Gazzetta ufficiale n° L 020 del 27/01/1999 PAG. 0008 - 0021

Modifiche successive:

Consolidato con il Reg. Ce 1596/1999 (G.U.C.E. L.188 del 21.07.1999)

Derogato da Reg. Ce 1158/2000 (G.U.C.E. L 130 del 31.05.2000)

Modificato da Reg. Ce 1961/2000 (GUCE n° 234 del 16.09.2000) (CONSOLIDATO)

Modificato da Reg. Ce 1998/2000 (GUCE n° 238 del 22.09.2000) (CONSOLIDATO)

Modificato da Reg. Ce 2114/2000 (GUCE n° 252 del 06.10.2000) (CONSOLIDATO)

Modificato da Reg. Ce 2357/2000 (GUCE n° 272 del 25.10.2000) (CONSOLIDATO)

Modificato da Reg. Ce 2884/2000 (GUCE n° 333 del 29.12.2000) (CONSOLIDATO)

Derogato con Reg. Ce 595/2000 (GUCE n° 88 del 28.03.2001 )

Derogato con Reg. Ce 795/2001

Modificato con Reg. Ce 806/2001 (GUCE n° 118 del 27.04.2001 ) CONSOLIDATO

Derogato da Reg. Ce 1342/2001 (GUCE n° 181 del 04.07.2001)

Modificato da Reg. Ce 1370/2001 (GUCE n° 183 del 06.07.2001) CONSOLIDATO

Modificato con Reg. Ce 1681/2001 (GUCE n° 227 del 23.08.2001) CONSOLIDATO

Modificato con Reg. Ce 1923/2001 (GUCE n° 261 del 29.09.2001) CONSOLIDATO

Modificato con Reg. Ce 2298/2001 (GUCE n° 308 del 27.11.2001) CONSOLIDATO

Modificato con Reg. Ce 156/2002 (GUCE n° 25 del 29.01.2002) CONSOLIDATO

Attuato con Reg. Ce 348/2002 (GUCE n° 55)

Modificato da Reg Ce 787 del 13.05.2002 (GUCE n° 127/02) CONSOLIDATO

Modificato da Reg. Ce 1166/2002 (GUCE n° 170/02) CONSOLIDATO

Modificato da Reg Ce 1368 del 26.07.2002 (GUCE n° 198/02) CONSOLIDATO

Derogato con Reg. Ce 1924/2002 (GUCE n° 293 del 29.10.2002)

Modificato con Reg. Ce 2279/2002 (GUCE n° 347 del 20.12.2002) CONSOLIDATO

Modificato con Reg. Ce 186/2003 (GUCE n° 186 del 31.01.2003) CONSOLIDATO

Derogato con Reg. Ce 578/2003 (GUCE n° 82 del 29.03.2002)

Modificato con Reg. Ce 754/2003 (GUCE n° 107 del 30.04.2003) CONSOLIDATO
Modificato con Reg. ce 833/2003 (GUCE n° 120 del 15.05.2003) CONSOLIDATO

Derogato con Reg. Ce 951/2003 (GUCE n° 133 del 29.05.2003)

Modificato con Reg. Ce 1392/2003 (GUCE n° 197 del 05.08.2003) CONSOLIDATO

Derogato con Reg. Ce 1881/2003 (GUCE n° 275 del 25.10.2003)

Derogato con Reg. Ce 1948/2003 (GUCE n° 287)

Derogato con Reg. Ce 67/2004 (GUCE n° 10)

Derogato con Reg. Ce 597/2004 (GUCE n° 94)

Modificato con Reg. Ce 597/2004 (GUCE n° 94) CONSOLIDATO

Derogato con Reg. Ce 606/2004 (GUCE n° 97)

Adeguato con Reg. Ce 810/2004 (GUCE n° 149) CONSOLIDATO

Derogato da Reg. Ce 815/2004 (GUCE n° 153)

Istruzioni di servizio in applicazione del Reg. Ce 815 del 29.04.2004 (GUCE n° 153) successivamente modificato con Reg. Ce 1893/2004

Derogato con Reg. Ce 1093/2004 (GUCE n° 209) e abroga il Reg. Ce 606/2004

Modificato con Reg. Ce 1846/2004 (GUCE n° 322) CONSOLIDATO

Derogato da Reg. Ce 348 del 28.02.2005 (GUCE n° 55)

