Regolamento (CE) n° 1260/2001, del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - SAISA
Modificato con Reg. Ce. 39/2004 (GUCE L 6/04) CONSOLIDATO (Eliminati codici NC ex 2102, 2102 10, 2102 10 31 e 2102 10 39)
Con Reg. Ce. 318/2006 (GUCE L 58) il presente regolamento è ABROGATO
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunitàeuropea, in particolare gli articoli
36 e 37,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Il funzionamento della politica agricola comune presuppone un'organizzazione
comune dei mercati agricoli nel settore dello zucchero che disciplini, in particolare,
lo zucchero e i suoi prodotti di sostituzione allo stato liquido, ossia l'isoglucosio
e lo sciroppo di inulina.
(2) Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare
garantire ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunitàil mantenimento del posto di lavoro e del tenore di vita, occorre prevedere
misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero. Tale obiettivo può essere
conseguito attraverso il dispositivo degli acquisti da parte degli organismi
di intervento. A tal fine occorre stabilire, per le zone non deficitarie, un
prezzo di intervento per lo zucchero bianco e un prezzo di intervento per lo
zucchero greggio, mentre per le zone deficitarie occorre fissare ogni anno un
prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco ed eventualmente dello zucchero
greggio. Il livello del prezzo di intervento deve essere fissato in modo da
garantire un'equa remunerazione dei produttori di barbabietole o di canne da
zucchero, nel rispetto degli interessi dei consumatori. Delle garanzie di prezzo
di cui gode lo zucchero beneficiano di fatto anche gli sciroppi di saccarosio,
l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, i cui prezzi dipendono dai prezzi dello
zucchero. Tenendo conto delle prospettive finanziarie e delle regole di disciplina
di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo del 1999, occorre
fissare i prezzi di sostegno nel settore dello zucchero per l'intero periodo
di applicazione del nuovo regime.
(3) Il prezzo di intervento deve essere fissato per una qualitàtipo di zucchero
bianco e di zucchero greggio e occorre definire tale qualitàtipo. Si ritiene
opportuno che la qualitàtipo corrisponda a qualitàmedie rappresentative di
zuccheri prodotti nella Comunità, nonché definire le qualitàtipo mediante criteri
in uso nel commercio. è altresí opportuno permettere la revisione delle qualitàtipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi
tecnologici in materia di analisi.
(4) La situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare
richiede misure appropriate per lo zucchero prodotto in tali dipartimenti.
(5) Per non compromettere le garanzie di prezzo suindicate, se lo zucchero non
è esportato tal quale o sotto forma di prodotti trasformati oppure se non è
destinato all'alimentazione degli animali, gli organismi d'intervento possono
procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento.
Tale regola non consente di mettere eventualmente a disposizione di enti di
beneficenza determinati quantitativi di zucchero destinato al consumo umano
nella Comunità. Tale possibilità dovrebbe invece essere consentita nell'ambito
di specifiche operazioni di aiuti di emergenza che permettono di garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti e di eseguire nel contempo un'azione umanitaria.
L'efficacia di simili operazioni risiede nella rapidità della loro realizzazione.
Di conseguenza, è opportuno prevedere in tal caso l'applicazione della procedura
più idonea.
(6) Lo zucchero costituisce segnatamente, come i prodotti amilacei, un prodotto
di base che può essere utilizzato dall'industria chimica per la fabbricazione
di prodotti simili. è opportuno garantire uno sviluppo armonioso dell'utilizzazione
di questi prodotti di base. è opportuno istituire un regime di restituzioni
alla produzione che consenta di ampliare gli sbocchi dello zucchero oltre i
quantitativi tradizionali. A tal fine i prodotti in questione devono poter essere
messi a disposizione dell'industria chimica a un livello di prezzo ridotto.
(7) è necessario che la presente normativa offra garanzie eque sia ai fabbricanti
che ai produttori del prodotto di base. Appare pertanto opportuno stabilire
per le barbabietole, oltre al prezzo di base che è fissato tenendo conto del
prezzo d'intervento dello zucchero bianco, delle entrate derivanti alle imprese
dalla vendita di melasso, valutabili a 7,61 EUR/100 chilogrammi, importo che
si desume dal prezzo del melasso, che è valutato a 8,21 EUR/100 chilogrammi,
e tenendo conto altresí dei costi relativi alla trasformazione e alla consegna
delle barbabietole agli zuccherifici, nonché di una resa che può essere valutata
per la Comunitàa 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole
della qualitàtipo, prezzi minimi della barbabietola A che sarà trasformata
in zucchero A e della barbabietola B che sarà trasformata in zucchero B. Tali
prezzi minimi devono essere rispettati dai fabbricanti di zucchero al momento
dell'acquisto del prodotto.
(8) è inoltre opportuno prevedere, al fine di garantire, in termini di diritti
e doveri un giusto equilibrio tra fabbricanti e produttori agricoli, gli strumenti
a tal fine necessari e segnatamente l'istituzione di disposizioni quadro comunitarie
che disciplinino le relazioni contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole
nonché disposizioni adeguate per raggiungere tale scopo riguardo alla canna
da zucchero. Le disposizioni concernenti la durata normale delle consegne e
il relativo scaglionamento, i centri di raccolta, le spese di trasporto, i luoghi
di ricevimento, la fase in cui avviene il prelevamento dei campioni, la restituzione
delle polpe o il versamento di una compensazione equivalente, nonché i termini
di pagamento degli acconti, incidono sul prezzo effettivo delle barbabietole
percepito dal venditore. La diversità delle condizioni naturali, economiche
e tecniche comporta gravi difficoltà per l'unificazione di tutte le condizioni
d'acquisto delle barbabietole nella Comunità. Esistono attualmente accordi interprofessionali
stipulati tra un fabbricante o un'organizzazione di fabbricanti, da un lato,
ed un'organizzazione di bieticoltori, dall'altro. Conviene limitare le disposizioni
quadro alla definizione delle garanzie minime necessarie sia ai bieticoltori
che agli industriali per il buon funzionamento dell'economia zuccheriera e riservare
agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni
di cui all'allegato III.
(9) I motivi che finora hanno indotto la Comunitàad applicare un regime di
quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo
di inulina rimangono tuttora validi. Tale regime ha tuttavia subito modifiche
per tener conto dell'andamento recente della produzione e per dotare la Comunitàdegli strumenti necessari a garantire in modo giusto, ma efficace, che l'onere
connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione
e consumo all'interno della Comunitàsia completamente a carico dei produttori
stessi, in modo da rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi
in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso
"accordi GATT", approvati con la decisione 94/800/CE(4).
(10) L'accordo sull'agricoltura, (in appresso "l'accordo"), concluso nell'ambito
degli accordi GATT, prevede in particolare la riduzione graduale del livello
del sostegno concesso dalla Comunitàall'esportazione dei prodotti agricoli
e in particolare dello zucchero soggetto al regime delle quote di produzione.
L'accordo prevede la riduzione, per un periodo transitorio, del sostegno all'esportazione
in termini sia di volumi, sia di finanziamenti. Per procedere all'adeguamento
delle garanzie, è opportuno innanzi tutto ripartire tra lo zucchero, l'isoglucosio
e lo sciroppo di inulina la differenza constatata per una data campagna di commercializzazione
tra il volume esportabile della Comunitàe quello previsto dall'accordo, in
base alla percentuale rappresentata dalle quote di ciascun prodotto nel totale
delle quote fissate per tutti e tre i prodotti per la Comunità. Tale regime
deve tuttavia essere limitato nel tempo ed essere considerato transitorio. Tenute
presenti in particolare le prospettive finanziarie e le regole di disciplina
di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo 1999 nonché
la necessità di tener conto dell'avanzamento dei negoziati nel quadro della
OCM, occorre mantenere il regime delle quote per le campagne 2001/2002-2005/2006.
(11) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda,
da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori,
per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento
delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al
consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio
differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa. Nel
settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per impresa, secondo
il principio della produzione effettiva nel corso di un determinato periodo
di riferimento.
(12) Nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all'esportazione
sono stati assunti nel corso del periodo transitorio, è opportuno fissare le
quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo
di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare, se del caso, le relative
garanzie in modo da permettere di rispettare gli impegni assunti nell'ambito
dell'accordo tenendo conto degli aspetti fondamentali della situazione del settore
nella Comunità. è opportuno mantenere il sistema di autofinanziamento del settore
attraverso i contributi alla produzione e il regime delle quote di produzione.
(13) In questo modo continuerà ad essere osservato il principio della responsabilità
finanziaria attraverso i contributi dei produttori, che consistono nella riscossione
di un contributo alla produzione di base che si applica a tutta la produzione
di zucchero A e B, ma si limita al 2 % del prezzo d'intervento dello zucchero
bianco, e di un contributo B, che riguarda la produzione di zucchero B entro
il limite massimo del 37,5% di quest'ultimo prezzo. I produttori di isoglucosio
e di sciroppo d'inulina partecipano a determinate condizioni al versamento di
tali contributi. I limiti suindicati non consentono, nelle suddette condizioni,
di raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento del settore campagna per campagna.
Occorre quindi prevedere la riscossione di un contributo complementare.
(14) Per garantire la parità di trattamento, il contributo complementare deve
essere fissato per le singole imprese, in funzione della loro partecipazione
al gettito dei contributi alla produzione versati per la campagna di commercializzazione
di cui trattasi. A tal fine, si deve determinare un coefficiente valido per
tutta la Comunità, che rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita
globale constatata e il gettito totale dei contributi alla produzione. Si devono
inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di barbabietole
e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna
di commercializzazione di cui trattasi.
(15) Le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero
possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione
superiore a quello fissato dall'accordo, tenuto conto dei consumi, della produzione,
delle importazioni, delle scorte, dei riporti, nonché della perdita media stimata
da imputare al regime di autofinanziamento. è quindi necessario prevedere l'adeguamento
delle garanzie risultanti dalle quote ad ogni campagna di commercializzazione,
per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità.
(16) La ripartizione tra zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina deve essere
seguita da una ripartizione per Stato membro per tenere conto delle garanzie
risultanti dalle quote assegnate alle imprese produttrici stabilite in ciascuno
Stato membro, in modo da evitare che l'adeguamento delle garanzie alteri l'equilibrio
esistente tra quote e partecipazione agli oneri. A tal fine occorre determinare,
per Stato membro, un coefficiente di riduzione per la garanzia A e la garanzia
B sulla base degli oneri massimi ad esse corrispondenti. Spetta infine a ciascuno
Stato membro procedere alla ripartizione tra le imprese, tenendo conto delle
garanzie che le quote rappresentano per ciascuna impresa.
(17) La fusione o la cessione di un'impresa, o la cessione di uno dei suoi stabilimenti
o la cessazione di attività di un'impresa o di uno dei suoi stabilimenti incidono
sulle quote A e sulle quote B. Si devono stabilire le condizioni di modifica
da parte degli Stati membri delle quote delle imprese in questione evitando
che le modifiche delle quote delle imprese produttrici di zucchero danneggino
gli interessi dei produttori di barbabietole o di canne interessati.
(18) Data la necessità di consentire un certo adattamento strutturale dell'industria
di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso
del periodo di applicazione delle quote, è necessario prevedere un margine di
manovra che consenta agli Stati membri di modificare le quote delle imprese
entro il limite del 10 %. Data la situazione particolare del settore in Spagna,
in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, è opportuno non applicare
detto limite a tali regioni qualora siano attuati programmi di ristrutturazione.
(19) Poiché l'attribuzione di quote di produzione alle imprese costituisce un
mezzo per garantire loro di percepire i prezzi comunitari e di smerciare la
produzione, i trasferimenti di quote all'interno delle regioni di produzione
devono essere effettuati prendendo in considerazione gli interessi di tutte
le parti in causa, in particolare quelli dei produttori di barbabietole o di
canne da zucchero.
(20) Per permettere l'ampliamento degli sbocchi dello zucchero e dell'isoglucosio
sul mercato interno della Comunità, è opportuno, d'altra parte, prevedere la
possibilità di mettere fuori produzione, ai sensi del regime delle quote e a
talune condizioni da determinare, lo zucchero o l'isoglucosio destinati alla
fabbricazione di prodotti non alimentari nella Comunità.
