg.CE 1043/05, apponendo specifica annotazione nello stesso verbale.

Adempimenti del Saisa

Il rispetto delle condizioni previste dall'art. 54 par. 3 lett. b) sarà verificato direttamente dal Saisa come di seguito riportato:

  • la condizione delle 12 esportazioni effettuate verso il medesimo paese di destinazione, nei due anni precedenti la richiesta di esonero, è verificata all'atto della concessione all'esonero;
  • nella dichiarazione doganale di esportazione, la condizione del medesimo codice NC a 8 cifre e del paese di destinazione, viene verificata al momento della trattazione dell'istanza di restituzione, confrontando il codice NC indicato nel DAU ed il paese di destinazione con quelli presenti nell'autorizzazione all'esonero;
  • la percentuale massima di composizione (non oltre il 90%) di ciascun prodotto di base ammesso a restituzione è ricavabile dalle dichiarazioni di composizione merci che devono corredare gli esemplari 3 a del DAU.

Il regolamento 1580/2006 entra in vigore il 24 ottobre 2006, ma per le dichiarazioni di esportazione accettate entro il 30 settembre 2007, per le quali l'operatore non è in grado di fornire le prove di cui all'art. 16 del Reg. CE 800/99, le merci si considerano importate nel paese terzo su presentazione di una copia del documento di trasporto e uno dei documenti di cui all'art. 16 par. 2 del Reg. CE 800/99; quest'ultimo documento può essere sostituito dal documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti che attesta l'accredito della fornitura sul conto dell'esportatore, oppure dalla prova del pagamento.

Tutto quanto premesso, si ritiene opportuno precisare che questo Organismo pagatore ha posto quesito alla Commissione Europea al fine di accertare se gli operatori del settore dei Prodotti Fuori Allegato 1 del Trattato, non interessati alla soglia del 12.000 prevista dall'art. 54 par. 3 del Reg. 1043/05, possono usufruire dell'esonero previsto dall'art. 17 del Reg. CE 800/99.

Nelle more di una risposta da parte dei Servizi della Commissione, il Saisa riterrà valide le autorizzazione finora rilasciate ai sensi del predetto articolo 17 del Reg. CE 800/99.

Gli uffici doganali e le Associazioni professionali sono pregati di dare la massima diffusione di quanto sopra agli operatori interessati.

DIRETTORE
Dr. S.Vecchio