A decorrere dal 1 Gennaio 2007, data di adesione all´Unione Europea, la Bulgaria e la Romania sono obbligate a produrre e a commercializzare i prodotti di origine animale nel rispetto dei regolamenti 852/04 e 853/04.

Per agevolare l´adattamento del regime esistente in detti paesi alla normativa comunitaria vigente, la Commissione ha introdotto misure transitorie, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, facilitando gli scambi commerciali tra Romania e Bulgaria con gli altri Stati membri. Dette misure transitorie riguardano alcuni prodotti di origine animale ( carni bovine e suine , pollame , uova , latte e prodotti lattiero caseari ) ottenuti prima del 1° gennaio 2007 negli stabilimenti autorizzati per l´esportazione nella Comunità (Decisioni 2007/30/CE e 2007/31/CE)

.
  • In particolare è stata riconosciuta la possibilità di scambiare tali prodotti nel mercato comunitario a condizione che gli stessi:
    rechino il bollo sanitario per l´esportazione o il marchio di identificazione degli stabilimenti interessati ( art. 5 par. 1 del Reg. CE 853/2004);
  • siano accompagnati dal documento di cui all´art. 14 del Reg. CE 854/2004 con il quale la competente Autorità certifica "Prodotto prima del 1 gennaio 2007 conformemente alla decisione 2007/30/CE"

La Commissione, inoltre, con Regolamento CE n. 1993/2006 ha stabilito che il latte e i prodotti lattiero-caseari, ottenuti in Bulgaria e in Romania anteriormente al 1 gennaio 2007 nei predetti stabilimenti, ed esportati dalla Comunità nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, hanno diritto alla restituzione se sono conformi ai requisiti stabiliti all´art. 3 lett. a) della decisione 2007/30/CE e sono accompagnati dal documento previsto dalla decisione 2007/438/CE su cui sia apposta la dicitura "Prodotto anteriormente al 1 gennaio 2007, in conformità alla decisione 2007/30/CE.

In base alla predetta normativa gli uffici doganali che nel periodo 1 gennaio 2007 - 31/12/2007 accetteranno dichiarazioni di esportazione verso paesi terzi con richiesta di restituzione, per latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti nei nuovi stati membri prima dell´adesione e commercializzati nella Comunità, dovranno verificare, in sede di controllo documentale, che sia sempre presente il documento di accompagnamento previsto dall´allegato II della decisione 2004/438/CE della Commissione, contenente la seguente attestazione "Prodotto anteriormente al 1° gennaio 2007 in conformità alla decisione 2007/30/CE".

Qualora i prodotti vengano sottoposti a controllo fisico, dovrà essere accertato che siano provvisti del bollo sanitario per l´esportazione, o del marchio di identificazione dello stabilimento riconosciuto. Sulla lista di controllo Mod. DCCC/L.C.1 di cui alla nota n. 5184/XI/DCCC dovrà essere annotato l´esito della verifica.

Qualora i prodotti in esportazione fossero sprovvisti della bollatura sanitaria o non fossero accompagnati dal documento commerciale previsto dalla decisione 2004/438/CE, sulla lista di controllo dovrà essere apposta la seguente annotazione: NON CONFORME AL REGOLAMENTO (CE ) N. 1993/2006.

In tali casi si rende applicabile la sanzione comunitaria prevista dall´art. 51 del Reg. CE 800/99 che dovrà essere contestata mediante l´emissione di processo verbale da trasmettere al SAISA .

DIRETTORE

Dr. S.Vecchio