Di seguito alle istruzioni n.12913 del 29 maggio 2002 e n.18062 del 30 luglio 2002 con cui è stato disposto da parte di questo Servizio l’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n.800/1999 per le esportazioni di zucchero verso i Paesi Balcanici occidentali, si fa presente che la Commissione, con l’emanazione dei regolamenti in oggetto, a decorrere dall’8 marzo 2003, per evitare possibili abusi, ha escluso dalle restituzioni le esportazioni di tutti i prodotti, esportati cone tali, di cui alle voci doganali 1701 – 1702 (settore zucchero) – 2106 90 (settore zucchero) verso i seguenti Paesi:
Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Di conseguenza le restituzioni relative ad esportazioni di prodotti del settore dello zucchero, effettuate senza titolo o con titolo prefissato a decorrere dall’8 marzo 2003, aventi destinazioni diverse da quelle sopra indicate, sono da considerare differenziate ai sensi degli articoli 14 e seguenti del regolamento (CE) n.800/1999.
Ciò comporterà per gli operatori l’obbligo di corredare sempre la domanda di restituzione con i documenti di importazione e di trasporto.
Nulla è innovato per le restituzioni connesse ad esportazioni verso i Paesi Balcanici di zuccheri incorporati nei prodotti trasformati a base di ortofrutta, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n.2201/96, che continuano ad essere riconosciute.
Su quanto sopra in particolare le Associazioni di categoria sono invitate a richiamare l’attenzione degli operatori interessati.