Derogato da Reg. Ce 449 del 18.03.2005 (GUCE n° 74)

Modificato con Reg. Ce 558/2005 (GUCE n° 94) CONSOLIDATO

Modificato con Reg. Ce 1513/2005 (GUCE n° 241) CONSOLIDATO

Modificato con Reg. Ce 2107/2005 (GUCE n° 337) CONSOLIDATO

Derogato da Reg. Ce 323 del 23.02.2006 (GUCE n° 54)

Modificato da Reg. Ce 409 del 09.03.2006 (GUCE n° 71) CONSOLIDATO

Modificato da Reg. Ce 508 del 29.03.2006 (GUCE n° 92) CONSOLIDATO

Derogato da Reg. Ce 784 del 24.05.2006 (GUCE n.138) che modifica il Reg. Ce 323 del 23.02.2006

Testo:
CAPO I

Regime generale delle restituzioni all'esportazione

Articolo 1
1. Le esportazioni dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 804/68, per la quale è richiesta una restituzione, è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, salvo nei casi previsti dall'articolo 2. L'importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio.

In deroga tuttavia al primo comma un titolo di esportazione deve essere presentato per ogni esportazione dei prodotti di cui all'allegato I, categoria II. (modificato con Reg. Ce 1681/2001)

2. (sostituito con Reg. Ce 1923/01) in deroga tuttavia al primo comma, il titolo di esportazione deve essere presentato anche per l'esportazione di cui all'allegato I, categoria II, salvo nei casi previsti dall'articolo 2.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 7 il numero di codice del paese di destinazione e il numero di codice del paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura dei paesi per le statistiche Del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita dalla Commissione sulla base dell'art.21, paragrafo 1, del regolamento Ce n° 1172/95 del Consiglio.
4. (Modificato con Reg. Ce 2107/2005) Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n° 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e del regolamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n° 853/2004.
(*) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(**) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

Articolo 2 (modificato da Reg. Ce 1998/2000 - decorrenza 01.10.2000)
La restituzione è concessa unicamente dietro presentazione di un titolo di esportazione, con la sola eccezione dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino del regolamento CE 1291/2000.
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento Ce 1291/2000, se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni, di cui al regolamento (CEE) 3846/87 della Commissione (12) o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.

Articolo 3
Non è concessa alcuna restituzione nell'ambito di un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco-frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR per 100 chilogrammi. Per prezzo franco frontiera si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 Euro/100 Kg.

Quando è richiesta una restituzione, il titolo reca, nella casella 22, la dicitura seguente : "rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all'art.3 del Reg. Ce 174/1999".

Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per verificare il rispetto del prezzo franco frontiera in occasione dell'espletamento delle formalità doganali ed accetta qualsiasi eventuale controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità, ai sensi del Reg. Ce n° 4045/89 del Consiglio.

Comma Soppresso con Reg. Ce n° 558/2005 GUCE 94

Articolo 4
1. Le quattro categorie di prodotti ai sensi dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (in prosieguo: "l'accordo sull'agricoltura"), sono fissate all'allegato I.
2. L'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n° 3719/88 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n° 3665/87 sono fissati all'allegato II.

Articolo 5
1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a dodici cifre, della nomenclatura delle restituzioni. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.
2. Per i prodotti dei codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309, l'interessato può chiedere che il codice della casella 16 del titolo di esportazione venga trasformato in un altro codice della stessa categoria di cui all'allegato I, per il quale il tasso di restituzione è identico. La domanda deve essere fatta prima di espletare le formalità di cui all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n° 3665/87.
3. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n° 3665/87, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora i due prodotti risultino contigui nell'ambito dello stesso gruppo fissato all'allegato II o appartengano entrambi al gruppo 23.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n° 3665/87.

Articolo 6 (modificato con Reg. Ce 2279/02 e Reg. Ce 186/03)
Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3719/88, sino alle date seguenti:
a) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10;
b) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405;
c) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406;
d) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 804/68;
e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 8, paragrafo 1, e non oltre la fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 7
In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n° 3665/87, il periodo durante il quale i prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 804/68 possono restare sotto il regime istituito dal regolamento (CEE) n° 565/80 del Consiglio (13) è pari al periodo restante di validità del titolo di esportazione.

