Prot. 630/SAISA/SCI/29.10.2003

Si richiama l’attenzione sulla imminente entrata in vigore (01 gennaio 2004) del regolamento CE 1429/2003 della Commissione, che modifica l’articolo 10 (controlli di sostituzione) del Reg. CE 2090/2002 con l’inserimento dei paragrafi 2 bis, 4 bis e 5 bis e riformula il testo dei paragrafi 2, 4 e 5 dell’articolo medesimo.
Nelle nuove disposizioni, in particolare, vengono previste misure di controllo più incisive sui mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, con merce avente diritto alla restituzione FEOGA, da adottarsi da parte delle dogane di uscita o di destinazione del documento T5.


Il regolamento citato in oggetto introduce il concetto di controllo di sostituzione specifico (paragrafo 2 bis) da effettuare necessariamente nei casi in cui:
a) il mezzo di trasporto risulti privo dei suggelli apposti alla partenza (dalla dogana o dal titolare della procedura di domiciliazione) allorchè gli stessi appaiano rimossi senza il controllo doganale o manomessi;
b) il mezzo di trasporto risulti privo dei suggelli, senza che la dogana di esportazione ne abbia accordato la dispensa in base all’articolo 357, p.4 del Reg. CE 2454/1993 (DAC). Si coglie l’occasione per rammentare che in caso di concessione dell’esonero dalla piombatura, gli estremi dell’autorizzazione dovranno sempre figurare sia sugli esemplari 3 e 3/a della bolletta di esportazione che sull’eventuale esemplare T5.


La dogana di uscita, in base al paragrafo 4 bis, nei predetti casi, dovrà procedere ad una analisi dei rischi a livello locale al fine di decidere se limitare il controllo alla sola verifica a vista o se effettuare il controllo fisico approfondito di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n° 386/90, conformemente alla metodologia stabilita dagli articoli 5, p.1 e 4 del Reg. CE 2090/2002. In tale ultimo caso il funzionario incaricato dovrà redigere lo stesso resoconto analitico utilizzato attualmente per i “controlli fisici” inserendo il riferimento al tipo particolare di controllo (“Controllo di sostituzione specifico – Reg. (CE) n° 2090/2002, art.10, paragrafo 2 bis”).


Le linee guida dell’analisi dei rischi dovranno essere preventivamente fissate in un documento da tenere a disposizione dei controllori.


La norma in questione pone, inoltre, l’obbligo a carico degli uffici di contabilizzare anche questo tipo di controlli specifici, tenendo tuttavia presente che gli stessi potranno concorrere solo per il 50% a completare il numero dei controlli di sostituzione da effettuare complessivamente in base all’art.10 del Reg. CE 2090/2002.


In conseguenza di quanto predetto si è reso necessario modificare il modello di registrazione fornito a suo tempo con la circ. 311/D del 04/12/1995; le dogane, pertanto, si avvarranno del modello all’uopo predisposto che si allega alla presente nota.


Per dovere di chiarezza ed uniformità, infine, date le frequenti modifiche apportate nel tempo alla normativa, si riassumono sinteticamente le fasi procedurali per la corretta applicazione dell’intero art.10 del Reg. CE 2090/2002 con le integrazioni del Reg. CE 1429/2003, in vigore dal I° gennaio 2004:


Tipi di controllo vigenti dall’1/1/04:

1) controlli di sostituzione
2) controlli di sostituzione specifici

  1. i controlli di sostituzione sono applicati ai mezzi di trasporto:
    • suggellati dall’operatore autorizzato alla procedura di domiciliazione;
    • privi di suggelli, allorché sul documento doganale di esportazione e sull’esemplare T5 è chiaramente indicata l’autorizzazione alla dispensa dalla piombatura.
  2. controlli di sostituzione specifici sono applicati ai mezzi di trasporto:
    • privi dei suggelli apposti in partenza, rimossi fuori dal controllo doganale;
    • sui quali i suggelli apposti in partenza risultano manomessi;
    • privi di suggelli senza che sia menzionata nel documento doganale l’autorizzazione all’esonero dalla piombatura.

Si fa presente infine che il regolamento 2090/2002 consolidato con le modifiche apportate dal nuovo Reg. 1429/2003 sarà disponibile sul sito internet del SAISA.

Le Direzioni Regionali, tramite i referenti dello S.C.I., sono pregate di vigilare sulla puntuale applicazione delle predette procedure.