Roma, 7 aprile 2000

OGGETTO: Regime delle restituzioni per i prodotti fuori allegato I del Trattato

Reg. n.1222/94 modificato dai regolamenti n.1702/99, n.2630/99,

n.238/2000 e n.701/2000 - Titoli di restituzione

Con reg. N.701 del 03.04.2000 è stato ulteriormente modificato il Reg. 1222/94:

in particolare il punto 3) dell’art.1 del predetto regolamento ha introdotto nuovamente il diritto agli adeguamenti previsti dal Reg. 1162/95 per i prodotti di base dei settori dei cereali e del riso limitatamente alle domande di prefissazione presentate successivamente alla data del 24.03.2000.

Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n.5274/DCCC del 28.02.2000, punto 3 ultimo capoverso, nel caso in cui per i nuovi titoli di restituzione sia stata richiesta, contestualmente o successivamente alla domanda di titolo, la fissazione anticipata del tasso di restituzione si dovrà porre attenzione alla data della domanda di prefissazione come segue:

- per i titoli di restituzione, la cui domanda di prefissazione, contestuale o successiva alla richiesta del titolo, sia stata presentata fino al 24 marzo 2000, non si applicano al tasso prefissato maggiorazioni e adeguamenti per cavallo di campagna relativamente a tutte le bollette di esportazione scaricate sui predetti titoli e per tutto il periodo della loro durata;

- per i titoli di restituzione, la cui domanda di prefissazione, contestuale o successiva al rilascio del titolo, sia stata presentata successivamente al 24 marzo 2000, al tasso prefissato si applicano le maggiorazioni e gli adeguamenti per tutte le operazioni le cui dichiarazioni doganali di esportazione scaricate sui predetti titoli siano state accettate dalla data di prefissazione.

Per i prodotti fuori allegato I del Trattato non sono previsti correttivi.

Si fa inoltre presente che il punto 4) dell’art.1 del predetto regolamento ha introdotto la possibilità che alle domande di titolo avanzate ai sensi dell’art.6B paragrafo 8 ( tutti i titoli che saranno emessi nel periodo transitorio fino al 30 settembre 2000) la Commissione può applicare un coefficiente di riduzione o sospendere il rilascio dei titoli.