Articolo 8
1. Nell'ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3719/88, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli interessati possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all'articolo 9.
La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell'organismo è fornita dall'interessato.
2. I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n° 3719/88, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni. Prima dello scadere di questo termine, l'operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione.
Su presentazione di una prova che l'offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.
4. Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 3719/88.
5. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell'articolo 10.

Articolo 9 Modificato da Reg. Ce 409 del 09.03.2006 (GUCE n° 71)
L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 1291/2000 della Commissione è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:
a) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;
b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
c) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
d) il 15 % per gli altri prodotti.

L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 6 Eur per 100 chilogrammi
L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.
Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

In deroga al regolamento Ce 1291/2000 il disposto dell'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento non si applica ai titoli rilasciati conformemente al presente regolamento.

Articolo 10
1. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 1498/1999 della Commissione (14) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure particolari previste dal paragrafo 3, primo comma , lettere a) e b).
2. Una o più delle misure particolari di cui al paragrafo 3 possono essere adottate nel caso in cui il rilascio dei titoli:
a) provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione, per il periodo di 12 mesi in causa o per un periodo inferiore da determinare in forza dell'articolo 11,
o
b) non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa.
o

c) provochi una distorsione della concorrenza tra gli operatori

Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente dell carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione;
3. Nei casi contemplati al paragrafo 2 la Commissione può decidere per il prodotto o i prodotti interessati:
a) di respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati
b) di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione; se ai quantitativi richiesti viene applicato un coefficiente inferiore a 0,4, l'interessato può chiedere, entro un termine di tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione.

c) di sospendere la presentazione delle domande dei titoli per cinque giorni lavorativi al massimo.
La Commissione può inoltre decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n° 1255/1999:
a) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per il prodotto o i prodotti interessati, per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
b) di fissare restituzioni mediante gara, dopo il periodo di sospensione dalla presentazione delle domande o il rifiuto delle stesse, per i prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19. I titoli sono assegnati in conformità.
4. Le domande di titolo presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 11
Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n° 804/68, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

Articolo 12
1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.
A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura: "Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18".
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 3719/88, si applicano i tassi seguenti:
a) il tasso previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, è del 2%;
b) i tassi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, primo e secondo comma, sono del 98%.
c) il tasso previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, è del 2%.
Non si applica l'articolo 44, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n° 3719/88.

Articolo 13
1. L'articolo 10 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura.(modificato con Reg. Ce 2298/2001)

Articolo 14
Il paese di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3665/87 per i titoli rilasciati conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 15
1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:
"Titolo valido per la zona . . . quale definita all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n° 174/1999".
Viene indicata la zona definita al paragrafo 3 a cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.
2. La zona di cui al paragrafo 1 costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3665/87.
Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione.
3. (sostituito con Reg. Ce 1513/2005) Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    a) zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS;

    b) zona II: codice di destinazione US;

    c) zona III: tutti gli altri codici di destinazione

Articolo 16
1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;
b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.
L'elemento di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato solo se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o canne da zucchero prodotte nella Comunità.
2. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.
L'importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero.
3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43%, l'importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all'articolo l, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n° 1785/81 del Consiglio (15).
Tuttavia, l'elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l'importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a zero o non è fissato.(modificato con Reg. Ce 1681/2001)
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), è assimilato al saccarosio prodotto con barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità il saccarosio che, a seconda dei casi:
a) sia stato importato nella Comunità in forza del protocollo n° 8 sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé (16) o dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (17);
b) sia stato ottenuto a partire da uno dei prodotti importati in forza degli atti di cui alla lettera a).

Articolo 17
1. La domanda di titoli di esportazione per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n° 3665/87 è accompagnata dall'autorizzazione concessa dalle autorità competenti per il regime doganale in questione.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo.
3. Nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'identificazione e il controllo della qualità e quantità dei prodotti di cui a detto paragrafo per i quali è stata fatta una domanda di restituzione, nonché per l'applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.