(21) La realizzazione di un mercato comunitario dello zucchero, dell'isoglucosio
e dello sciroppo d'inulina implica l'instaurazione di un regime comune degli
scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, che
comporta dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, tende a stabilizzare
il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi
dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno
della Comunitàper i prodotti del settore. Di conseguenza, è opportuno prevedere
la riscossione di dazi all'importazione dai paesi terzi e il pagamento di una
restituzione all'esportazione verso detti paesi, allo scopo di coprire la differenza
tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunitànel settore
dello zucchero se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della
Comunitàe, per quanto riguarda il settore dell'isoglucosio e quello dello sciroppo
d'inulina, di assicurare una certa protezione dell'industria di trasformazione
comunitaria di tali prodotti.
(22) A complemento di questo regime di scambi è opportuno prevedere, nella misura
necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso
al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta
dalla situazione del mercato, il divieto di farvi ricorso.
(23) In una situazione di penuria sul mercato mondiale che conduca a prezzi
del mercato mondiale superiori ai prezzi della Comunità, o in caso di difficoltà
di approvvigionamento normale dell'insieme o di una delle zone della Comunità,
occorre prevedere disposizioni appropriate, onde evitare tempestivamente che
eccedenze regionali siano dirette all'esportazione nei paesi terzi e che un
aumento anormale dei prezzi nella Comunitànon permetta più di garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento dei consumatori a prezzi ragionevoli.
(24) Le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza
il movimento degli scambi con i paesi terzi, per poterne valutare l'andamento
e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento.
A tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione
abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento
delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.
(25) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura
di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, il meccanismo
dei prezzi e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, rivelarsi inoperante.
Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le turbative
che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunitàdi adottare
rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere in conformità
con gli obblighi derivanti dagli accordi GATT. Inoltre, onde evitare problemi
di approvvigionamento del mercato comunitario, è opportuno consentire la sospensione
dell'applicazione dei dazi doganali per taluni prodotti del settore dello zucchero.
(26) La Comunitàha compiuto un esame generale dell'industria della raffinazione
dello zucchero nella Comunità. Da tale esame risulta, per quanto riguarda in
particolare l'obiettivo di conseguire un approvvigionamento più regolare ed
armonioso dell'insieme delle raffinerie comunitarie, la necessità di determinare
chiaramente il fabbisogno tradizionale massimo presunto dell'industria di raffinazione,
che trasforma zucchero greggio in zucchero bianco, di ciascuno degli Stati membri
interessati, e cioè la Finlandia, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito,
in base a dati di riferimento obiettivi e tenendo conto dei quantitativi di
zucchero destinati al consumo diretto nella campagna di commercializzazione
1994/95. Per conseguire tale obiettivo occorre prevedere un regime preferenziale
speciale di accesso al mercato comunitario che dia la possibilità all'industria
della raffinazione di importare a condizioni speciali taluni quantitativi di
zuccheri greggi di canna originari degli Stati ACP parti del protocollo n. 3
dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CEE e dell'India e di altri
Stati a norma di accordi con tali Stati. Tali quantitativi sono determinati,
entro i limiti del fabbisogno tradizionale massimo presunto di cui sopra, sulla
base di bilanci di approvvigionamento previsionali, dopo utilizzazione per la
raffinazione delle disponibilità in zucchero greggio di canna e di barbabietola
di origine comunitaria nonché degli zuccheri greggi preferenziali e degli zuccheri
greggi originari dei paesi che beneficiano di contingenti tariffari a seguito
di concessioni commerciali accordate dalla Comunità. Per tener conto degli impegni
assunti in materia di riduzione del sostegno all'esportazione occorre ridurre
le quantità importate per il fabbisogno tradizionale dell'industria della raffinazione.
(27) A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo e dell'accordo tra la Comunitàeconomica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, la gestione
di tali regimi di importazioni preferenziali deve essere assicurata nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
(28) è necessario dotarsi degli strumenti atti ad assicurare che lo zucchero
greggio di canna importato a norma dei succitati regimi preferenziali sia raffinato
alle più eque condizioni di concorrenza.
(29) La raffinazione costituisce un'attività importante per gli operatori del
settore, sia a livello mondiale, sia per la Comunitàe in particolare per le
raffinerie che trasformano zucchero greggio in zucchero bianco. Dal punto di
vista tecnico, con la raffinazione dello zucchero di canna si ottengono prodotti
di elevata qualità, in grado di soddisfare il fabbisogno del mercato. Inoltre,
le raffinerie sono insediate direttamente nelle zone di grande consumo. L'industria
di raffinazione portuale costituisce quindi per la Comunitàun complemento prezioso
dell'industria di trasformazione della barbabietola, in particolare in regioni
come la Finlandia, il Portogallo continentale, il Regno Unito e la Francia meridionale
e occidentale.
(30) Dall'esame dell'approvvigionamento di tutte le raffinerie portuali della
Comunitàappare opportuno prevedere la possibilità di un accesso prioritario
particolare all'importazione degli zuccheri greggi di canna originari dei paesi
ACP parti del protocollo n. 3 e dell'India, nel quadro di accordi speciali conclusi
tra la Comunitàe i paesi di cui al protocollo n. 3 e/o altri paesi e sulla
base di un bilancio comunitario, previa utilizzazione per la raffinazione dello
zucchero greggio di canna e di barbabietola disponibile nella Comunità, degli
zuccheri greggi preferenziali e degli zuccheri greggi originari dei paesi che
beneficiano di contingenti tariffari a seguito di concessioni commerciali accordate
dalla Comunità.
(31) Fino alla campagna di commercializzazione 2000/2001 è stato concesso un
aiuto comunitario di adattamento all'industria di raffinazione dello zucchero
greggio di canna preferenziale, nonché alla raffinazione dello zucchero greggio
di canna e di barbabietola raccolte nella Comunità. Alla luce dell'esperienza
acquisita è giustificato mantenere tale aiuto e permetterne l'adeguamento per
tener conto dell'andamento dalla situazione economica nel settore dello zucchero,
con particolare riguardo ai margini di fabbricazione e di raffinazione.
(32) A tal fine possono risultare necessarie alcune misure transitorie e tale
necessità può manifestarsi al momento del passaggio da una campagna di commercializzazione
alla successiva o nel corso di una stessa campagna. Occorre pertanto prevedere
la possibilità di adottare misure adeguate.
(33) Per facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento,
è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra
gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione per
lo zucchero.
(34) La produzione di barbabietole nell'Italia meridionale, considerata la sua
specificità e le dimensioni delle aziende agricole, incontra notevoli difficoltà.
La coltura della barbabietola è ivi indispensabile per permettere la rigenerazione
dei terreni particolarmente argillosi ed evitare cosí il ritorno alla monocoltura.
Occorre pertanto autorizzare l'Italia a concedere alle regioni meridionali un
aiuto nazionale per le prossime cinque campagne di commercializzazione di importo
pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione
2000/2001. La produzione della canna da zucchero in Spagna incontra difficoltà
specifiche per mantenersi rispetto ad altre colture. Per consentire il mantenimento
di questa produzione limitata occorre autorizzare la Spagna a concedere un aiuto
nazionale alla produzione della canna da zucchero per le prossime cinque campagne
di commercializzazione di importo pari e alle stesse condizioni previste per
la campagna di commercializzazione 2000/2001. La produzione di barbabietole
in Portogallo, considerata l'industrializzazione recente del paese, incontra
difficoltà persistenti. Occorre pertanto incoraggiare i produttori di barbabietole
da zucchero ad accrescere la loro produzione. è quindi opportuno autorizzare
il Portogallo a concedere un aiuto nazionale alla produzione di barbabietole
per le cinque prossime campagne di commercializzazione di importo pari e alle
stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001.
Le condizioni climatiche rendono particolarmente difficoltosa la coltivazione
della barbabietola in Finlandia, il che comporta una produzione molto variabile.
Occorre pertanto autorizzare la Finlandia a concedere un rimborso forfettario
delle spese di magazzinaggio dello zucchero C riportato e stabilire le modalità
del rimborso stesso.
(35) In una prospettiva di protezione ambientale è opportuno disporre che gli
Stati membri definiscano e adottino le idonee misure ambientali che ritengono
appropriate per quanto riguarda l'uso dei terreni agricoli destinati alla produzione
dei prodotti di cui all'articolo 1. In futuro gli Stati membri potranno porre
in essere misure intese ad agevolare la coltivazione secondo criteri ambientali
oggettivi, da un lato, e, dall'altro, rammentare ai produttori la necessità
di conformarsi alla normativa in vigore. Gli Stati membri saranno tenuti a redigere
una relazione sull'incidenza delle misure nazionali attuate in materia ambientale
sul settore della produzione agricola nel settore dello zucchero.
(36) Le spese sostenute dagli Stati membri per assolvere gli obblighi risultanti
dall'applicazione del presente regolamento incombono alla Comunità, a norma,
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5).
(37) Si devono adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento
conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione(6).
(38) Il regime di sostegno istituito dal presente regolamento sostituisce il
regime previsto dal regolamento (CE) n.2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre
1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(7),
il quale deve essere abrogato insieme ai regolamenti (CEE) n.206/68(8), (CEE)
n.431/68(9), (CEE) n.447/68(10), (CEE) n.2049/69(11), (CEE) n.793/72(12), (CEE)
n.741/75(13), (CEE) n.1358/77(14), (CEE) n.1789/81(15), (CEE) n.193/82(16),
(CEE) n.1010/86(17) e (CEE) n.2225/86(18) recanti le norme generali relative
alla sua attuazione.
(39) Il regolamento (CE) n.2038/1999 prevedeva un regime di compensazione delle
spese di magazzinaggio. Tale sistema non è più previsto dal presente regolamento,
il che rende necessaria l'adozione di misure transitorie volte ad agevolare
il passaggio dal vecchio al nuovo regime. A tal fine, per quanto riguarda il
saldo della gestione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio,
è necessario disporre, da un lato, che tale saldo sia addebitato, se negativo,
oppure accreditato, se positivo, al regime di finanziamento dello smaltimento
delle eccedenze della produzione comunitaria dei prodotti del settore dello
zucchero e, d'altro lato, per quanto riguarda il pagamento del contributo di
magazzinaggio per lo zucchero in giacenza alla data di acquisto di efficacia
del presente regolamento, considerare come data di smercio l'ultimo giorno della
campagna 2000/2001.
(40) Occorre prevedere la possibilità di adottare norme transitorie per agevolare
la transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n.2038/1999 al nuovo
regime istituito dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d'applicazione e definizioni
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore zucchero istituita dal presente
regolamento disciplina i seguenti prodotti:
1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro allo stato solido |
1212 91 | Barbabietole da zucchero |
1212 92 00 | Canne da zucchero |
1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
1702 20 | Zucchero e sciroppo d'acero |
1702 60 95 1702 90 99 |
Altri zuccheri e sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucocio, la maltodestrina e l'isoglucosio |
1702 90 60 | Succedanei del miele, anche misti con miele naturale |
1702 90 71 | Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio |
2106 90 59 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina |
2303 20 | Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |
1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 |
Isoglucosio |
2106 90 30 | Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |
1702 60 80 1702 90 80 |
Sciroppo di inulina |
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) zuccheri bianchi: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti
né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più
di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
b) zuccheri greggi: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti
né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 %
di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
c) isoglucosio: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un
tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;
d) sciroppo di inulina: il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di
inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno
10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
e) zucchero A o isoglucosio A: la quantità di zucchero o di isoglucosio prodotta
a titolo di una data campagna di commercializzazione nel limite della quota
A dell'impresa di cui trattasi;
f) zucchero B o isoglucosio B: la quantità di zucchero o di isoglucosio prodotta
a titolo di una data campagna di commercializzazione che eccede la quota A senza
superare la somma delle quote A e B dell'impresa di cui trattasi;
g) zucchero C o isoglucosio C: la quantità di zucchero o di isoglucosio prodotta
a titolo di una data campagna di commercializzazione, che eccede la somma delle
quote A e B dell'impresa di cui trattasi, oppure prodotta da un'impresa a cui
non sono state attribuite quote;
h) barbabietole A: le barbabietole trasformate in zucchero A;
i) barbabietole B: le barbabietole trasformate in zucchero B;
j) sciroppo di inulina A: la quantità di sciroppo di inulina, espressa in equivalente
zucchero/isoglucosio, prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione
nel limite della quota A dell'impresa di cui trattasi;
k) sciroppo di inulina B: la quantità di sciroppo di inulina, espressa in equivalente
zucchero/isoglucosio, prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione,
che eccede la quota A senza superare la somma delle quote A e B dell'impresa
di cui trattasi;
l) sciroppo di inulina C: la quantità di sciroppo di inulina, espressa in equivalente
zucchero/isoglucosio, prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione,
che eccede la somma delle quote A e B dell'impresa di cui trattasi, oppure prodotta
da un'impresa a cui non sono state attribuite quote;
m) campagna di commercializzazione: il periodo che inizia il 1o luglio di un
dato anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, per tutti i prodotti
di cui al paragrafo 1.
