Coefficienti di conversione in prodotti di base per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b):
Codice NC Prodotto agricolo trasformato Coefficiente
da applicare
Prodotto di base
1101 00 11 Farina di frumento ( grano duro, con tenore di ceneri per 100 grammi pari a :
da 0 a 900 mg                                                                              1,33 Grano duro
da 901 a 1900 mg 1,09 Grano duro
1101 00 15 e 1101 00 90 Farina di frumento (grano) tenero o di frumento segalato avente un tenore di cenere per 100 gr. pari a:
- 0 e 900 mg: 1,33 grano tenero
- 901 e 1900 mg 1,09 grano tenero
1102 10 Farina di segala avente un tenore di cenere per 100 g compreso fra:
- 0 e 1400 mg 1,37 segala
- 1401 e 2000 mg 1,08 segala
1103 11 10 Semole e semolini di frumento (grano) duro 1,42 frumento (grano tenero)
1103 11 90 Semole e semolini di frumento (grano) tenero, avente un tenore di cenere, per 100 mg, compreso fra 0 e 600 mg 1,37 frumento (grano tenero)
1102 20 10 Farina di granturco avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% 1,20 granturco
1102 20 90 Farina di granturco avente tenore di sostanze grasse superiore o 1,5% 1,10 granturco
1102 30 Farina di riso 1,00 rotture di riso
1102 90 10 Farina di orzo 1,20 orzo
1102 90 30 Farina di avena 1,20 avena
1103 12 00 Semole e semolini di avena 1,80 avena
1103 13 10 Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% 1,20 granturco
1103 13 90 Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse superiore a 1,5% 1,00 granturco
1103 14 00 Semole e semolini di riso 1,00 rotture di riso
1103 19 10 Semole e semolini di segala 1,00 segala
1103 19 30 Semole e semolini di orzo 1,00 orzo
1103 21 00 Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano) 1,02 frumento tenero
1103 29 10 Agglomerati in forma di pellets di segala 1,00 segala
1103 29 20 Agglomerati in forma di orzo 1,02 orzo
1103 29 30 Agglomerati in forma di pellets di avena 1,00 avena
1103 29 40 Agglomerati in forma di pellets di granturco 1,00 granturco
1103 29 50 Agglomerati in forma di riso 1,00 rotture di riso
1104 11 90 Fiocchi di orzo 1,40 orzo
1104 12 90 Fiocchi di avena 1,80 avena
1104 19 10 Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento 1,02 frumento tenero
1104 19 30 Cereali schiacciati o in fiocchi di segala 1,40 segala
1104 19 50 Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco 1,44 granturco
1104 19 91 Fiocchi di riso 1,00 rotture di riso
1104 21 10 Cereali mondati di orzo (decorticate o pelati) 1,50 orzo
1104 21 30 Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti "Gr¨tze" o "grutten") di orzo 1,50 orzo
1104 21 50 Cereali peristi di orzo 1,60 orzo
1104 22 20 Cereali mondati di avena (decorticate o pelati) 1,60 avena
1104 22 30 Grani mondati e tagliati o spezzati (detti "Gr¨tze" o "grutten") di avena 1,70 avena
1104 23 10 Cereali mondati di granturco (decorticate o pelati), anche tagliati o spezzati 1,30 granturco
1104 29 11 Cereali mondati di frumento (grano) (decorticate o pelati), anche tagliati o spezzati 1,02 frumento tenero
1104 29 51 Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati 1,00 frumento tenero
1104 29 55 Cereali di segala soltanto spezzati 1,00 frumento tenero
1104 30 10 Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati 0,25 frumento tenero
1104 30 90 Germi di altri cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati 0,25 granturco
1107 10 11 Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato in forma di farina 1,78 frumento tenero
1107 10 19 Malto di frumento (grano) non torrefatto , presentato sotto altra forma 1,27 grano tenero
1107 10 91 Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in forma di farina 1,78 orzo
1107 10 99 Malto di altri cereali, non torrefatto,   presentato sotto altra forma 1,27 orzo
1107 20 00 Malto torrefatto 1,49 orzo
1108 11 00 Amido di frumento (grano) 2,00 frumento tenero
1108 12 00 Amido di granturco 1,60 granturco
1108 13 00 Fecola di patate 1,60 granturco
1108 19 10 Amido di riso 1,52 rotture di riso
ex 1108 19 90 Amido di orzo o di avena 1,60 granturco
1702 30 51 Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 2,09 granturco
1702 30 59 Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di glucosio, altri 1,60 granturco
1702 30 91 Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio, altri in polvere cristallina bianca, anche agglomerato 2,09 granturco
1702 30 99 Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio, altri 1,60 granturco
1702 40 90 Glucosio e sciroppo di glucosio(1), non contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio 1,60 granturco
ex 17029050 Maltodestrina, in polvere cristallina bianca, anche agglomerato 2,09 granturco
ex 17029050 Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina, altri 1,60 granturco
1702 90 75 Zuccheri e molassi,caramellati, in polvere, anche agglomerati 2,19 granturco
1702 90 79 Zuccheri e molassi, caramellati, altri 1,52 granturco
2106 90 55 Sciroppi di zucchero,di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati 1,60 granturco
(1) Ad eccezione dell'isoglucosio.