CAPO II

Regimi specifici

Articolo 18
1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nella casella 7, la dicitura "CANADA - 404";
b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;
c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;
d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;
e) nella casella 20, la dicitura seguente:
"Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n° 174/1999. Contingente per l'anno . . ."
o, se del caso
"Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n° 174/1999. Contingente per l'anno . . ."
Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi europei, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura "New York" o unitamente ad essa;
f) nella casella 22, la dicitura "senza restituzione all'esportazione".
3. Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:
a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, utilizzate per la fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;
b) s'impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.
4. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l'inoltro della domanda. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.
5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 3719/88, fino al 31 dicembre successivo a tale data.
Tuttavia, a partire dal 20 dicembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, a condizione che la domanda di titolo e il titolo stesso rechino alla casella 20, nella dicitura "contingente per l'anno. . .", un riferimento all'anno successivo.
6. Un titolo di esportazione presentato all'autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all'art.22 Del Reg. Ce 3719/88, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo sia presentata all'autorità competente canadese in occasione della richiesta della licenza di importazione

7. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n° 3719/88, i titoli non sono trasferibili.
8. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, conformemente all'allegato IV, entro la fine del mese di luglio per il semestre precedente ed entro la fine del mese di gennaio per l'anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio considerato

9. Le disposizioni del capo I non si applicano.

Articolo 19 (sostituito da Reg. Ce 787/02)

1. Al fine di beneficiare di una riduzione o di un esenzione dai dazi doganali all'impoertazione in Svizzera, le esportazioni verso tale paese dei formaggi definiti nell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo bilaterale concluso tra la Cpmunità e la Confederazione elvetica, relativo agli scambi di prodotti agricoli, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di esportazione, corredata della prova di origine rilasciata secondo le disposizioni del protocollo n° 3 dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972

Articolo 20
1. (sostituito da Reg. Ce 1846/04) Secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n° 1255/1999, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione siano rilasciati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo, per i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei seguenti contingenti:

a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n° XX dell’Uruguay Round;

c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n° XX dell’Uruguay Round.
2.(sostituito da Reg. Ce 1513/05)

Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.

Entro un termine da stabilire, gli interessati possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile successivo, costituendo una cauzione di importo pari al 50 % del tasso fissato all'articolo 9, con un minimo di 6 EUR per 100 kg.

I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione, devono fornire la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti.

I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21- Uruguay, 25-Tokyo e 25- Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione devono presentare la prova di aver esportato i prodotti in questione verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente.

Tuttavia, per quanto riguarda il contingente relativo all’anno 2006, i richiedenti di titoli di esportazione provvisori per i gruppi di prodotti e i contingenti di cui al quarto comma, non sono soggetti al requisito che l’importatore designato sia la loro filiale se forniscono la prova di aver esportato tali prodotti verso gli Stati Uniti d’America in ognuno dei tre anni precedenti. Inoltre, per il contingente dell’anno 2006, l’importatore designato preferenziale di un richiedente può essere considerato una filiale per il 2006, a condizione che

i) la domanda sia stata inoltrata:
— nella Repubblica ceca, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della HTS, o
— in Ungheria, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS,
— in Polonia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS,
— in Slovacchia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS;


ii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che egli è stabilitoin uno dei nuovi   Stati membri da almeno tre anni e che ha esportato i formaggi in questione negli USA in ciascuno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;


iii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda la prova documentale che è stata avviata la procedura per lo stabilimento di una filiale negli USA;

iv) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova delle esportazioni effettuate a destinazione degli importatori preferenziali nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Gli operatori devono inoltre indicare nelle domande di titoli di esportazione provvisori:

a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America” (nella sua ultima versione);

b) la designazione dei prodotti secondo la “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America” (nella sua ultima versione);

c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

La domanda deve essere accompagnata inoltre da un documento dell'importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.

Per il contingente dell’anno 2006, le domande di titoli di esportazione provvisori devono indicare se l’importatore designato è una filiale del richiedente o se sia considerato una filiale conformemente al sesto comma.

3. (sostituito da Reg. Ce 1513/05) Quando le domande di titoli provvisori per un gruppo di prodotti o un contingente come indicato al paragrafo 1, superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.

Indipendentemente dal primo comma, quando viene applicato un coefficiente di assegnazione nei confronti di domande di titoli provvisori per il 2006, il coefficiente di assegnazione applicato ai richiedenti i cui importatori designati preferenziali sono filiali o sono considerati filiali conformemente al sesto comma del paragrafo 2, sarà tre volte superiore a quello previsto per gli altri richiedenti.

4. (sostituito da Reg. Ce 1513/05) Quando il risultato dell’applicazione del coefficiente di assegnazione consiste nell’assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli provvisori di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell’applicazione del coefficiente di assegnazione.

Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

Se dall’applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.

