Come riscuotere
Modalità di verifica delle ricevute di partecipazione e riscossione delle vincite
Verifica delle ricevute di partecipazione: La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce, a seguito di avvenuta verifica, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, l’eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione mentre il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.
Vincite fino a 3.000,00 Euro: : I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, il pagamento del premio in contanti. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è collegato.
Vincite superiori a 3.000,00 Euro: I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi predisposti dal concessionario per la verifica della ricevuta di partecipazione. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
Riferimenti normativi per l'approfondimento della materia:
D.M. 19 giugno 2003, n. 179 (94.65 KB) - Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n. 166), e sue successive modificazioni.