NOTE DI REDAZIONE

(1) Reg. (CE) della Commissione n.1651, del 7 luglio 1994 G.U. (CE) n. L. 174 dell’8 luglio 1994.

Le modifiche relative agli articoli 1. 3e all’Allegato C sono applicabili a partire dal 1° settembre 1994.

A richiesta dell’interessato, la cauzione, costituita per la prefissazione relativa alla quantità di PG3 che non sono
esportate a seguito dell’emendamento relativo all’All. C sarà liberata.

(2) Reg. (CE) della Commissione n. 2296, del 23 settembre 1994 G.U. (CE) n. L 249 del 24 settembre 1994.
Entrata in vigore il 24 settembre 1994. Applicabile a partire dal 1° settembre 1994.

L’articolo 1, punto 2 del Reg. (CE) n. 1651/94 di modifica all’All. C non si applica alle esportazioni per cui è stato
rilasciato, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un certificato di fissazione anticipata del
tasso della restituzione per il latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n.3 (PG3),
di cui all’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi
di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e del prodotto lattiero caseari,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423893.

(3) Reg. (CE) della Commissione n. 482, del 3 marzo 1995 G.U. (CE) n. L 49 del 4 marzo 1995. Entrata in vigore il 1°
luglio 1995.

(4) Reg. (CE) della Commissione n. 1149, del 22 maggio 1995 G.U. (CE) n. L 116 del 23 maggio 1995. Entrata in
vigore il 30 maggio 1995. Applicabile dal 1° luglio 1995

(5) Reg. (CE) della Commissione n. 2699, del 22 novembre 1995 G.U. (CE) n. L 280 del 23 novembre 1995. Entrata in
vigore il 23 novembre 1995.

Le modifiche relative all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a) 2° e 3° trattino sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio
1996.

(6) Reg. (CE) della Commissione n. 2915, del 18 dicembre 1995 G.U. (CE) n. L 305 del 19 dicembre 1995.
Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia modifiche relative all’articolo 3 § 2, all’art. 4 § 9 e all’All. E
sono applicabili a partire dal 1° aprile 1996.

(7) Reg. (CE) della Commissione n. 229, del 7 febbraio 1996 G.U. n. L 30 dell’8 febbraio 1996.

(8) Reg. (CE) della Commissione n.1341, dell’11 luglio 1997 G.U. n. L 184 del 12 luglio 1997.

(9) Reg. (CE) della Commissione n.1909, del 30 settembre 1997 G.U. (CE) n. L 268 del 1° ottobre 1997. Entrata in
vigore il 2 ottobre 1997. Applicabile a decorrere dal 16 luglio 1997.

(10) Reg. (CE) della Commissione n.1054, del 20 maggio 1998 G.U. (CE) n. L 151 del 21 maggio 1998. Applicabile
alle domande di certificato presentate a partire da lunedì 1° giugno 1998.

(11) Reg. (CE) della Commissione n.1352, del 26 giugno 1998 G.U. (CE) n. 184 del 27 giugno 1998. Entrata in vigore
il 28 giugno 1998. Applicabile a partire dal 1° ottobre 1998.

(12) Reg. (CE) della Commissione n.2101, del 30 settembre 1998 G.U. (CE) n.L 266 del 1° ottobre 1998. Entrata in
vigore il 2 ottobre 1998. Modifica il Reg. (CE) n.1352/98.

Il materiale riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.