La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata.
5. Qualora la richiesta di titoli provvisori riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui al paragrafo 1 per l'anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate.
6. Il titolo provvisorio di cui al paragrafo 2, primo comma, reca nella casella 20 la seguente dicitura:
"Titolo provvisorio previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n° 174/1999: non valido per l'esportazione."
7. I nomi degli importatori designati dagli operatori ai quali sono rilasciati titoli provvisori sono comunicati alle autorità competenti degli Stati Uniti.
8. Se il titolo d'importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all'importatore designato da un operatore in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell'attestato di cui al paragrafo 2, terzo comma, l'operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell'elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 7. Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell'importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.
9. La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.
10. Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede, anche per quantitativi parziali, il titolo di esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente, previo aumento della cauzione di cui al paragrafo 2 fino all'importo totale previsto all'articolo 9 per le quantità per le quali sono asegnati titoli. La domanda di titolo definitivo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura:
"Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: articolo 20 del regolamento (CE) n° 174/1999".
(sostituito da Reg. Ce 1846/04) La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della dichiarazione di esportazione debitamente vidimata dalle autorità doganali competenti.

La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della prova di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento CE n° 1291/2000 della Commissione. (modificato con Reg. Ce 1681/2001)
11. Le disposizioni del capitolo I, ad eccezione della prima fase dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 10, si applicano ai titoli definitivi. Tuttavia, il periodo di validità dei titoli di cui all'articolo 6 non può superare la fine dell'anno in questione.

Articolo 20 bis (le modifiche previste dal  Reg. Ce 806/2000) si applicano pr i titoli successivi al 1 maggio2001)
Modificato con Reg. Ce 754/03, Reg. Ce 508 del 29.03.2006

1.Le seguenti disposizioni si applicano alle esportazioni verso la Repubblica Dominicana di latte in polvere che beneficia, all'importazione in tale paese, di una riduzione dei dazi doganali nell'ambito del contingente, per ogni periodo di dodici mesi a partire dal 1 luglio, di cui al memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica Dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE Del Consiglio

2.Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione alle autorità competenti della Repubblica Dominicana, di una coipia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente al presente articolo e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

3.Sono rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per il latte in polvere dei seguenti codici della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione:

  • 040210119000
  • 040210199000
  • 040221119900
  • 040221199900
  • 040221919200
  • 040221999200

4.I prodotti per i quali viene presentata domanda devono essere interamente ottenuti nella Comunità europea. Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutti glieventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo e accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati in materia di contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

Il contingente di cui al paragrafo 1 ammonta a 22400 tonnellate per ciascun periodo di 12 mesi a partire dal 1 luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

  1. la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui al paragrafo 3 nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande; (sostituito con Reg. Ce 508 del 29.03.2006)
  2. la seconda quota, pari al 20% ossia a 4480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare da almeno 12 mesi un attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune e che sono iscritti in un registro IVA nazionale.

5. Le domande di titoli di esportazione possono riguardare al massimo, per ciascun richiedente:

  • per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), un quantitativo pari al 110% del quantitativo totale di prodotti di cui al paragrafo 3 esportati durante uno dei tre anni civili, escluso l'anno 2000, che precedono il periodo di presentazione delle domande;(modificato da Reg. Ce 806/2000)
  • per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), un quantitativo totale massimo di 600 tonnellate

Se il richiedente non rispetta tali limiti, le sue domande sono respinte.

6. a) pena l'irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice di nomenclatura per le restituzioni e tette le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l'organismo competente di un unico Stato membro.

     b) Le domande di titoli di esportazione possono esserericevute soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

  • versa una cauzione di 15 EUR/100 Kg (modificato da Reg. Ce 806/2000)


per la quota di cui al paragrafo 4 lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui al paragrafo 3 da lui esportati nella Repubblica Dominicana durante uno dei tre anni di cui al paragrafo 4, lettera a) e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato; a tal fine, si considera esportatore l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

  • per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membrointeressato, di aver rispettato le condizioni previste.


7. Le domande di titoli sono presentate dal 1 al 10 aprile di ogni anno per il contingente relativo al periodo dal1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Tuttavia per il periodo dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2000 le domande di titoli sono presentate dal 1 luglio al 10 agosto 1999.

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono considerate presentate il primo giorno Del periodo in questione per la presentazione delle domande di titoli.

