5.1. Procedura normale

L'autorizzazione viene concessa solo alla persona che esegue o ordina l'operazione di perfezionamento. Ciò significa che deve essere presentata una domanda scritta alle autorità doganali designate dallo Stato membro nel quale sarà eseguita tale operazione. La domanda in questione dev'essere conforme al modello riprodotto nell'allegato 67 delle disposizioni di applicazione, e indicare:

  • nome o ragione sociale del richiedente;
  • nome o ragione sociale dell'operatore;
  • sistema richiesto (sospensione o rimborso);
  • tipo di autorizzazione richiesto (nuova autorizzazione, autorizzazione successiva, autorizzazione unica, rinnovo o modifica di un'autorizzazione esistente);
  • merci destinate a subire l'operazione di perfezionamento e giustificazione della domanda (designazione, codice di nomenclatura combinata, quantità prevista, valore, qualità, origine, giustificazione economica;
  • prodotti compensatori ed esportazione prevista (designazione, codice di nomenclatura combinata, prodotti compensatori principali, esportazione prevista);

modalità particolari previste:

  • compensazione per equivalenza (designazione delle merci equivalenti, codice NC, qualità commerciale, caratteristiche tecniche e coincidenza o meno dello stadio di lavorazione);
  • esportazione anticipata (importatore autorizzato a vincolare le merci a regime);
  • traffico triangolare (importatore autorizzato a vincolare le merci al regime);
  • tasso di rendimento;
  • natura dell'operazione di perfezionamento;
  • tempo previsto per l'operazione di perfezionamento, lo smercio, l'approvvigionamento e il trasporto;
  • metodo suggerito per l'individuazione delle merci di importazione nei prodotti compensatori;
  • suggerimento degli uffici doganali di controllo, di vincolo e di appuramento;
  • durata prevista dell'autorizzazione;
  • controlli particolari;
  • trasferimenti particolari;
  • procedure semplificate;
  • durata prevista dell'autorizzazione;
  • riferimento ad autorizzazioni precedenti.

Le principali condizioni cui è subordinata la concessione dell'autorizzazione sono le seguenti.

Il richiedente deve essere stabilito nella Comunità (tale condizione non si applica per le importazioni prive di carattere cornmerciale).

Le merci di importazione devono poter essere individuate nei prodotti compensatori (se vengono impiegate merci equivalenti, deve essere possibile verificare il rispetto delle condizioni relative a questa modalità).

Il regime di perfezionamento attivo deve creare le condizioni più favorevoli per l'esportazione dei prodotti compensatori e non deve recare pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche).

Per quanto riguarda quest'ultima condizione, si possono ipotizzare diverse situazioni: ad esempio, le merci in questione possono non essere prodotte nella Comunità o non essere disponibili in quantità sufficiente. Il richiedente indica nella domanda quali tra le condizioni economiche ritiene rispettate.

Se le autorità doganali, ricevuta la domanda, ritengono che siano rispettate le condizioni di cui sopra, emettono un’autorizzazione valida a partire dal giorno dell’emissione. Può essere inoltre concessa un’autorizzazione retroattiva che, tuttavia, non può risalire oltre il momento di presentazione della domanda. In casi eccezionali e a particolari condizioni, può essere rilasciata un’autorizzazione la cui efficacia retroattiva può essere estesa non oltre un anno prima dalla data di presentazione della domanda. Tale autorizzazione contiene solitamente le stesse informazioni della domanda.

5.2. Autorizzazione unica

Quando si preveda di effettuare operazioni di perfezionamento successive in diversi Stati membri, si può richiedere una autorizzazione unica, valida per tutta la Comunità. In tal caso, si presenta una domanda di autorizzazione presso le autorità dello Stato membro nel quale avviene la prima di tali operazioni, e, qualora l'importazione abbia luogo prima dell'esportazione da un altro Stato membro dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti (IM/EX), si può utilizzare il bollettino d'informazione INF 9, purché non siano stati concordati fra i diversi uffici doganali interessati dei metodi di controllo più adatti.

5.3. Procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione

L’autorizzazione può essere concessa per procedura semplificata di rilascio, solo quando non ci si avvalga della compensazione per equivalenza. Essa è applicabile a tutte le merci che non sono ricomprese nell’allegato 73 (elenco merci sensibili). Inoltre tale procedura è applicabile nelle seguenti ipotesi (anche se si tratta di merci sensibili): quando si tratti di lavorazioni per conto, di operazioni relative a merci prive di natura commerciale, di riparazioni, di manipolazioni usuali, di merci di importazione di un valore inferiore a 150.000 euro, in caso di trasformazione di frumento (grano) duro in paste alimentari, ecc..

Nell'ambito della procedura semplificata, la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime costituisce contemporaneamente la domanda di autorizzazione. Ai fini del controllo doganale, tuttavia, tale dichiarazione deve essere accompagnata da un documento contenente le informazioni seguenti:

  • nome o ragione sociale e indirizzo del richiedente;
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore;
  • natura dell'operazione di perfezionamento;
  • descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi di identificazione;
  • tasso di rendimento previsto;
  • termine di riesportazione previsto;
  • luogo in cui ci si propone di effettuare l'operazione di perfezionamento;
  • ufficio di appuramento.

L'autorizzazione è costituita dall'accettazione di tale dichiarazione, accompagnata dal documento suddetto. Pertanto, nell'ambito della procedura di autorizzazione semplificata, è sufficiente vincolare le merci di importazione al regime e compilare un semplice documento: se tale dichiarazione/domanda viene accettata dalle autorità doganali, essa stessa costituisce l'autorizzazione. La dichiarazione in questione può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale a concedere l'autorizzazione con la procedura semplificata.

Lo stesso ufficio doganale che autorizza il regime con l'accettazione della dichiarazione di vincolo, svolge anche le funzioni di ufficio doganale di controllo e di appuramento.

5.4. Ripartizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in Italia

L'individuazione degli uffici competenti per il rilascio delle autorizzazioni è lasciata dalla regolamentazione comunitaria alla normativa nazionale, nel rispetto dell'organizzazione amministrativa propria di ciascuno Stato Membro.

Per quanto riguarda l’Italia, a seguito del decentramento effettuato con determinazione direttoriale prot. n.1249/UD del 18.07.01, al rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo è abilitata la dogana territorialmente competente in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di perfezionamento, o la prima di tali operazioni in caso di lavorazioni successive. Tale competenza resta ferma anche in caso di richiesta delle modalità dell’equivalenza, esportazione anticipata e traffico triangolare.

Nel caso in cui sia richiesta nell’ambito del regime di perfezionamento attivo un’Autorizzazione unica, la competenza al rilascio dell’autorizzazione è avocata alla struttura centrale di vertice dell’Agenzia delle Dogane, Direzione centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio regimi doganali e fiscali.

5.5. Condizioni economiche

Di seguito vengono elencate le condizioni economiche che permettono di accedere al regime di perfezionamento attivo e il relativo codice da indicare nella domanda (allegato 70 delle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario).

Almeno una delle condizioni economiche deve essere rispettata.

Condizioni economiche per l'accesso al regime di perfezionamento attivo e relativo codice

Condizioni economiche

Codice

La non disponibilità di merci prodotte nella Comunità e aventi il medesimo codice NC a otto cifre, la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione a cui si fa riferimento nella domanda

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Sebbene disponibili, le merci comparabili non possono essere impiegate perché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale proposta

11

Le merci comparabili non sono conformi ai requisiti espressamente richiesti dall’acquirente dei prodotti compensatori nel paese terzo, oppure questi ultimi devono essere ottenuti da merci di importazione per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale

12

Si tratta di:

  1. operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
  2. operazioni effettuate nell’ambito di un contratto di lavorazione per conto;
  3. operazioni consistenti in manipolazioni usuali;
  4. riparazioni;
  5. operazioni di trasformazione su prodotti compensatori ottenuti nell’ambito di una precedente autorizzazione di perfezionamento attivo, il cui rilascio è stato oggetto di esame delle condizioni economiche;
  6. operazioni di trasformazione di frumento (grano) duro (CNC 1001 10 00) in paste alimentari (CNC 1902 11 00 e 1902 19);
  7. operazioni concernenti merci il cui valore, per codice NC di otto cifre, da importare, non eccede per ogni richiedente e per ogni anno civile, l’importo di 150.000 euro per le merci contenute nell’allegato 73, o 500.000 euro per le altre merci;
  8. merci d’importazione di cui alla sezione A dell’allegato 73 quando il richiedente presenta un documento, certificato P.A., rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che permetta il vincolo al regime di tali merci nella quantità determinata sul certificato;
  9. operazioni di costruzione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di satelliti o parti di essi.

30

Il richiedente ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte per ragioni diverse da quelle contemplate dai codici precedenti. Queste ragioni sono indicate nella domanda

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