La distribuzione dei tabacchi lavorati sul territorio nazionale è curata dai depositari autorizzati che, attraverso i propri Depositi Fiscali, riforniscono le rivendite di generi di monopolio di prodotti provenienti dai produttori/fornitori.

I Depositi Fiscali sono autorizzati a detenere i prodotti del tabacco in sospensione di imposta e sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico del magazzino su un apposito registro contabile, nonché a rendicontare periodicamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tali movimenti.

Modalità di apertura

Il soggetto che intende istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati presenta, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli- Direzione Tabacchi una istanza conforme al modello pubblicato nella presente sezione, recante:

  • la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
  • le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale;
  • il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito fiscale;
  • le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;
  • le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico che si intendono detenere nell'impianto;
  • la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell'impianto.

Alla domanda deve essere allegata:

  • la planimetria dell'impianto da adibire a deposito fiscale evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal rappresentante legale della società ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

I depositari autorizzati sono tenuti a prestare:

  • idonea cauzione a garanzia delle accise gravanti sui tabacchi lavorati detenuti nel deposito fiscale, ai sensi della dell’art. 5 D.M. 22 febbraio 1999 n. 67
  • idonea cauzione, a garanzia dell’accisa per la circolazione, in tutto il territorio UE, dei tabacchi lavorati in regime sospensivo ai sensi dell’art. 6 , comma 4 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

La cauzione può essere prestata con:

  • fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito;
  • polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e operanti nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
  • effettuando un deposito di contanti o di titoli di Stato presso una Ragioneria territoriale dello Stato.

La cauzione deve indicare, quale beneficiario, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli-Direzione Tabacchi.