TITOLO I
MERCATO INTERNO
CAPITOLO 1
REGIME DEI PREZZI
Articolo 2
1. Per lo zucchero bianco e per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006,
a) il prezzo d'intervento è fissato a 63,19 EUR/100 kg;
b) è fissato ogni anno un prezzo d'intervento derivato per ciascuna zona deficitaria.
2. Per lo zucchero greggio e per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006,
il prezzo d'intervento è fissato a 52,37 EUR/100 kg.
Qualora risulti necessario commercializzare zucchero greggio prodotto in una
zona deficitaria, può essere fissato per questo zucchero un prezzo d'intervento
derivato.
3. I prezzi d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non
imballata, franco fabbrica, caricata su mezzi di trasporto scelti dall'acquirente.
Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualitàtipo descritta nell'allegato I.
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione
fissa ogni anno i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco e, se del
caso, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero greggio.
I prezzi d'intervento derivati sono fissati tenendo conto delle spese di trasporto
dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie.
Secondo la stessa procedura, la Commissione può modificare l'allegato I.
Articolo 3
1. Per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, il prezzo di
base della barbabietola della qualitàtipo è fissato a 47,67 EUR/t, nella fase
della consegna al centro di raccolta.
Le caratteristiche della barbabietola della qualitàtipo sono descritte nell'allegato
II.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione
può modificare l'allegato II.
Articolo 4
1. Per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006:
a) il prezzo minimo della barbabietola A è fissato a 46,72 EUR/t;
b) fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, il prezzo minimo
della barbabietola B è fissato a 32,42 EUR/t.
2. Per le zone per le quali viene fissato un prezzo d'intervento derivato dello
zucchero bianco, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B
subiscono una maggiorazione di importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento
derivato della zona interessata ed il prezzo d'intervento, importo al quale
si attribuisce il coefficiente 1,30.
Articolo 5
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 e le disposizioni adottate a
norma dell'articolo 14, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo, al momento
dell'acquisto delle barbabietole:
a) adatte ad essere trasformate in zucchero;
e
b) destinate ad essere trasformate in zucchero,
di pagare almeno un prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le
riduzioni corrispondenti alle differenze di qualitàrispetto alla qualitàtipo.
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 corrisponde:
a) per quanto riguarda le zone non deficitarie:
- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo
delle barbabietole A,
- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo
delle barbabietole B,
b) per quanto riguarda le zone deficitarie:
- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo
delle barbabietole A maggiorato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,
- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo
delle barbabietole B maggiorato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le maggiorazioni
e le riduzioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo
2.
Articolo 6
1. Gli accordi interprofessionali e i contratti conclusi tra i venditori e gli
acquirenti di barbabietole devono rispondere alle disposizioni quadro illustrate
nell'allegato III, in particolare per quanto riguarda le condizioni di acquisto,
di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole.
2. Le condizioni di compravendita della canna da zucchero sono disciplinate
da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di canna
da zucchero ed i fabbricanti comunitari di zucchero.
Le condizioni di compravendita dei prodotti di base agricoli che servono alla
fabbricazione dello sciroppo di inulina sono disciplinate da accordi interprofessionali
tra i produttori comunitari dei prodotti di base ed i fabbricanti di sciroppo
di inulina.
3. All'occorrenza, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite
secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
4. In mancanza di accordi interprofessionali, lo Stato membro di cui trattasi
può prendere, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per
tutelare gli interessi delle parti.
Tale Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure prese a
norma del primo comma.
Articolo 7
1. Durante tutta la campagna di commercializzazione, gli organismi d'intervento
designati dagli Stati membri produttori di zucchero hanno l'obbligo di acquistare,
a condizioni da determinare in conformità del paragrafo 5, lo zucchero bianco
e lo zucchero greggio prodotti nell'ambito del regime delle quote, fabbricati
con barbabietole o canne raccolte nella Comunitàche vengono loro offerti, purché
tale zucchero sia oggetto di un contratto di magazzinaggio preventivamente stipulato
tra l'offerente e l'organismo di intervento.
Gli organismi d'intervento acquistano, secondo i casi, al prezzo d'intervento
o al prezzo d'intervento derivato, valido per la zona in cui si trova lo zucchero
al momento dell'acquisto. Se la qualitàdello zucchero differisce dalla qualitàtipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è adattato
applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo.
2. può essere deciso di accordare premi per lo zucchero che si trova in una
delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato ed è reso
inadatto all'alimentazione umana.
3. Viene deciso di accordare restituzioni alla produzione per i prodotti di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera d) e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio)
di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in
una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono
utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
La fissazione della restituzione è effettuata tenuto conto, in particolare,
delle spese connesse con l'utilizzazione dello zucchero importato che spetterebbero
all'industria chimica in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale.
4. Sono concessi aiuti comunitari forfettari allo smercio, nelle regioni europee
della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Detti aiuti riguardano:
- la raffinazione nelle raffinerie nelle regioni europee della Comunitàdegli
zuccheri prodotti nei suddetti dipartimenti, in particolare in funzione della
loro resa,
- il trasporto degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare
fino alle regioni europee della Comunitàed eventualmente il loro immagazzinaggio
in tali dipartimenti.
Gli importi forfettari relativi alle spese di trasporto da ciascun dipartimento
alle regioni europee della Comunitàcomprendono, in particolare:
- un importo forfettario equivalente alle spese di trasporto franco fabbrica
alla fase fob;
- un importo forfettario equivalente alle spese di trasporto marittimo dalla
fase fob alla fase cif in stiva porti europei della Comunitàe le spese di assicurazione
ad esso inerenti.
Nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere
deciso che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole prodotte nella Comunitàbenefici delle stesse misure di cui al primo comma.
presente articolo, s'intende per raffineria un'unità tecnica la cui unica attività
consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima
della fase zucchero allo stato solido.
5. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, sono adottate le
modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:
- la qualitàe la quantità minime esigibili all'intervento,
- le maggiorazioni e le riduzioni di prezzo applicabili all'intervento,
- le procedure e le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi
d'intervento,
- le condizioni per la concessione dei premi e il relativo ammontare,
- i prodotti, le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione
e il relativo ammontare,
- la possibilità, ove necessario, di limitare la concessione della restituzione
alla produzione di levulosio ad un quantitativo globale di tale prodotto da
determinare per la Comunità,
- la possibilità di concedere restituzioni alla produzione per i prodotti di
cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettera h);
- le misure di cui al paragrafo 4.
Articolo 8
Per contribuire a garantire l'approvvigionamento di tutte le zone della Comunitàoppure di una di esse, in caso di applicazione dell'articolo 31 la Commissione
adotta misure particolari d'intervento secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2.
Tuttavia, l'effetto di tali misure non può essere quello di obbligare i fabbricanti
di zucchero della Comunitàa vendere zucchero agli organismi d'intervento.
Articolo 9
1. Gli organismi d'intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto
ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento.
può essere tuttavia deciso che gli organismi d'intervento pratichino un prezzo
di vendita uguale o inferiore al prezzo d'intervento, quando lo zucchero è destinato:
- all'alimentazione degli animali, oppure
- all'esportazione tal quale, o previa trasformazione in uno dei prodotti di
cui all'allegato I del trattato, o in una delle merci di cui all'allegato V
del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, si può decidere che gli organismi d'intervento
mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato,
o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento,
e operanti nell'ambito di operazioni specifiche di aiuti di emergenza, un quantitativo
di zucchero facente parte delle loro scorte, tal quale, destinato alla distribuzione
gratuita per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo
inferiore al prezzo d'intervento oppure gratuitamente.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e la decisione di messa
a disposizione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 42, paragrafo 2.
CAPITOLO 2
REGIME DELLE QUOTE
Articolo 10
1. Il capitolo 2 si applica alle campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006.
2. I quantitativi di base della produzione A e B di zucchero, isoglucosio e
sciroppo di inulina sono fissati all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Per l'adempimento degli impegni assunti dalla Comunitànel quadro dell'accordo
sull'agricoltura concluso a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato,
le garanzie di smercio dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di
inulina prodotti nell'ambito del regime delle quote possono essere ridotte per
una o più campagne di commercializzazione determinate.
4. (Modificato da Reg. Ce 2196/2003) Ai fini dell'applicazione
del paragrafo 3, anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione
viene stabilito il quantitativo garantito nell'ambito delle quote sulla base
delle previsioni di produzione, di importazione, di consumo, di magazzinaggio,
di riporto e di saldo esportabile, nonché della perdita media stimata a carico
del regime di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera
d). Qualora da tali previsioni emerga un saldo esportabile, per la campagna
di commercializzazione di cui trattasi, superiore al massimo previsto dall'accordo
sull'agricoltura, il quantitativo garantito è ridotto della differenza, secondo
la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Tale differenza viene ripartita
tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina in funzione della percentuale
costituita dalla somma delle quote A e B di ciascun prodotto nella Comunità.
Essa viene in seguito ripartita per Stato membro e per prodotto, applicando
il relativo coefficiente di ripartizione indicato nella tabella in appresso.
Regione | 1 |
2 |
3 |
|||
Coefficiente applicabile allo zucchero (valore zucchero bianco) | Coefficiente applicabile all'isoglucosio (materia secca) | Coefficiente applicabile allo sciroppo di inulina (in equivalente di zucchero e isoglucosio) | ||||
A |
B |
A |
B |
A |
B |
|
UEBL (1) | 0,042563 | 0,009139 | 0,159218 | 0,043784 | 0,556265 | 0,130955 |
Repubblica Ceca | 0,010082 | 0,000312 | - | - | - | - |
Danimarca | 0,025064 | 0,007384 | - | - | - | - |
Germania | 0,207111 | 0,063728 | 0,073589 | 0,017331 | - | - |
Estonia | - | - | - | - | - | - |
Grecia | 0,011379 | 0,001138 | 0,026809 | 0,006314 | - | - |
Spagna | 0,024376 | 0,001015 | 0,117280 | 0,012510 | - | - |
Francia (metropolitana) (2) | 0,196442 |
0,058260 | 0,043118 | 0,011223 | 0,058922 | 0,013847 |
Francia (DOM) (2) | 0,017779 | 0,001901 | - | - | - | - |
Irlanda | 0,007142 | 0,000714 | - | - | - | - |
Italia | 0,075996 | 0,014293 | 0,042216 | 0,009941 | - | - |
Cipro | - | - | - | - | - | - |
Lettonia | 0,001000 | 0,000002 | - | - | - | - |
Lituania | 0,001506 | - | - | - | - | - |
Ungheria | 0,006192 | 0,000019 | 0,169295 | 0,013265 | - | - |
Malta | - | - | - | - | - | - |
Paesi Bassi | 0,049189 | 0,012974 | 0,018921 | 0,004456 | 0,194365 | 0,045646 |
Austria | 0,020888 | 0,004875 | - | - | - | - |
Polonia | 0,046920 | 0,002730 | 0,032301 | 0,002425 | - | - |
Portogallo (continentale) | 0,002140 | 0,000214 | 0,020622 | 0,004857 | - | - |
Portogallo (regione autonoma delle Azzorre) |
0,000357 | 0,000036 | - | - | - | - |
Slovacchia | 0,007207 | 0,000671 | 0,067725 | 0,009070 | - | - |
Slovenia | 0,001904 | 0,000190 | - | - | - | - |
Finlandia | 0,005236 | 0,000523 | 0,016343 | 0,001635 | - | - |
Svezia | 0,013199 | 0,001320 | - | - | - | - |
Regno Unito | 0,040809 | 0,004081 | 0,059801 | 0,015951 | - | - |
(1) Unione economica belgo-lussemburghese. (2) Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma. |
5. Lo Stato membro ripartisce quindi la differenza che gli è propria tra le
imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione del rapporto esistente,
per il prodotto di cui trattasi, fra la loro quota A e la loro quota B e la
quantità di base A e la quantità di base B dello Stato membro per lo stesso
prodotto.
Lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina prodotti al di là del quantitativo
garantito sono considerati zucchero C, isoglucosio C o sciroppo di inulina C.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la riduzione
del quantitativo garantito e eventualmente la sua revisione per la fissazione
del quantitativo garantito della campagna di commercializzazione successiva
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 11
1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente capitolo, una
quota A e una quota B a tutte le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio
e di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio le quali, durante la
campagna di commercializzazione 2000/01, disponevano di una quota A e di una
quota B.
2. Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1, sono fissati
i quantitativi di base seguenti:
1) Quantitativi di base A
Regioni | Quantitativi di base A per lo zucchero (1) | Quantitativi di base A per l'isoglucosio (2) | Quantitativi di base A per lo sciroppo di inulina (3) |
Danimarca | 325 000,0 | - | - |
Germania | 2 612 913,3 | 28643,3 | - |
Grecia | 288 6380 | 10 435,0 | - |
Spagna | 9570824 | 74 619,6 | - |
Francia (metropolitana) (2) | 2 506 4874 | 15 747,1 | 19 847,1 |
Francia (DOM) (2) | 463 872,0 | - | - |
Irlanda | 181 145,2 | - | - |
Italia | 13109039 | 16 432,1 | - |
Paesi Bassi | 684 1124 | 7 3646 | 65 519,4 |
Austria | 314 028,9 | - | - |
Portogallo (continentale) | 63 380,2 | 63 380,2 | - |
Portogallo (regione autonoma delle Azzorre) |
9048,2 | - | - |
Finlandia | 132 806,3 | 10 792,0 | - |
Svezia | 334784,2 | - | - |
Unione economica belga lussemburghese | 674 905,5 | 56 150,6 | 174 218,6 |
Regno Unito | 1 035 115,4 | 21 502,0 | - |
(1) In tonnellate di zucchero bianco. | |||
(2) In tonnellata di materia secca. | |||
(3) In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio. |
2) Quantitativi di base B
Regioni | Quantitativi di base B per lo zucchero (1) | Quantitativi di base B per l'isoglucosio (2) | Quantitativi di base B per lo sciroppo di inulina (3) |
Danimarca | 95 745,5 | - | - |
Germania | 803 982,2 | 6 745,5 | - |
Grecia | 28 863,8 | 2 457,5 | - |
Spagna | 39 878,5 | 7 959,4 | - |
Francia (metropolitana) (2) | 752 259,5 | 4 098,6 | 4 674,2 |
Francia (DOM) (2) | 46 372,5 | - | - |
Irlanda | 18 114,5 | - | - |
Italia | 246 539,3 | 3 869,8 | - |
Paesi Bassi | 180 447,1 | 1 734,5 | 15 430,5 |
Austria | 73 297,5 | - | - |
Portogallo (continentale) | 6 338,0 | 1 890,3 | - |
Portogallo (regione autonoma delle Azzorre) |
904,8 | - | - |
Finlandia | 13 280,4 | 1 079,7 | - |
Svezia | 33 478,0 | - | - |
Unione economica belga lussemburghese | 144 906,1 | 15 441,0 | 41 028,2 |
Regno Unito | 103 511,5 | 5 735,3 | - |
(1) In tonnellate di zucchero bianco. | |||
(2) In tonnellata di materia secca. | |||
(3) In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio. |
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafi 3-6, e dell'articolo
12, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio e di
sciroppo di inulina corrispondono a quelle loro assegnate dagli Stati membri
per la campagna di commercializzazione 2000/01 prima dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999,
adattate in funzione dei quantitativi di base fissati al paragrafo 2, secondo
il metodo descritto all'articolo 10, paragrafo 5.
4. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 12
1. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote A e di quote B
tra le imprese secondo le condizioni del presente articolo e prendendo in considerazione
gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole
o di canne da zucchero.
Il disposto del primo comma non si applica allo sciroppo di inulina.
2. Gli Stati membri possono ridurre la quota A e la quota B di ciascuna impresa
produttrice di zucchero o di isoglucosio, stabilite sul loro territorio, di
una quantità totale non superiore al 10 % della quota A o, secondo il caso,
della quota B determinate per ciascuna di esse conformemente all'articolo 11.
Il limite del 10 % di cui al primo comma non si applica in Italia, in Spagna
e nei dipartimenti francesi d'oltremare se i trasferimenti di quote sono effettuati
nel quadro di programmi di ristrutturazione del settore della barbabietola o
della canna da zucchero e del settore saccarifero nelle rispettive regioni,
nella misura necessaria alla realizzazione di tali programmi.
I programmi di ristrutturazione e le connesse misure attinenti alle quote A
e B sono immediatamente comunicati alla Commissione.
3. Gli Stati membri assegnano i quantitativi delle quote A e B oggetto della
riduzione, come tali, a una o più imprese stabilite, ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 2, nella stessa regione delle imprese alle quali è stata applicata
la riduzione, a prescindere dal fatto che le imprese riceventi dispongano o
meno di quote.
Tuttavia la Francia può ridurre di un quantitativo non eccedente complessivamente
30000 tonnellate di zucchero bianco le quote A, determinate conformemente all'articolo
11, delle imprese stabilite nei suoi dipartimenti d'oltremare e assegnare i
quantitativi detratti ad una o più imprese stabilite nel territorio metropolitano.
Le quote A di ciascuna delle suddette imprese non possono risultare inferiori,
dopo la riduzione, alla produzione media di zucchero ottenuta entro i limiti
delle rispettive quote e rilevata nel periodo che va dalla campagna saccarifera
1977/78 alla campagna 1979/80.
4. Le modalità relative alle modifiche delle quote, in particolare in caso di
fusioni o cessioni di imprese figurano nell'allegato IV.
5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 13
1. Salvo il paragrafo 2, lo zucchero C non riportato a norma dell'articolo 14,
l'isoglucosio C e lo sciroppo di inulina C non possono essere smerciati sul
mercato interno della Comunitàe devono essere esportati come tali anteriormente
al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di
cui trattasi.
Gli articoli 7, 27 e 33 non si applicano allo zucchero C, all'isoglucosio C
e allo sciroppo di inulina C.
2. A titolo eccezionale e nei limiti necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti
di zucchero della Comunità, si può decidere di applicare l'articolo 33 allo
zucchero C. In tal caso, si decide al tempo stesso che tutto il quantitativo
di zucchero C in causa può essere definitivamente smerciato sul mercato interno
senza riscossione dell'importo di cui al paragrafo 3.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Tali modalità prevedono, fra l'altro, la riscossione di un importo sullo zucchero
C, sull'isoglucosio C e sullo sciroppo di inulina C, la cui esportazione come
tali nei termini prescritti non sia stata comprovata ad una data da determinare.
Articolo 14
1. Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione
successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della
produzione di zucchero eccedente la quota A. Tale decisione è irrevocabile.
Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione
successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della
produzione di zucchero A e di zucchero B divenuta produzione di zucchero C dopo
l'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3-6. Questa decisione è parimenti
irrevocabile e non è soggetta all'eventuale limitazione di cui al paragrafo
4.
2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
- comunicano allo Stato membro interessato, anteriormente al 1o febbraio, i
quantitativi di zucchero da riportare,
- e si impegnano a immagazzinare i quantitativi da riportare per un periodo
di dodici mesi consecutivi, il cui inizio è da determinarsi.
Tuttavia, la data del 1o febbraio di cui al primo comma, primo trattino, è sostituita:
a) per le imprese stabilite in Spagna, dal 15 aprile, qualora si tratti di produzione
di zucchero di barbabietole e dal 20 giugno, qualora si tratti di produzione
di zucchero di canna;
b) per le imprese stabilite nel Regno Unito, dal 15 febbraio;
c) per le imprese stabilite nei dipartimenti francesi della Guadalupa e della
Martinica, dal 1o maggio.
Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione considerata
è inferiore a quella stimata alla data della decisione di riporto, anteriormente
al 1o agosto della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo
riportato può essere adattato con effetto retroattivo.
3. Qualora una regione della Comunitàsia colpita da calamità naturali come
siccità e inondazioni può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2, che il periodo di magazzinaggio obbligatorio di cui al paragrafo
2, primo comma, secondo trattino, sia ridotto per una quantità di zucchero che
consenta di assicurare l'approvvigionamento normale di tale regione.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere
una limitazione dei quantitativi di zucchero di cui è ammesso il riporto, sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Tali modalità prevedono in particolare la riscossione di un importo sul quantitativo
da immagazzinare, di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, che
è smerciato durante il periodo di magazzinaggio prescritto.
Articolo 15
1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata
quanto segue:
a) la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo
di inulina A e B della campagna in corso;
b) la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina
che saranno smerciati per il consumo interno della Comunitàdurante la campagna
in corso;
c) l'eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera
a) il quantitativo di cui alla lettera b);
d) la perdita media stimata o l'entrata media stimata per tonnellata di zucchero
destinata a soddisfare gli impegni all'esportazione a titolo della campagna
in corso.
La perdita media o l'entrata media è pari alla differenza tra il totale delle
restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni
all'esportazione suddetti;
e) la perdita complessiva stimata o l'entrata complessiva stimata, che si ottiene
moltiplicando l'eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per
l'entrata media di cui alla lettera d).
2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi da 3 a 6, prima della fine della campagna
di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente per le campagne
di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, quanto segue:
a) l'ecedenza esportabile determinata in funzione della produzione definitiva
di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, da un
lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina
smerciati per il consumo interno della Comunità, dall'altro;
b) la perdita media o l'entrata media per tonnellata di zucchero risultante
dalla totalità degli impegni all'esportazione di cui trattasi, determinata con
il sistema di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera d), secondo comma;
c) la perdita complessiva o l'entrata complessiva, che si ottiene moltiplicando
l'eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o l'entrata media di
cui alla lettera b);
d) la somma dei contributi alla produzione di base e dei contributi B riscossi.
La perdita complessiva stimata o l'entrata complessiva stimata di cui al paragrafo
1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di
cui alle lettere c) e d).
3. Qualora dagli importi constatati di cui al paragrafo 1, adeguati conformemente
al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, risulti una perdita
complessiva stimata, quest'ultima viene divisa per la produzione stimata di
zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna
in corso. L'importo che ne risulta è il contributo alla produzione di base che
i fabbricanti sono tenuti a versare sulle rispettive produzioni di zucchero
A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.
Tuttavia, tale contributo non può superare:
- per lo zucchero, un importo massimo pari al 2 % del prezzo d'intervento dello
zucchero bianco,
- per lo sciroppo di inulina, espresso in equivalente zucchero/isoglucosio mediante
applicazione del coefficiente 1,9, un importo massimo pari a quello applicabile
allo zucchero bianco,
- per l'isoglucosio, la parte del contributo alla produzione di base che resta
a carico dei fabbricanti di zucchero.
4. Qualora il massimale del contributo alla produzione di base non consenta
di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al paragrafo 3, primo
comma, il saldo restante viene diviso per la produzione stimata di zucchero
B, di isoglucosio B e di sciroppo di inulina B della campagna in corso. L'importo
che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo B sulle rispettive
produzioni di zucchero B, di isoglucosio B e di sciroppo di inulina B.
Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 5, tale contributo non può superare:
- per lo zucchero B, un importo massimo pari al 30 % del prezzo d'intervento
dello zucchero bianco,
- per lo sciroppo di inulina B, espresso in equivalente zucchero/isoglucosio
mediante l'applicazione del coefficiente 1,9, un importo massimo pari a quello
applicabile allo zucchero bianco B,
- per l'isoglucosio B, la parte del contributo B che resta a carico dei fabbricanti
di zucchero.
5. Qualora, sulla base delle constatazioni degli importi di cui al paragrafo
1, risulti che, a causa dei massimali del contributo alla produzione di base
e del contributo B fissati ai paragrafi 3 e 4, la perdita complessiva stimata
della campagna di commercializzazione in corso non può essere coperta dal gettito
di tali contributi, la percentuale massima di cui al paragrafo 4, primo trattino,
è riveduta nella misura necessaria per coprire detta perdita complessiva, senza
comunque superare il 37,5 %.
La percentuale massima riveduta del contributo B è fissata per la campagna di
commercializzazione in corso anteriormente al 15 settembre della campagna stessa.
Il prezzo minimo della barbabietola B, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera
b) è riveduto analogamente.
6. Ai fini del calcolo della perdita complessiva di cui al paragrafo 1, lettera
e) si tiene conto di tutte le perdite derivanti dalla concessione di restituzioni
alla produzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.
7. I contributi di cui al presente articolo sono riscossi dagli Stati membri.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle
indicate in appresso, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2:
- importi dei contributi da riscuotere,
- revisione della percentuale massima del contributo B,
- modifica del prezzo minimo della barbabietola B, corrispondente alla revisione
della percentuale massima del contributo B.
Articolo 16
1. Qualora, per una determinata campagna di commercializzazione, la perdita
complessiva constatata in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, non
sia completamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione della stessa
campagna, previa applicazione dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, viene riscosso
un contributo complementare dai fabbricanti, fatto salvo l'articolo 4, destinato
a coprire integralmente la parte della perdita complessiva non coperta da detto
gettito.
2. Il contributo complementare è determinato, per ciascuna impresa produttrice
di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina, applicando un coefficiente
da stabilire alla somma dovuta dall'impresa per i contributi alla produzione
della campagna di commercializzazione in causa. Tale coefficiente rappresenta,
per la Comunità, il rapporto fra la perdita complessiva constatata per tale
campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e
il gettito del contributo per la produzione di base e del contributo B dovuti
dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina a titolo
della stessa campagna, previa detrazione di una unità.
3. Il contributo complementare è versato dai fabbricanti anteriormente al 15
dicembre successivo alla campagna di commercializzazione per la quale è dovuto.
I fabbricanti di zucchero possono esigere, a seconda dei casi, dai venditori
di barbabietole o di canne da zucchero prodotte nella Comunità, il rimborso
di parte del contributo complementare versato. Il rimborso non può essere superiore
all'importo massimo della partecipazione dei venditori di barbabietole o di
canna al pagamento del contributo alla produzione di base e del contributo B
per la campagna di commercializzazione considerata, di cui all'articolo 15,
moltiplicato per il coefficiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Il rimborso di cui al secondo comma riguarda le barbabietole consegnate a titolo
della campagna di commercializzazione considerata. Le parti interessate possono
tuttavia convenire che il rimborso si effettui per le barbabietole consegnate
a titolo della campagna di commercializzazione successiva.
4. Per le constatazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, si tiene conto
del gettito del contributo complementare di cui al paragrafo 1.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il coefficiente
di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2.
Articolo 17
1. I fabbricanti di sciroppo di inulina possono esigere che i venditori del
prodotto agricolo di base, utilizzato per la fabbricazione dello sciroppo di
inulina, assumano a proprio carico una parte del contributo alla produzione
di base, del contributo B e del contributo complementare versato dai fabbricanti.
La quota a carico dei venditori non può superare quella a carico dei bieticoltori
per la campagna di commercializzazione in oggetto; detta quota è determinata
nell'ambito di accordi interprofessionali o contratti, in funzione dei prezzi
d'acquisto dei prodotti di base agricoli consegnati a titolo della stessa campagna
di commercializzazione.
2. Le eventuali modalità d'applicazione del paragrafo 11 sono adottate secondo
la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 18
1. Se, dopo l'applicazione degli articoli 15 e 16 alla campagna di commercializzazione
2000/01, si constata che la perdita complessiva effettiva di detta campagna:
a) non è coperta integralmente dal gettito del contributo alla produzione ed
eventualmente del contributo complementare, l'onere finanziario che ne risulta
viene aggiunto alla perdita complessiva stimata di cui all'articolo 15, paragrafo
1, lettera e), della campagna di commercializzazione in cui ha avuto luogo tale
constatazione;
b) è inferiore al gettito del contributo alla produzione ed eventualmente del
contributo complementare, un importo pari alla differenza viene, secondo i casi,
detratto dalla perdita complessiva stimata o aggiunto all'entrata complessiva
stimata, risultanti dall'applicazione dell'articolo 15 e dell'articolo 16 per
la campagna di commercializzazione in cui ha avuto luogo tale constatazione.
2. Se l'ammontare del contributo alla produzione di base è inferiore all'importo
massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, o se l'ammontare del contributo
B è inferiore al massimale di cui al paragrafo 4 di detto articolo, riveduto
all'occorrenza secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, i fabbricanti di
zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della
differenza tra il massimale del contributo in causa e l'ammontare del contributo
da riscuotere.
L'importo da pagare per tonnellata di barbabietole è fissato per la qualitàtipo.
A tale importo si applicano le maggiorazioni e le riduzioni di cui all'articolo
5.
3. I fabbricanti comunitari di zucchero possono esigere dai venditori di canna
prodotta nella Comunitàil rimborso del 60 % del contributo corrispondente ad
un quantitativo di zucchero soggetto al versamento del contributo.
4. Gli Stati membri si assicurano, sulla base dei dati forniti dai fabbricanti
di zucchero, che il pagamento delle barbabietole sia conforme alle disposizioni
comunitarie in materia.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 19
1. Nei contratti stipulati per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione
di zucchero si fa distinzione tra le barbabietole, a seconda che i quantitativi
di zucchero prodotti con tali barbabietole saranno:
a) zucchero della quota A;
b) zucchero della quota B;
c) zuccheri diversi da quelli delle quote A e B.
Per ciascuna impresa, i fabbricanti di zucchero comunicano allo Stato membro
nel cui territorio la stessa produce zucchero:
- i quantitativi di barbabietole di cui alla lettera a), per i quali hanno stipulato
contratti prima della semina, nonché il tenore di zucchero previsto come base
nel contratto,
- la resa corrispondente prevista.
Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), il fabbricante di zucchero
che non abbia stipulato, prima della semina, contratti per la fornitura di un
quantitativo di barbabietole corrispondente alla quota A al prezzo minimo delle
barbabietole A è obbligato a pagare almeno detto prezzo minimo per ciascun quantitativo
di barbabietole trasformato in zucchero nella sua impresa.
3. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali
possono derogare ai paragrafi 1 e 2.
4. Le norme generali relative all'applicazione del presente articolo sono stabilite
nell'allegato III.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo ed eventualmente i criteri
ai quali devono conformarsi i fabbricanti per la ripartizione, tra i venditori
di barbabietole, dei quantitativi di barbabietole per i quali devono essere
stipulati contratti prima della semina ai sensi del paragrafo 1, sono adottati
secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 20
1. può essere deciso che lo zucchero o l'isoglucosio destinati alla fabbricazione
di determinati prodotti non siano considerati come produzione ai sensi del presente
capitolo.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco
dei prodotti di cui al paragrafo 1, sono adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 21
1. I fabbricanti di zucchero possono acquistare barbabietole destinate a una
produzione di zucchero C o di zucchero di cui all'articolo 20 ad un prezzo inferiore
ai prezzi minimi delle barbabietole di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Per il quantitativo di barbabietole acquistato corrispondente al quantitativo
di zucchero:
- smerciato sul mercato interno a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, oppure
- riportato alla campagna di commercializzazione successiva a norma dell'articolo
14,
i fabbricanti di zucchero interessati adattano, se del caso, il prezzo d'acquisto
in modo da renderlo almeno pari al prezzo minimo delle barbabietole A.
3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
TITOLO II
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPITOLO 1
REGIME GENERALE
Articolo 22
1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettere a), b), c) d), f), g) e h), sono subordinate alla presentazione
di un titolo d'importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda,
a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunitàe salve le disposizioni
d'applicazione degli articoli 26 e 27 e dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 2820/98(19).
I titoli di importazione o di esportazione sono validi in tutta la Comunità.
Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca
l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo
e che, salvo forza maggiore, è incamerata in tutto o in parte se l'operazione
non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:
a) il regime previsto al paragrafo 1 può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera e);
b) sono stabiliti il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione
del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il
rilascio dei titoli.
Articolo 23
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui
all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, al fine di garantire l'approvvigionamento adeguato
del mercato comunitario mediante l'importazione da paesi terzi di zuccheri greggi
destinati ad essere raffinati, di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10,
e di melasso di cui al codice NC 1703, la Commissione, secondo la procedura
di cui all'articolo 42, paragrafo 2, può sospendere parzialmente o totalmente
l'applicazione dei dazi all'importazione per detti prodotti e stabilire le modalità
di tale sospensione.
La sospensione può essere applicata nel periodo in cui il prezzo sul mercato
mondiale, maggiorato del dazio all'importazione che figura nella tariffa doganale
comune:
- per lo zucchero greggio, supera il prezzo d'intervento per questo prodotto,
- per il melasso, supera il livello di prezzo corrispondente al prezzo di base
del melasso che, nella campagna saccarifera considerata, è stato utilizzato
per la determinazione delle entrate derivanti della vendita di melasso da parte
dei fabbricanti di zucchero ai fini della fissazione del prezzo di base della
barbabietola.
Articolo 24
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari
imputabili all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno
o più di tali prodotti all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale
comune è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale,
alle condizioni stabilite dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso
conformemente all'articolo 300 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di
perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto
all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione
addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunitàall'Organizzazione mondiale
del commercio.
I volumi limite, il cui superamento determina l'imposizione di un dazio all'importazione
addizionale, sono stabiliti segnatamente in base alle importazioni nella Comunitàrealizzate nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano
di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione
di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi
all'importazione cif della spedizione considerata.
A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi
rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato
comunitario d'importazione.
4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo
la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in
particolare:
a) la determinazione dei prodotti ai quali si applicano dazi all'importazione
addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1
in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 25
Per il melasso:
- il prezzo sul mercato mondiale di cui all'articolo 23, paragrafo 2,
e
- il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 24, paragrafo 3,
si applicano a una qualitàtipo.
La qualitàtipo può essere definita secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2.
Articolo 26
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in
virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay
Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità da adottarsi secondo la procedura
di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
2. Per la gestione dei contingenti si può applicare uno dei metodi seguenti
o una combinazione di tali metodi:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo
il principio "primo arrivato, primo servito"),
- metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti alla presentazione
delle domande (secondo il metodo detto dell'"esame simultaneo"),
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali
(secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.
Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, del fabbisogno
di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne
l'equilibrio, pur ispirandosi ai metodi applicati in passato ai contingenti
corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti
dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su
base annuale e, all'occorrenza, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono
il metodo di gestione da applicare e, se del caso:
a) comprendono disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine
del prodotto;
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà
di verificare le garanzie di cui alla lettera a);
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Articolo 27
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle
merci elencate nell'allegato V, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati
sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a)
e c) ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente
all'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi
nella Comunitàpuò essere coperta da una restituzione all'esportazione.
La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può essere superiore a
quella concessa per lo zucchero bianco.
2. può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h), come tali o sotto forma delle
merci elencate nell'allegato V.
L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca,
tenuto conto in particolare di quanto segue:
a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui al codice
NC 1702 30 91;
b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera d);
c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.
3. La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto
forma delle merci elencate nell'allegato V non può essere superiore a quella
applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
4. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati
con restituzione, si adotta il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato considerato,
che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili
e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della
Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;
b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto
conto delle esigenze di gestione;
c) che evita qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
5. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata
secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze
specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo
2. In particolare, tale fissazione può aver luogo come segue:
a) periodicamente;
b) mediante gara per i prodotti per cui tale procedura era prevista in passato.
Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere
modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro
o di propria iniziativa.
Le offerte presentate nell'ambito di una gara sono prese in considerazione soltanto
se è stata costituita una cauzione. Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata
in tutto o in parte se gli obblighi imposti ai partecipanti alla gara non sono
stati o sono stati solo parzialmente adempiuti.
Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 relative ai prodotti non denaturati
e esportati come tali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e
d), si applicano in via complementare.
6. Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità
di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari
ai fini dell'esportazione di merci trasformate nei paesi terzi e l'utilizzazione
dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
7. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione
è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.
8. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati
come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso
di restituzione differenziata, quello applicabile alla stessa data:
a) alla destinazione indicata sul titolo;
o
b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo.
In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla
destinazione indicata sul titolo.
Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità di cui al presente
paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.
9. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 8 possono essere estese ai prodotti di
cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato V,
secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
10. è possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 7 e 8 per i prodotti
di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni
di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo
2.
11. La restituzione è pagata su presentazione della prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità,
e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione
indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione,
fatto salvo il paragrafo 8, primo comma, lettera b). Tuttavia possono essere
previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui
all'articolo 42, paragrafo 2.
12. Per i prodotti non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera
a), esportati come tali è accordata una restituzione soltanto se:
a) sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità;
b) sono stati importati nella Comunitàconformemente all'articolo 35;
c) sono stati ottenuti da uno dei prodotti importati conformemente all'articolo
35.
13. Per i prodotti non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere
c) e d), esportati come tali, che non sono di origine comunitaria o che non
sono stati ottenuti da zuccheri importati nella Comunitàin virtù delle disposizioni
previste al paragrafo 12, lettera b), ovvero da prodotti di cui al paragrafo
12, lettera c), non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.
14. Il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi conformemente
all'articolo 300 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati
per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati.
15. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni
relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o
non utilizzati, nonché la modifica dell'allegato V, sono adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Tuttavia, le modalità relative
all'applicazione del paragrafo 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati
sotto forma di merci elencate nell'allegato V sono adottate secondo la procedura
di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.
Articolo 28
1. Il presente articolo si applica alla fissazione delle restituzioni per i
prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera a).
2. In caso di fissazione periodica per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera a):
a) le restituzioni sono fissate ogni due settimane.
Tuttavia, tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2 se si constata che nella Comunitànon esistono eccedenze di
zucchero da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non
si accordano restituzioni;
b) la fissazione della restituzione è effettuata tenuto conto della situazione
sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, ed in particolare
degli elementi seguenti:
- il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria
della Comunitào il prezzo d'intervento dello zucchero greggio valido nella
zona della Comunitàconsiderata rappresentativa per l'esportazione di tale zucchero,
- le spese di trasporto dello zucchero dalle zone di cui al primo trattino fino
ai porti o altri luoghi di esportazione fuori della Comunità,
- le spese commerciali, ed eventualmente di carico e scarico, di trasporto e
d'imballaggio connesse con la commercializzazione dello zucchero sul mercato
mondiale,
- i corsi o i prezzi constatati sul mercato mondiale dello zucchero,
- gli aspetti economici delle esportazioni previste,
- i limiti derivanti degli accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato.
3. In caso di fissazione mediante gara per i prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a):
a) la gara concerne l'importo della restituzione;
b) le autorità competenti degli Stati membri indicono la gara in forza di un
atto giuridico vincolante per tutti gli Stati membri, che ne fissa le condizioni.
Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite
nella Comunità;
c) le condizioni della gara comprendono un termine di presentazione delle offerte.
Entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine e sulla base
delle offerte ricevute, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2 l'importo massimo della restituzione per la gara in questione. Per
il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunitàin materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità
di smercio sul mercato mondiale nonché delle spese connesse all'esportazione
di zucchero.
Secondo la stessa procedura può essere fissato un quantitativo massimo;
d) nel caso in cui l'esportazione possa essere effettuata col beneficio di una
restituzione più bassa di quella che risulterebbe dal calcolo della differenza
tra i prezzi comunitari e i prezzi sul mercato mondiale e nel caso in cui per
l'esportazione sia prevista una destinazione particolare, le autorità competenti
di uno Stato membro possono essere invitate a indire una gara speciale le cui
condizioni prevedono:
- la possibilità di presentare offerte in qualsiasi momento fino alla chiusura
della gara,
- un importo massimo della restituzione, calcolato per l'esportazione in questione
sulla base delle necessità;
e) se l'importo della restituzione indicato in un'offerta:
- è superiore all'importo massimo fissato, le autorità competenti degli Stati
membri la respingono,
- non è superiore all'importo massimo, tali autorità fissano la restituzione
indicata nell'offerta.
4. Per lo zucchero greggio:
a) la restituzione è fissata per la qualitàtipo definita nell'allegato I;
b) la restituzione fissata periodicamente secondo il paragrafo 2, lettera a):
- non può superare il 92 % della restituzione fissata per lo stesso periodo
per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni
da fissare per lo zucchero candito,
- per ciascuna delle operazioni di esportazione di cui trattasi, è moltiplicata
per un coefficiente correttore determinato dividendo per 92 il rendimento dello
zucchero greggio esportato calcolato in conformità dell'allegato I;
c) l'importo massimo previsto al paragrafo 3, lettera c) nell'ambito di una
gara non può superare il 92 % dell'importo massimo fissato contemporaneamente
in virtù dello stesso paragrafo per lo zucchero bianco.
Articolo 29
1. Per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera c), la restituzione è fissata mensilmente tenuto conto
di quanto segue:
a) del prezzo del melasso preso in considerazione, per la campagna saccarifera
in questione, per calcolare le entrate derivanti dalla vendita di melasso da
parte dei fabbricanti di zucchero ai fini della fissazione del prezzo di base
della barbabietola;
b) dei prezzi e delle possibilità di smercio del melasso sul mercato della Comunità;
c) dei corsi o dei prezzi del melasso costatati sul mercato mondiale;
d) degli aspetti economici delle esportazioni previste.
Tuttavia tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2 se si constata che nella Comunitànon esistono eccedenze di
melasso da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non
si accordano restituzioni.
2. In circostanze particolari, per determinati quantitativi e per determinate
zone della Comunità, l'importo della restituzione può essere fissato mediante
gara. La gara concerne l'importo della restituzione.
Le autorità competenti degli Stati membri interessati indicono la gara in base
ad un'autorizzazione che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire
la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.
Articolo 30
1. Per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera d) è fissato mensilmente un importo di base della restituzione.
Tuttavia tale fissazione periodica può essere sospesa secondo la procedura di
cui all'articolo 42, paragrafo 2 se è sospesa la fissazione periodica della
restituzione per lo zucchero bianco esportato come tale. In tal caso non si
accordano restituzioni.
2. L'importo di base della restituzione prevista per i prodotti di cui al paragrafo
1, escluso il sorbosio, è pari ad un centesimo di un importo fissato tenuto
conto:
a) della differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido
nella zona più eccedentaria della Comunitànel mese per il quale è fissato l'importo
di base, e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale;
b) della necessità di stabilire un equilibrio tra:
- l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunitàai fini dell'esportazione
dei prodotti trasformati verso i paesi terzi,
- l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
3. Per il sorbosio, l'importo di base della restituzione è pari all'importo
di base della restituzione diminuito di un centesimo della restituzione alla
produzione in vigore.
4. L'applicazione dell'importo di base della restituzione può essere limitata
ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 31
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero, la Commissione, secondo la procedura di
cui all'articolo 42, paragrafo 2 può escludere totalmente o parzialmente il
ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 32
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento
si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura
combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria
risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa
doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata
in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono
vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure
di effetto equivalente.
Articolo 33
1. Qualora il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale superi il prezzo d'intervento,
può essere prevista l'applicazione di un prelievo all'esportazione dello zucchero.
Tale prelievo deve essere applicato qualora il prezzo cif dello zucchero bianco
o dello zucchero greggio sia superiore al prezzo d'intervento maggiorato del
10 %.
Il prelievo all'esportazione può essere determinato mediante gara. Tranne in
caso di gara il prelievo da percepire è quello applicabile alla data dell'esportazione.
2. Qualora il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia
superiore al prezzo d'intervento maggiorato del 10 %, il Consiglio, che delibera
su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo
37, paragrafo 2 del trattato, può decidere di concedere un aiuto all'importazione
del prodotto considerato.
Qualora si constati che:
a) l'approvvigionamento della Comunità;
o
b) l'approvvigionamento di una regione di consumo importante della Comunità,
non è più garantito dalle disponibilità comunitarie, il Consiglio, che delibera
su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo
37, paragrafo 2 del trattato, decide la concessione dell'aiuto all'importazione
e le relative condizioni di applicazione. Tali condizioni riguardano segnatamente
il quantitativo di zucchero bianco o greggio oggetto dell'aiuto, la durata per
cui quest'ultimo è concesso e, se del caso, le regioni di importazione.
3. Sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:
a) i prezzi cif di cui ai paragrafi 1 e 2;
b) i prelievi all'esportazione fissati mediante gara;
c) le altre modalità d'applicazione del presente articolo.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f), g)
e h) possono essere adottate disposizioni corrispondenti a quelle dei paragrafi
1 e 2 secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo, esclusi quelli
di cui al paragrafo 3, sono fissati dalla Commissione.
Articolo 34
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato
comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di
subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi
enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate
negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta turbativa o
minaccia di turbativa.
Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo
37, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del
presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono
prendere misure conservative.
2. Qualora si configuri la situazione descritta al paragrafo 1 la Commissione,
su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione
delle misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente
applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione
decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della
domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione,
entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio
si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare
o annullare tale misura.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano conformemente agli obblighi
che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo
2 del trattato.
CAPITOLO 2
REGIMI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI PREFERENZIALI
Articolo 35
Gli articoli 36, 37 e 38 si applicano allo zucchero di canna, in appresso denominato
"zucchero preferenziale", di cui al codice NC 1701, originario degli Stati indicati
nell'allegato VI ed importato nella Comunitàin forza:
a) del protocollo n. 3 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE;
b) dell'accordo tra la Comunitàeconomica europea e la Repubblica dell'India
sullo zucchero di canna.
Articolo 36
Quando gli organismi d'intervento o altri mandatari designati dalla Comunitàacquistano a prezzi garantiti zucchero preferenziale importato a norma delle
disposizioni citate all'articolo 35, la cui qualitàdifferisca dalla qualitàtipo, i prezzi garantiti vengono corretti applicando maggiorazioni o riduzioni.
Articolo 37
1. Allo zucchero preferenziale importato a norma delle disposizioni di cui all'articolo
35 non si applica alcun dazio all'importazione.
2. I divieti di cui all'articolo 32, paragrafo 2, sono inderogabili per lo zucchero
preferenziale.
Articolo 38
1. Per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene concesso,
a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento all'industria che raffina
lo zucchero greggio di canna preferenziale importato a tale scopo nella Comunitàa norma delle disposizioni di cui all'articolo 35.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere concesso solo nei limiti dei quantitativi
convenuti in virtù delle disposizioni citate all'articolo 35, raffinati in zucchero
bianco nelle raffinerie definite all'articolo 7, paragrafo 4. Per questa produzione
di zucchero bianco l'importo dell'aiuto è fissato a 0,10 EUR per 100 chilogrammi
di zucchero espresso in zucchero bianco.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 viene concesso un aiuto complementare
di base di 0,10 EUR per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco,
per la raffinazione, nelle raffinerie definite all'articolo 7, paragrafo 4,
di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare,
al fine di ripristinare l'equilibrio delle condizioni di prezzo tra questo zucchero
e lo zucchero preferenziale.
4. L'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare possono essere corretti, in
funzione dell'andamento della situazione economica nel settore dello zucchero,
in particolare dei margini di fabbricazione e di raffinazione.