8. (sostituito da Reg. Ce 1513/05)

9. Le domande di titolo ed i titoli recano:

  1. nella casella 7, la dicitura Repubblica Dominicana 456;
  2. nelle caselle 17 e 18 il quantitativo per cui è richiesto il titolo
  3. nella casella 20 una delle seguenti diciture:

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    wpe5.jpg (93978 byte)
    wpe7.jpg (94376 byte)


       wpeB.jpg (4673 byte)




(modificato da Reg. Ce 806/2000 e 810/2004)

I titoli rilasciati conformemente al presente articolo, obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

10. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato V, entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, una comunicazione che indica, per entrambe le parti Del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, eventualmente, la mancanza di domande.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax o fax il giorno lavorativo suindicato.

Prima del rilascio dei titoli, gli Stati membri verificano, in particolare, le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5.

Qualora si constati che un operatore acui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo èannullato e lacauzione viene incamerata.

11. La Commissione decide, quanto prima possibile, in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate ad essa comunicate e ne informa gli Stati membri.

Se il totale quantitativi per cui sono stati richiesti titoli per ciascuna delle due quote del contingente supera uno dei quantitativi di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce coefficienti di attribuzione. Se, in seguito all'applicatione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo fissato per ciacun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente può rinuncire alla sua domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della Decisione della Commissione. La cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione assegna il quantitativo rimanente, in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle richieste di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 040210, 040221 e 040229.

12. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell'operatore, tra il 1 giugno ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente al paragafo 10 .(modificato da Reg. Ce 806/2000)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1 marzo, conformemente all'allegato VI e per ciascuna delle due quote del contingente, i quantitativi per cui non sono stati rilasciati titoli.

13. In deroga all'articolo 6, il titolo di esportazione èvalido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Cee n° 1291/00, fino al 30 giugno dell'anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo.(modificato da Reg. Ce 1202/2001)

14. La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei due cxasi seguenti:

- su presentazione della prova di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento Ce n° 1291/2000 della Commissione,accompagnata da copia della dichiarazione di esportazione debitamente vistata dalle autoritàò competenti della Repuybblica Dominicana.

- per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.(modificato da Reg. Ce 806/2000)

In derogfa all'articolo 33, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento Cee n° 3719/88, le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.

15. In deroga all'articolo 9 del regolamento Cee n° 3719/88 i titoli non sono trasferibili.

16. Ogni anno l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione entro il 1° settembre, conformemente all'allegato VII e ripartiti per codice del prodotto della nomenclatura relativa alle restituzioni all'esportazione:

  • il quantitativo assegnato;
  • il quantitativo per cui sono stati rilasciati titolie
  • il quantitativo esportato,
  • durante il periodo di dodici mesi di cui al precedente paragrafo 1.


17. le disposizioni di cui al capo I si applicano ad eccezione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 6, 9 e 10. (modificato da Reg. Ce 597/2004, si applica ai titoli export rilasciati dal 1 giugno 2004)
18. (Inserito con Reg. Ce 508 del 29.03.2006) In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice riportato nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per il quale il tasso di restituzione è identico. Tale richiesta deve essere presentata prima dell’espletamento delle formalità di cui all’articolo 5 o all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999. Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione: a) nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione; b) numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio; c) codice originario del prodotto; d) codice finale del prodotto.

Articolo 20 Ter (inserito con Reg. Ce 2884/2000 , modificato con Reg. Ce 1368/02, soppresso con Reg. Ce 810/2004)

 

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 21
Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n° 3665/87 e (CEE) n° 3719/88.

Articolo 22
Il regolamento (CE) n° 1466/95 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Il regolamento (CE) n° 1466/95 tuttavia resta d'applicazione ai titoli rilasciati sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 23
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.06.1968, pag.13.
(2) GU L 206 del 16.08.1996, pag.21.
(3) GU L 144 del 28.06.1995, pag.22.
(4) GU L 275 del 10.10.1998, pag.21.
(5) GU L 336 del 23.12.1994, pag.1.
(6) GU L 351 del 14.12.1987, pag.1.
(7) GU L 291 del 30.10.1998, pag.15.
(8) GU L 331 del 02.12.1988, pag.1.
(9) GU L 149 del 20.05.1998, pag.11.
(10) GU L 334 del 30.12.1995, pag.25.
(11) GU L 321 del 21.11.1997, pag.19.
(12) GU L 366 del 24.12.1987, pag.1.
(13) GU L 62 del 07.03.1980, pag.5.
(14) GU L 28 del 05.02.1969, pag.1.
(15) GU L 177 dell'1.07.1981, pag.4.
(16) GU L 229 del 17.08.1991, pag.3.
(17) GU L 190 del 23.07.1975, pag.36.

