L’articolo 20 bis, paragrafo 1 del regolamento n.136/66/CEE del Consiglio, relativo all’attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, prevede una restituzione alla produzione per l’olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di alcune conserve di pesce, ortaggi.

Le norme generali di applicazione di tale regime e le relative disposizioni di controllo sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione.

In Italia, come è noto, le operazioni della specie avvengono sotto controllo degli uffici doganali e la conseguente corresponsione del premio è demandata alla competenza di questo organismo pagatore.

Tutto ciò premesso, si reputa opportuno far presente che la Commissione, a seguito di un specifico quesito posto da questo Servizio, ha precisato che nel regolamento del Consiglio innanzi citato la denominazione “olio di oliva” è usata come termine generico e comprende tutti i tipi di oli di oliva, quindi anche i tipi “Olio di oliva di sansa raffinato” e “Olio di oliva di sansa” che per ciò stesso beneficiano ugualmente della restituzione alla produzione.

Tenuto conto del predetto indirizzo nei casi in cui un prodotto a seguito di analisi risulti diverso da quello dichiarato al momento della domanda di controllo ma avente ugualmente diritto alla restituzione, gli uffici doganali sono invitati a verificare la corrispondenza tra il tipo di olio di oliva indicato sulla etichetta della conserva e quello individuato in sede di analisi per l’eventuale segnalazione della frode commerciale alle competenti autorità nazionali (Ispettorato Repressione Frodi e/o AGECONTROL).