Con Reg. Ce 361/08 (di modifica del Reg. Ce 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore.

Con Reg. Ce 1182/2007 (Rettificato) sono state apportate modifiche sostanziali ai Regg. Ce 2200/1996 e 2201/1996, relativi agli OCM nel settore degli ortofrutticoli e nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. In particolare, a far data dal 1 gennaio 2008, sono state soppresse le restituzioni alle esportazioni per i prodotti dei settori 12 e 13. Per quest'ultimo restano in vigore le restituzioni previste per gli zuccheri incorporati in alcuni prodotti trasformati. Pertanto, per le esportazioni effettuate dal 1 gennaio 2008, in caso di richiesta di ammissione al beneficio della restituzione per tali prodotti, dovrà farsi riferimento alla normativa applicabile per il settore 9 (zucchero).

A seguito dell’adesione della Romania e Bulgaria all’ Unione Europea (1 gennaio 2007), la Commissione, con Reg. CE 135 del 13 febbraio 2007 (rettificato con G.U. 51 del 20.02.07), ha fissato per le nocciole preparate e i succhi di arancia (a decorrere dal 22.02.07) una restituzione unica valida per tutte le destinazioni (zona A00). Pertanto con l’entrata in vigore del predetto regolamento, per il riconoscimento della restituzione all’esportazione di nocciole preparate e di succhi di arancia effettuate verso i paesi terzi a scarico di titoli prefissati a partire dal 22.02.07 non è più necessario produrre i documenti previsti dall’ art. 16 del Reg. CE 800/99.

Con Reg. CE 1568/2007 del 21 dicembre 2007 sono state introdotte modifiche al Reg. CE 951/2006, con riguardo alle restituzioni all'esportazione per alcuni zuccheri utilizzati in taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con Reg. CE 859/06, in vigore dal 24 giugno 2006, sono state abolite le restituzioni per le esportazioni di nocciole e succhi di arancia con destinazione Romania e Bulgaria. Pertanto, per il versamento delle restituzioni relative ad esportazioni verso altri paesi terzi, effettuate a scarico di titoli agrex prefissati a partire dal 24 giugno 2006, dovranno essere prodotti i documenti previsti dall'art. 16 del Reg. CE 800/99 (documento di trasporto e di importazione).

A seguito dell'accordo tra l'Unione Europea e la Confederazione svizzera (GUCE n.23/05), a decorrere dal 01.02.2005, sono state abolite le restituzioni all'esportazione verso la Svizzera e il Liechtenstein per le merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n.2 dello stesso accordo.

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi) , mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Regolamento (CE) n.1591/95 della Commissione del 30 giugno 1995 (Consolidato) recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002

Attenzione
Per le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.