ALLEGATO I
Categorie di prodotti fissate dall'articolo 4, paragrafo I
Numero della categoria Designazione della categoria   Codici della nomenclatura combinata
I Burro, altre materie grasse dei latte e paste da spalmare lattiere   0405 90
    0405 10
    0405 2090
II Latte scremato in polvere   040210
III Formaggi e latticini .   0406
IV Altri prodotti lattiero-caseari   0401
      040221
      040229
      040291
      040299
      0403 10 11 a 0403 10 39
      0403 90 11 a 0403 90 69
      040490
      23091015
      23091019
      23091039
      23091059
      23091070
      23099035
      23099039
      23099049
      23099059
      23099070
ALLEGATO II
Gruppi di prodotti fissati dall'articolo 4, paragrafo 3
Gruppo Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero caseari per le restituzioni all'esportazione Gruppo Codice della nomenclatura dei prodotti
lattiero caseari per le restituzione all'esportazione
   
1 0401 1010 9000 5 0402 2915 9200
  0401 201l 9100   0402 2915 9300
  0401 201l 9500   0402 2915 9500
  0401 2091 9100   0402 2915 9900
  0401 2091 9500   0402 2991 9100
  0401 3011 9100   0402 2991 9500
  0401 3011 9400 6  
  0401 3011 9700   0402 2919 9200
  0401 3031 9100   0402 2919 9300
  0401 3031 9400   0402 2919 9500
  0401 3031 9700   0402 2919 9900
  0401 3091 9100   0402 2999 9100
  0401 3091 9400   0402 2999 9500
  0401 3091 9700    
    7 0402 9111 9110
2 0401 1090 9000   0402 9111 9120
  0401 2019 9100   0402 9131 9100
  0401 2019 9500   0402 9151 9000
  0401 2099 9100   0402 9191 9060
  0401 2099 9500    
  0401 3019 9100 8 0402 9111 9310
  0401 3019 9400   0402 9111 9350
  0401 3019 9700   0402 9111 9370
  0401 3039 9100   0402 9131 9300
  0401 3039 9400   0402 9151 9000
  0401 3039 9700   0402 9191 9000
  0401 3099 9100    
  0401 3099 9400    
  0401 3099 9700 9 0402 9119 9110
      0402 91 19 9120
      0402 91 39 9100
3 0402 2111 9200   0402 91 59 9000
  0402 2111 9300   0402 91 99 9000
  0402 2111 9500    
  0402 2191 9900 10 0402 9119 9310
  0402 2191 9100   0402 9119 9350
  0402 2191 9200   0402 9119 9370
  0402 2191 9300   0402 9139 9300
  0402 2191 9400   0402 9159 9000
  0402 2191 9500   0402 9199 9000
  0402 2191 9600    
  0402 2191 9700    
  0402 2191 9900 11 0402 9911 9110
      0402 9911 9130
      0402 9911 9150
4 0402 2117 9000   0402 9931 9110
  0402 2119 9300   0402 9931 9300
  0402 2119 9500   0402 9931 9500
  0402 2119 9900   0402 9991 9000
  0402 2199 9100    
  0402 2199 9200 12 0402 99 l1 9310
  0402 2199 9300   0402 99 11 9330
  0402 2199 9400   0402 99 11 9350
  0402 2199 9500   0402 99 31 9150
  0402 2199 9600   0402 99 31 9300
  0402 2199 9700   0402 99 31 9500
  0402 2199 9900   0402 99 91 9000
Gruppo Codice della nomenclatura dei prodotti
Lattiero caseari per le restituzioni all'esportazione
Gruppo Codice della nomenclatura dei prodotti

