Istruzioni di servizio, prot.7893 del 12.03.2003, inerenti la sospensione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero, gli sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali nei paesi balcanici occidentali. Reg. Ce 430/2003 e 431/2003 del 07.03.2003. - SAISA
Di seguito alle istruzioni n.12913 del 29 maggio 2002 e n.18062 del 30 luglio
2002 con cui è stato disposto da parte di questo Servizio l’applicazione
dell’articolo 20 del regolamento (CE) n.800/1999 per le esportazioni di
zucchero verso i Paesi Balcanici occidentali, si fa presente che la Commissione,
con l’emanazione dei regolamenti in oggetto, a decorrere dall’8 marzo
2003, per evitare possibili abusi, ha escluso dalle restituzioni le esportazioni
di tutti i prodotti, esportati cone tali, di cui alle voci doganali 1701 –
1702 (settore zucchero) – 2106 90 (settore zucchero) verso i seguenti Paesi:
Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, compreso il
Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Di conseguenza le restituzioni relative ad esportazioni di prodotti del settore
dello zucchero, effettuate senza titolo o con titolo prefissato a decorrere
dall’8 marzo 2003, aventi destinazioni diverse da quelle sopra indicate,
sono da considerare differenziate ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
regolamento (CE) n.800/1999.
Ciò comporterà per gli operatori l’obbligo di corredare
sempre la domanda di restituzione con i documenti di importazione e di trasporto.
Nulla è innovato per le restituzioni connesse ad esportazioni verso i
Paesi Balcanici di zuccheri incorporati nei prodotti trasformati a base di ortofrutta,
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n.2201/96,
che continuano ad essere riconosciute.
Su quanto sopra in particolare le Associazioni di categoria sono invitate a
richiamare l’attenzione degli operatori interessati.