A decorrere dal 1 Gennaio 2007, data di adesione all'Unione Europea, la Bulgaria e la Romania sono obbligati a produrre e a commercializzare i prodotti di origine animale nel rispetto dei regolamenti 852/04 e 853/04.

Per agevolare l'adattamento del regime esistente in detti paesi alla normativa comunitaria vigente, la Commissione ha introdotto misure transitorie, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, facilitando gli scambi commerciali tra Romania e Bulgaria con gli altri Stati membri. Dette misure transitorie riguardano alcuni prodotti di origine animale (carni bovine e suine , pollame , uova , latte e prodotti lattiero caseari) ottenuti prima del 1° gennaio 2007 negli stabilimenti autorizzati per l'esportazione nella Comunità ( Decisioni 2007/30/CE e 2007/31/CE).

  • In particolare è stata riconosciuta la possibilità di scambiare tali prodotti nel mercato comunitario a condizione che gli stessi: rechino il bollo sanitario per l'esportazione o il marchio di identificazione degli stabilimenti interessati (art. 5 par. 1 del Reg. CE 853/2004);
  • siano accompagnati dal documento di cui all´art. 14 del Reg. CE 854/2004 con il quale la competente Autorità certifica "Prodotto prima del 1 gennaio 2007 conformemente alla decisione 2007/30/CE"

La Commissione, inoltre, con Regolamento ( CE ) n. 288/2007 ha stabilito, in deroga all´art 52 par. 4 del Reg. CE 1043/05, che il latte e le uova contenuti nelle merci ottenute anteriormente al 1 gennaio 2007 nei predetti stabilimenti e commercializzati nella Comunità alle condizioni indicate all´art. 3 lett. a) e b) della decisione 2007/30/CE, se esportati verso paesi terzi nel periodo transitorio 1° gennaio – 31 dicembre 2007, hanno diritto alla restituzione.

In base alla predetta normativa gli uffici doganali che nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 accetteranno dichiarazioni di esportazione verso paesi terzi con richiesta di restituzione, per latte e uova contenuti nelle merci ottenute anteriormente al 1 gennaio 2007 nei predetti stabilimenti e commercializzati nella Comunità prima dell´adesione, dovranno verificare in sede di controllo documentale che sia sempre presente il documento di accompagnamento di cui all´art. 14 del Reg. CE 853/2004 contenente la seguente attestazione "Prodotto anteriormente al 1° gennaio 2007 in conformità alla decisione 2007/30/CE".

Qualora i prodotti i vengano sottoposti a controllo fisico dovrà essere accertato che siano provvisti del bollo sanitario per l´esportazione,o del marchio di identificazione dello stabilimento riconosciuto. Sulla lista di controllo Mod. DCCC/L.C.1 di cui alla nota n. 5184/XI/DCCC dovrà essere annotato l´esito della verifica.

Qualora i prodotti in esportazione fossero sprovvisti della bollatura sanitaria o non fossero accompagnati dal documento commerciale previsto dalla decisione 2004/438/CE, sulla lista di controllo dovrà essere apposta la seguente annotazione: NON CONFORME ALLA DECISIONE 2007/30/CEE.

In tali casi si rende applicabile la sanzione comunitaria prevista dall´art. 51 del Reg. CE 800/99 che dovrà essere contestata mediante l´emissione di processo verbale da trasmettere al SAISA.

DIRETTORE
Dr. S.Vecchio