Tutti i prodotti ammessi alla restituzione sono ad aliquota differenziata.

A corredo dell'istanza di restituzione deve essere prodotta una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento doganale di importazione come previsto dall'art.17 del Reg. Ce 612/2009. Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione, per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo agrex obbligatorio ai sensi del Reg. CE 1178/2010, tranne nei casi previsti dall’art. 4 del Reg. CE 612/09 - quali le destinazioni previste dagli articoli 33,37,41,42 e 43 par. 1 dello stesso regolamento e quando il quantitativo è pari o inferiore a quello indicato nell’allegato II del Reg. CE 376/08. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. CE 612/09). In tal senso si veda la Circolare n 20252 del 3 agosto 2000.

Gli esportatori possono richiedere entro 2 giorni successivi all'esportazione, per i prodotti con Nc 010511, 010512 e 010519, il rilascio di un titolo export a posteriori, ai fini della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data di accettazione della relativa bolletta.

Sul titolo, al campo 22, viene riportato il numero della bolletta per la quale è rilasciato il titolo e il relativo quantitativo ammesso alla restituzione.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo non ha diritto alla restituzione.

Si fa infine presente che sono in vigore misure speciali che derogano ad alcuni dei termini previste dalla normativa in materia di restituzioni, relativamente ai titoli export rilasciati a fronte di esportazioni destinate verso la Russia (Reg. Ce 2234/98 e successive modifiche, pubblicato sulla GUCE n° 291 del 30.10.98).

Ai sensi dell'articolo 12 del Reg. CE 612/09, il prodotto esportato deve essere di origine comunitaria, perchè interamente ottenuto nella comunità o per trasformazione sostanziale ai sensi dell'art.24 C.D.C.

A decorrere dal 2004 per i prodotti identificati con la voce NC 0207 la restituzione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti in materia di bollo sanitario previsti dai Reg. CE 852/04 e 853/04. Le eventuali difformità dovranno essere segnalate al SAISA per l'applicazione della sanzione ex art. 48 del Reg.CE 612/09. Il riferimento alla bollatura sanitaria dovrà essere apposto sul verbale di controllo fisico.