5. In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, il regime
di aiuto di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo può essere esteso,
a condizioni da determinare, allo zucchero greggio di barbabietole raccolte
nella Comunitàe raffinato nelle raffinerie definite al predetto articolo 7.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le correzioni
di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2.
Articolo 39
1. Durante il periodo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e per l'adeguato
approvvigionamento delle raffinerie comunitarie definite all'articolo 7, paragrafo
4, viene riscosso un dazio ridotto, in appresso denominato "dazio speciale",
all'importazione dello zucchero greggio di canna originario degli Stati di cui
all'articolo 35 e di altri Stati, in appresso denominato "zucchero preferenziale
speciale", in forza degli accordi conclusi con questi Stati e alle condizioni
ivi previste, in particolare in materia di prezzo minimo d'acquisto per i raffinatori.
2. Fatto salvo il paragrafo 5, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 il
fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per campagna di commercializzazione,
espresso in zucchero bianco, delle industrie di raffinazione stabilite, ammonta:
>SPAZIO PER TABELLA>
3. Fatto salvo il paragrafo 5, sulla base di un bilancio comunitario previsionale
e esauriente di approvvigionamento in zucchero greggio stabilito per ciascuna
campagna di commercializzazione o parte di campagna sono determinati i quantitativi
di zucchero greggio di canna e di zucchero greggio di barbabietola raccolti
nella Comunità, con o senza distinzione di origine, disponibili per l'industria
di raffinazione. Tale bilancio può essere rivisto durante la campagna.
Ai fini di tale determinazione, i quantitativi di zucchero dei dipartimenti
francesi d'oltremare e di zucchero preferenziale destinati al consumo diretto
da prendere in considerazione in ciascun bilancio corrispondono a quelli registrati
nella campagna di commercializzazione 1994/95, previa detrazione del consumo
locale negli stessi dipartimenti previsto per la campagna in questione. Se dal
bilancio risulta che tali disponibilità sono insufficienti per soddisfare il
fabbisogno massimo fissato al paragrafo 2, sono adottate le misure necessarie
per permettere che i quantitativi mancanti vengano importati negli Stati membri
interessati come zucchero preferenziale speciale, secondo il regime di importazione
a dazio speciale previsto dagli accordi di cui al paragrafo 1.
4. Salvo forza maggiore, in caso di superamento del fabbisogno massimo presunto
per uno Stato membro, fissato al paragrafo 2 o, dopo revisione ai sensi del
paragrafo 5, un quantitativo equivalente al superamento è soggetto al pagamento
di un importo corrispondente al dazio pieno in vigore per la campagna considerata,
aumentato degli aiuti di cui all'articolo 38 ed eventualmente maggiorato del
dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna.
Tuttavia, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale greggio e in caso di
revisione ai sensi del paragrafo 5, i quantitativi che superano il fabbisogno
massimo presunto riveduto, nei limiti dei quantitativi fissati al paragrafo
2, possono essere venduti agli organismi d'intervento alle condizioni di cui
all'articolo 36, qualora non possano essere commercializzati nella Comunità.
5. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3-6, la somma dei fabbisogni
massimi presunti di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotta, per
la campagna di commercializzazione in questione, di una quantità pari alla somma
degli zuccheri preferenziali speciali necessari alla copertura del fabbisogno
massimo presunto, determinata alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente
articolo, previa applicazione della stessa percentuale di riduzione applicata
alla somma delle quantità di base A per lo zucchero della Comunitàa norma dell'articolo
10, paragrafo 5.
La riduzione dei fabbisogni massimi è ripartita tra gli Stati membri interessati,
in funzione della relazione esistente tra la quantità fissata per ciascun di
loro al paragrafo 2 e la somma delle quantità fissate nello stesso paragrafo.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle
relative all'attuazione e alla gestione degli accordi di cui al paragrafo 1,
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 40
Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 possono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare che il mercato dello zucchero subisca
turbative a seguito di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio
da una campagna di commercializzazione all'altra o durante una stessa campagna
di commercializzazione.
Articolo 41
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari
per l'applicazione del presente regolamento.
Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
Articolo 42
1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per lo
zucchero (in seguito denominato "il comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4,
paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 43
Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente,
su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
Articolo 44
Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunitàle merci
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fabbricate o ottenute da prodotti non contemplati
dall'articolo 23, paragrafo 2, né dall'articolo 24 del trattato.
Articolo 45
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87,
88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 46
1. L'Italia è autorizzata a concedere un aiuto di adattamento il cui importo
non può superare 5,43 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco ai produttori
di barbabietole da zucchero e, eventualmente, ai produttori di zucchero per
la produzione della quantità di zucchero corrispondente effettuata entro i limiti
delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero, per le regioni
seguenti: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria
e Sicilia.
2. L'Italia può tuttavia procedere, in funzione della campagna di commercializzazione
in causa, ad un adeguamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1, per quanto richiesto
dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore
dello zucchero attualmente in corso in dette regioni. Nell'applicazione degli
articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione valuta in particolare la conformità
di detti aiuti con i piani di ristrutturazione.
3. La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto di adattamento il cui importo
non può superare 7,25 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco ai produttori
di canna da zucchero situati nel suo territorio per la produzione della quantità
corrispondente di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna
impresa produttrice di zucchero ottenuto a partire dalla canna.
4. Il Portogallo è autorizzato a concedere un aiuto di adattamento il cui importo
non può superare 3,11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco ai produttori
di barbabietole da zucchero nel suo territorio continentale per la produzione
della quantità di zucchero corrispondente effettuata entro i limiti delle quote
A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.
5. La Finlandia è autorizzata a concedere un rimborso forfettario delle spese
di magazzinaggio dello zucchero C riportato conformemente all'articolo 14. Le
modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura
di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione le misure adottate
per ciascuna campagna di commercializzazione in applicazione dei paragrafi da
1 a 5.
7. Il presente articolo si applica per le campagne 2001/2002-2005/2006.
Articolo 47
1. Per quanto riguarda le attività agricole di cui al presente regolamento,
gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia
ambientale tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati,
nonché dei possibili effetti sull'ambiente. Tali misure sono stabilite in funzione
dei requisiti ambientali che tengono conto della situazione topografica e pedoclimatica
delle superfici considerate, della gestione delle acque da irrigazione e delle
rotazioni e tecniche colturali idonee a migliorare l'ambiente. Ove necessario,
gli Stati membri sostengono, nell'osservanza degli articoli 87, 88 e 89 del
trattato, i produttori agricoli nel settore dello zucchero attuando programmi
di ricerca per sviluppare metodi colturali più compatibili con l'ambiente e
divulgando i risultati di tali programmi di ricerca.
2. Gli Stati membri definiscono sanzioni idonee e commisurate alla gravità delle
conseguenze ecologiche della mancata osservanza dei requisiti ambientali di
cui al paragrafo 1.
3. Entro il 30 giugno 2002 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una
relazione sulla situazione ambientale della produzione agricola nel settore
dello zucchero e sull'incidenza delle misure nazionali adottate a norma dei
paragrafi 1 e 2.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 48
Il saldo risultante dall'applicazione del regime di compensazione delle spese
di magazzinaggio nel corso della campagna di commercializzazione 2000/2001 a
norma del regolamento (CE) n. 2038/1999 è accreditato o, per quanto di ragione,
addebitato al regime previsto dagli articoli 15 e 16 per la campagna di commercializzazione
2001/2002.
Per lo zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001 nel quadro del regime
di compensazione delle spese di magazzinaggio previsto dal regolamento (CE)
n. 2038/1999, ai fini della riscossione del contributo di magazzinaggio si considera
giorno di smercio il 30 giugno 2001.
Articolo 49
Sono abrogati i regolamenti (CE) n.2038/1999, (CEE) n.206/68, (CEE) n.431/68,
(CEE) n.447/68, (CEE) n.2049/69, (CEE) n.793/72, (CEE) n.741/75, (CEE) n.1358/77,
(CEE) n.1789/81, (CEE) n.193/82, (CEE) n.1010/86 e (CEE) n.2225/86.
I rinvii fatti ai regolamenti (CE) n.2038/1999, (CEE) n.206/68, (CEE) n.431/68,
(CEE) n.793/72, (CEE) n.741/75 e (CEE) n.193/82, si intendono fatti al presente
regolamento secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato VII.
Articolo 50
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione
può adottare le misure transitorie necessarie per garantire la transizione armoniosa
tra il regime in vigore nel corso della campagna 2000/2001 e il regime istituito
dal presente regolamento. Tali misure possono derogare alle disposizioni del
presente regolamento.
2. All'inizio del 2003 la Commissione, basandosi sugli studi da essa effettuati
per quanto riguarda la situazione del mercato, tutti gli aspetti del sistema
delle quote, i prezzi, le relazioni interprofessionali e una analisi dell'aumento
della concorrenza derivante dagli impegni internazionali dell'Unione europea,
presenta una relazione corredata all'occorrenza di proposte adeguate.
Articolo 51
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addí 19 giugno 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Winberg
(1) GU C 29 E 30.1.2001, pag.315.
(2) Parere formulato il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella GU).
(3) GU C 116 del 20.4.2001, pag.113.
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag.1.
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag.103.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag.23.
(7) GU L 252 del 25.9.1999, pag.1.
(8) Regolamento (CEE) n.206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce
disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti
l'acquisto di barbabietole (GU L 47 del 23.2.1968, pag.1).
(9) Regolamento (CEE) n.431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina
la qualitàtipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera
della Comunitàper il calcolo dei prezzi CIF nel settore dello zucchero (GU
L 89 del 10.4.1968, pag. 3).
(10) Regolamento (CEE) n.447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce
le norme generali in materia di interventi mediante acquisti nel settore dello
zucchero (GU L 91 del 12.4.1968, pag.5), regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n.1359/77 (GU L 156 del 25.6.1977, pag.7).
(11) Regolamento (CEE) n.2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce
le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione
animale (GU L 263 del 21.10.1969, pag.1).
(12) Regolamento (CEE) n.793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa
la qualitàtipo dello zucchero bianco (GU L 94 del 21.4.1972, pag.1).
(13) Regolamento (CEE) n.741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce
norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero (GU L
74 del 22.3.1975, pag.2).
(14) Regolamento (CEE) n.1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce
le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore
dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n.750/68 (GU L 156 del 25.6.1977,
pag. 4).
(15) Regolamento (CEE) n.1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce
le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero
(GU L 177 dell'1.7.1981, pag.39), regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n.725/97 (GU L 108 del 25.4.1997, pag.13).
(16) Regolamento (CEE) n.193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta
le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero
(GU L 21 del 29.1.1982, pag.3).
(17) Regolamento (CEE) n.1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce
le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti
del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (GU L 94 del 9.4.1986,
pag.9).
(18) Regolamento (CEE) n.2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce
misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare
e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale
(GU L 194 del 17.7.1986, pag.7).
(19) GU L 357 del 30.12.1998. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 416/2001 (GU L 60 dell'1.3.2001, pag.43).
ALLEGATO I
Punto I
QUALITà TIPO DELLO ZUCCHERO BIANCO
1. Lo zucchero bianco della qualitàtipo possiede le seguenti caratteristiche:
a) qualitàsana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea,
facilmente scorrevole;
b) polarizzazione minima: 99,7°;
c) umidità massima: 0,06 %;
d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;
e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente
22, né:
- 15 per il tenore di ceneri,
- 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la
tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato
"metodo Brunswick",
- 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International
Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo
Icumsa".
2. Si ha un punto:
a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa
a 28° Brix;
b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;
c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il
metodo Icumsa.
3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono
identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel
quadro delle misure d'intervento.
Punto II
QUALITà TIPO DELLO ZUCCHERO GREGGIO
1. Lo zucchero greggio della qualitàtipo è uno zucchero che ha un rendimento
del 92%.
2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo
dal suo grado di polarizzazione:
a) la percentuale del suo tenore di ceneri moltiplicata per quattro;
b) la percentuale del suo tenore di zucchero invertito moltiplicata per due;
c) un'unità.
3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo
di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.