Lattiero caseari per le restituzioni all'esportazione
13 0402 99 19 9110 19 0403 90 51 9100
  0402 99 19 9130   0403 90 51 9300
  0402 99 19 9150   0403 90 53 9000
  0402 99 39 9110   0403 90 59 9110
      0403 90 59 9140
  0402 99 39 9300   0403 90 59 9170
  0402 99 39 9500   0403 90 59 9310
  0402 99 99 9000   0403 90 59 9340
      0403 90 59 9370
14 0402 99 19 9310   0403 90 59 9510
  0402 99 19 9330   0403 90 59 9570
  .0402 99 19 9350    
  0402 99 39 9150 20 0403 90 61 9100
  0402 99 39 9300   0403 90 61 9300
  0402 99 39 9500   0403 90 63 9000
  0402 99 99 9000   0403 90 69 9000
    21 0404 90 21 9100
15 0403 10 11 9400   0404 90 23 9120
  0403 10 11 9800   0404 90 23 9130
  0403 10 13 9800   0404 90 23 9140
  0403 10 19 9800   0404 90 23 9150
    22 0404 90 81 9100
16 0403 10 31 9400   0404 90 83 9110
  0403 10 31 9800   0404 90 83 9130
  0403 10 33 9800   0404 90 83 9150
  0403 10 39 9800   0404 90 83 9170
    23 0405 10 11 9500
17 0403 90 11 9000   0405 10 11 9700
  0403 90 13 9200   0405 10 19 9500
  0403 90 13 9300   0405 10 19 9700
  04'03 90 13 9500   0405 10 30 9300
  0403 90 13 9900   0405 10 30 9500
  0403 90 19 9000   0405 10 30 9700
      0405 10 50 9100
      0405 10 50 9300
18 0403 90 31 9000   0405 10 50 9500
  0403 90 33 9200   0405 10 50 9700
  0403 90 33 9300   0405 10 90 9000
  0403 90 33 9500   0405 20 90 9500
  0403 90 33 9900   0405 20 90 9700
  0403 90 39 9000   0405 90 10 9000

ALLEGATO III : soppresso con Reg. Ce 787/02

ALLEGATO IV
Canada Indicazioni richiesta in applicazione dell'art. 18 paragrafo 8
Stato membro: ……………………………………………………

Dati relativi al periodo dal …………………….. al …………………………………
Nome/indirizzo

dell'operatore
Codice del prodotto

della nomenclatura combinata

(ai sensi dell'articolo 18,

paragrafo 2)
Titoli rilasciati
Numero di titoli Quantitativi
tonnellate
       
         
 

     
 

     
  Totali    
"ALLEGATO V

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 20 bis, paragrafo 10

Stato membro: ................................

domande relative al periodo: ………………………….

Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a)
Dati di riferimento
Esportazioni verso la Repubblica Dominicana domande
Norne/indirizzo

Dell'operatore
Codice del prodotto

della nomenclatura

per le restituzioni
Quantitativi

esportati

(tonnellate)
Anno

di esportazione
Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni
Quantitativo

massimo =

110% di (3)

(tonnellate)
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
         
    totali    
Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b)
Norne/indirizzo dell'operatore Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni Quantitativo richiesto

(tonnellate)
     
     

ALLEGATO VI

Repubblica Dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 20 bis paragrafo 12

Stato membro ........................................

dati relativi al periodo dal ………….. .al………………..

Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a)

Nome e indirizzo dell'esportatore

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi attribuiti per cui non sono stati rilasciati titoli

(tonnellate)

Totale

Contingente di cui all'art. 20 bis paragrafo 4 lett. b

Nome e indirizzo dell'esportatore

Codice della nomenclatura per le restituzioni

Quantitativi attribuiti per cui non sono

stati rilasciati titoli

(tonnellate)



Totale
ALLEGATO VII

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 20 bis, paragrafo 16

Stato membro: .

dati relativi al periodo dal Il luglio al 30 giugno

Contingente di cui all'articolo 20 bis paragrafo 4, lettera a)
Codice della nomenclatura

per le restituzioni

Quantitativi per cui sono

stati attribuiti titoli
Quantitativi per cui sono

stati rilasciati titoli
Quantitativi esportati
(tonnellate) (tonnellate) (tonnellate)
       
 

     
Totali      
Contingente di ad all'articolo 20 bis, paragrafo 4 , Iettera b)
Codice della nomenclatura

per le restituzioni

Quantitativi per cui sono

stati attribuiti titoli
Quantitativi per cui sono

stati rilasciati titoli
Quantitativi esportati
(tonnellate) (tonnellate) (tonnellate)
       
 

     
 

Totale
     

Allegato VIII  (modificato da Reg. Ce 83372003 e soppresso con Reg. Ce 810/04)
Applicazione dell'articolo 20 ter

Il Regolamento Ce riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.