L'articolo 230 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n.827 del 23.5.1924), come modificato per effetto del D.P.R n.355/2000, prevede che le sezioni di tesoreria e gli agenti della riscossione non possano più accettare gli assegni circolari quale strumento di pagamento.

Successivamente, l'articolo 1 comma 119 della Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), onde consentire l'utilizzo del bonifico quale strumento di pagamento o di deposito dei diritti doganali, ha autorizzato l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso Banca d'Italia ed ha demandato ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modalità di riversamento dei diritti all'Erario o agli altri enti beneficiari.

Il decreto in parola, in vigore dal 5 Febbraio 2010, stabilisce che:

  • gli importi versati a titolo di pagamento dei diritti doganali o altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, effettuati mediante bonifico bancario o postale, affluiscano all'apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato, intestata all'Agenzia;
  • l'Agenzia, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, emani le istruzioni operative per i soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Nel 2011 Banca d'Italia ha aperto il conto su cui far confluire i pagamenti degli operatori e l'Agenzia ha avviato dal 15 novembre 2011, di concerto con gli operatori economici e Banca d'Italia, una fase di sperimentazione operativa delle nuove procedure di pagamento.

In esito a tale fase sono state recepite le richieste degli operatori volte a  rendere maggiormente fruibili le applicazioni realizzate e a velocizzare il flusso procedurale.

A partire dal 23 settembre 2013 viene avviata la seconda fase della sperimentazione operativa con il coinvolgimento di un numero crescente di operatori, in vista dell'estensione delle procedure su tutto il territorio nazionale.