ALLEGATO II
QUALITà TIPO DELLE BARBABIETOLE
Le barbabietole della qualitàtipo possiedono le seguenti caratteristiche:
a) qualitàsana, leale e mercantile;
b) tenore di zucchero del 16% all'atto del ricevimento.
ALLEGATO III
CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE
Punto I
A norma del presente allegato si intende per:
1) Parti contraenti:
a) il fabbricante di zucchero, in appresso denominato "fabbricante";
b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato "venditore".
2) Contratto: il contratto stipulato tra il venditore e il fabbricante per la
fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione dello zucchero.
3) Accordo interprofessionale:
a) l'accordo stipulato a livello comunitario tra un'unione di organizzazioni
nazionali di fabbricanti e un'unione di organizzazioni nazionali di venditori,
prima della conclusione dei contratti;
b) l'accordo stipulato, prima della conclusione dei contratti, dai fabbricanti
o da un'organizzazione di fabbricanti riconosciuta dallo Stato membro interessato,
da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori ugualmente riconosciuta
dallo Stato membro interessato;
c) le disposizioni del diritto delle società o del diritto delle cooperative,
nella misura in cui disciplinano la fornitura delle barbabietole da zucchero
da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di
zucchero;
d) in mancanza di un accordo conforme alla lettera a) e di un accordo conforme
alla lettera b), gli accordi intervenuti prima della conclusione dei contratti
tra il fabbricante e i venditori, se i venditori che accettano l'accordo forniscono
almeno il 60% del totale delle barbabietole acquistate dal fabbricante per la
fabbricazione di zucchero in uno o più zuccherifici.
Punto II
1. Il contratto è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di
barbabietole.
2. Il contratto precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo
supplementare di barbabietole.
Punto III
1. Le disposizioni del presente punto sono valide soltanto in caso di applicazione
dell'articolo 19 del presente regolamento.
2. Per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in
limine, del presente regolamento, sono indicati nel contratto i prezzi d'acquisto
che, per i quantitativi di cui alle lettere a) e b), non possono essere inferiori
al prezzo minimo delle barbabietole di cui all'articolo 4 del regolamento stesso,
in vigore nella zona produttrice in questione.
3. Il contratto specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero.
Esso contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di
zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono
convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel
contratto.
La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di
zucchero.
4. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per
la fornitura di barbabietole rispondenti alle condizioni di cui all'articolo
19, paragrafo 1, in limine, e alla lettera a), del presente regolamento, tutte
le sue forniture, convertite a norma del precedente paragrafo 3, sono considerate
forniture ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, in limine, e alla lettera
a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto.
5. Il fabbricante che, utilizzando le barbabietole per le quali aveva stipulato
contratti prima della semina a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, in limine,
e alla lettera a), del presente regolamento, produca un quantitativo di zucchero
inferiore alla sua quota di base, è tenuto a suddividere il quantitativo di
barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino
a concorrenza della quota di base, tra i venditori con cui prima della semina
aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 19, paragrafo
1 in limine, e alle lettere a) e b).
Un accordo interprofessionale può derogare a questa disposizione.
6. In nessun caso il fabbricante può esigere dal venditore il rimborso del contributo
alla produzione per le barbabietole da questo fornite in base ad un contratto
di fornitura stipulato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 in limine, e alla
lettera a), del presente regolamento.
Punto IV
1. Il contratto prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento
delle consegne di barbabietole.
2. Tali disposizioni sono quelle in vigore durante la campagna 2000/2001, tenuto
conto del livello della produzione effettiva; un accordo interprofessionale
può derogare a tali disposizioni.
Punto V
1. Il contratto indica i centri di raccolta delle barbabietole.
2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto con il fabbricante
per la campagna 2000/2001, sono validi i centri di raccolta convenuti per le
consegne da effettuarsi durante detta campagna; un accordo interprofessionale
può derogare alla presente disposizione.
3. Il contratto prevede che le spese di trasporto dai centri di raccolta siano
a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli
usi locali in vigore prima della campagna saccarifera 2001/2002.
4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo,
nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio,
il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto
e ne determina la percentuale o gli importi.
Punto VI
1. Il contratto fissa i luoghi di ricevimento delle barbabietole.
2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto con il fabbricante
per la campagna 2000/01, sono validi i luoghi di ricevimento convenuti per le
consegne da effettuarsi durante detta campagna; un accordo interprofessionale
può derogare alla presente disposizione.
Punto VII
1. Il contratto prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato
secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto
del ricevimento.
2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo
dei campioni.
In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale
diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle
barbabietole e il prelievo dei campioni.
Punto VIII
Il contratto prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del
tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:
a) in comune dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori
di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;
b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei
produttori di barbabietole;
c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato
dallo Stato membro interessato, se il venditore assume a proprio carico le spese
di controllo;
d) dal fabbricante, ove ciò fosse previsto da norme o usi locali in vigore prima
della campagna saccarifera 2000/2001.
Punto IX
1. Il contratto prevede il pagamento di un supplemento di prezzo al venditore
se:
a) al momento della transizione da una campagna saccarifera all'altra interviene
un aumento del prezzo della barbabietola e
b) l'aumento del prezzo d'intervento dello zucchero conseguente all'aumento
del prezzo della barbabietola non è compensato con le scorte esistenti al momento
della transizione.
Il supplemento di prezzo è calcolato per 100 kg di zucchero bianco applicando
all'aumento di cui al primo comma, lettera b), un coefficiente pari al rapporto
tra:
- i quantitativi di zucchero prodotti nell'ambito delle quote A e B che non
sono stati oggetto di un riporto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento
e che si trovano in giacenza al momento della transizione
e
- i quantitativi di zucchero che sono stati prodotti dal fabbricante durante
la campagna saccarifera trascorsa, nell'ambito delle sue quote A e B, e che
non sono stati oggetto di un riporto ai sensi dell'articolo 14 del presente
regolamento.
2. Un accordo interprofessionale può derogare alle disposizioni del punto 1.
Il contratto menziona la possibilità di tale deroga.
Punto X
1. Il contratto prevede uno o più degli obblighi sottoindicati per il fabbricante,
per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite; quando frazioni di tale
quantitativo devono subire trattamenti differenti, il contratto prevede più
obblighi:
a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche
ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;
b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste
polpe, essiccate, oppure essiccate e melassate;
c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe essiccate; in
questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese
di essiccazione;
d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità
di valorizzazione delle polpe.
2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe,
uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Punto XI
1. I contratti fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del
saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.
2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna 2000/2001;
un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.
Punto XII
Quando un contratto precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto
del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni
e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.
Punto XIII
1. L'accordo interprofessionale di cui al punto I, paragrafo 3, lettera b),
prevede una clausola di arbitraggio.
2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa
le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento,
o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono
essere in contrasto con quelle del presente allegato.
3. Tali accordi interprofessionali possono prevedere, in particolare:
a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole
che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione
di zucchero entro i limiti della quota A;
b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 5;
c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 3;
d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà
di barbabietole da produrre;
e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;
f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante,
prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;
g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;
h) indicazioni riguardanti:
- la parte delle polpe di cui al punto X, paragrafo 1, lettera b),
- le spese di cui al punto X, paragrafo 1, lettera c),
- la compensazione di cui al punto X, paragrafo 1, lettera d);
i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;
j) norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale
differenza tra il prezzo d'intervento e il prezzo effettivo di vendita dello
zucchero.
Punto XIV
In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione
tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di
acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti
della quota di base, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la
ripartizione.
Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente
barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui
beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.
ALLEGATO IV
MODALITà PER I TRASFERIMENTI DELLE QUOTE TRA IMPRESE
Punto I
Gli Stati membri prendono le misure che ritengono necessarie per tener conto
degli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canne in
caso di assegnazione delle quote a un'impresa produttrice di zucchero che ha
più stabilimenti.
Punto II
1. In caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in
caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote A e B sono
modificate come segue, salvo restando il paragrafo 2:
a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna
all'impresa che risulta dalla fusione una quota A e una quota B rispettivamente
pari alla somma delle quote A e alla somma delle quote B assegnate, prima della
fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;
b) in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro
assegna all'impresa cessionaria la quota A e la quota B dell'impresa ceduta
per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione
avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da
ciascuna di esse;
c) in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato
membro diminuisce la quota A e la quota B dell'impresa che trasferisce la proprietà
dello stabilimento e aumenta la quota A e la quota B dell'impresa o delle imprese
produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento in questione, in proporzione
ai quantitativi di produzione assorbiti.
2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne direttamente interessati
da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler
consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero
che non partecipa alle operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione
in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale
tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.
3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate
dal paragrafo 1:
a) di un'impresa produttrice di zucchero;
b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;
lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più
imprese produttrici di zucchero.
Esso può egualmente, nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una
parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare
le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero,
assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne
da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.
4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 19, paragrafo 3,
del presente regolamento, lo Stato membro in causa può chiedere ai produttori
di barbabietole ed ai fabbricanti di zucchero a cui si applica tale deroga di
prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari in vista
dell'eventuale applicazione, da parte di tale Stato membro, dei paragrafi 2
e 3.
5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice
di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto
tale stabilimento e attribuire la parte detratta delle quote all'impresa che
lo prende in affitto per la produzione di zucchero.
Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione
di cui al punto V, lettera d), l'adeguamento delle quote effettuato a norma
delle disposizioni del primo comma è annullato dallo Stato membro retroattivamente
alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi
di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.
6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare
gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori
di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle
autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una
o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o
più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione
assorbiti.
7. Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie
di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero
in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole
interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità
od una parte delle quote ad una o più altre imprese per la produzione di zucchero.
Punto III
In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio, di cessione
di uno stabilimento produttore di isoglucosio e di cessazione di attività di
un'impresa o di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di isoglucosio,
lo Stato membro può assegnare le relative quote per la produzione d'isoglucosio
a una o più imprese che detengano o no una quota di produzione.
Punto IV
Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto
se:
a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate
e
b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura
dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione
dello zucchero
e
c) tali misure riguardano imprese stabilite in una stessa regione ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 2, del presente regolamento.
Punto V
A norma del presente allegato si intende per:
a) fusione di imprese: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;
b) cessione di un'impresa: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio
di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;
c) cessione di uno stabilimento: il trasferimento della proprietà di un'unità
tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto
considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione
dell'impresa che trasferisce la proprietà;
d) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica
che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero,
ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di
commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre
fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nella
stessa regione in cui si trova lo stabilimento, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo
2, del presente regolamento, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa
che prende in affitto lo stabilimento può essere considerata per tutta la sua
produzione come un'unica impresa che produce zucchero.
Punto VI
Le misure di cui ai punti II e III producono effetti se la cessazione dell'attività
dell'impresa o dello stabilimento, la fusione o la cessione avvengono:
a) tra il 1o luglio e il 31 gennaio dell'anno successivo, per la campagna di
commercializzazione in corso;
b) tra il 1o febbraio e il 30 giugno di uno stesso anno, per la campagna di
commercializzazione successiva.
Punto VII
Lo Stato membro che applichi l'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento
assegna le quote modificate anteriormente al 1o marzo, affinché siano applicate
nella campagna di commercializzazione successiva.
Punto VIII
In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla
Commissione le quote A e B modificate, al più tardi quindici giorni dopo la
scadenza dei termini di cui al punto VI.
Punto IX
Per i trasferimenti di quote in Italia, in Spagna e nei dipartimenti francesi
d'oltremare nel contesto dei programmi di ristrutturazione di cui all'articolo
12, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, si può considerare
come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero
collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale e responsabili
in solido degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, segnatamente
nei confronti dei produttori di barbabietole o dei produttori di canne.
ALLEGATO V
si veda allegato B Reg. Ce 1520/00
ALLEGATO VI
STATI, PAESI E TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 35
Barbados
Belize
Côte d'Ivoire
Figi
Giamaica
Guyana
India
Kenia
Madagascar
Malawi
Maurizio
Repubblica popolare del Congo
St. Kitts-Nevis-Anguilla
Suriname
Swaziland
Tanzania
Trinidad e Tobago
Uganda
Zambia
Zimbabwe
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA