A seguito dell'emanazione del Reg. (CE) n.354/2006, che ha introdotto, tra l'altro, delle modifiche agli artt. 2 - 3 del Reg. (CE) n.639/2003, le istruzioni nazionali emanate con nota n.18873 del 4 luglio 2003, in allegato, devono intendersi cosí di seguito integrate:

  • Art. 2. Controlli nella Comunità
    Al 6° capoverso, primo trattino si aggiunge: "una copia di tale relazione è inviata all'organismo pagatore".
  • Art. 3. Controlli nei paesi terzi
    Al 2° capoverso si aggiunge: " il veterinario deve essere in possesso di un diploma , di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell'art. 2 della Dir. 78/1026/CEE del Consiglio".
    Dopo il 3° capoverso si aggiunge: "Per il riconoscimento di un organismo internazionale per tali tipologie di controllo, deve essere accertato da parte di questo Servizio che detti organismi verifichino che il personle veterinario in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla Dir. 78/1026/CEE, sia a conoscenza delle condizioni imposte dalla Dir. 91/628/CEE".

Le integrazioni sopra descritte sono applicabili alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° gennaio 2007.

DIRETTORE
Dr. S.Vecchio

Istruzioni Nazionali 18873 del 4 luglio 2003