Roma, in data 28.06.1999
Dipartimento delle Dogane e II. II. - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Div.XI

Circolare n.141/XI/SD

 

 

Il 17 aprile 1999 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. L 102 il regolamento (CE) n.800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli applicabile a decorrere dal 1 luglio 1999. Il provvedimento, costituito da 55 articoli e 5 allegati, sostituisce, codificandolo, il regolamento (CEE) n.3665/87 che negli anni era stato modificato ripetutamente ed al tempo stesso, introduce alcune sostanziali innovazioni che comportano la necessità di adeguare anche talune procedure doganali. Si tratta, com'è noto, di disciplina orizzontale applicabile cioè, in linea generale, a tutti i prodotti agricoli da esportare, salve le eventuali particolari deroghe recate da normative specifiche di settore. La presente circolare passerà in rassegna l'articolato soffermandosi su quelle disposizioni che, presentando aspetti di novità o di qualche complessità o delicatezza ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione, e' opportuno che siano sottoposte alla particolare attenzione degli uffici e degli operatori. Tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia, si coglierà anche l'occasione per richiamare e, se del caso, aggiornare alcune istruzioni e procedure via via emanate negli anni, il tutto finalizzato, comunque, a rendere sempre più agevole, compatibilmente con il rispetto della regolamentazione, la percezione della restituzione da parte degli aventi diritto.

 

TITOLO CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
(Articoli 1 - 2)

 

Art.1: Contiene l'elenco aggiornato delle disposizioni dei regolamenti di base del Consiglio che istituiscono le varie organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli (OCM), sulla base delle quali può essere concessa, ove prevista, una restituzione.

 

Art.2: E' una disposizione di particolare interesse perché, contenendo tutta una serie di definizioni ed alcuni richiami normativi tra cui al Codice doganale comunitario (Reg. n. 2913/92) ed alle relative Disposizioni di applicazione (Reg. n. 2454/93), consente per la prima volta, anche ai non esperti, di comprendere il significato di alcune espressioni ricorrenti negli articoli seguenti e nella terminologia utilizzata dalla normativa che disciplina, nell'ambito della PAC, il regime delle restituzioni. Tra le definizioni va evidenziata quella di esportatore di cui alla lettera i) che riporta quanto già chiarito dalla circolare n.62/D del 7 marzo 1996, alla quale, per maggiori dettagli, si fa rinvio, secondo cui l'esportatore considerato tale sotto il profilo doganale può essere diverso dall'esportatore cui fa riferimento il regolamento in esame che è il titolare del certificato di esportazione. Un diretto effetto di questa distinzione sta nel fatto che le conseguenze delle eventuali sanzioni previste dall'articolo 51 ricadranno sul soggetto inteso come esportatore agricolo. I rapporti di diritto privato cui fa riferimento la disposizione in esame sono l'insieme delle relazioni commerciali acquirente/venditore esistenti tra le parti che intervengono nell'operazione precedentemente all'esportazione.

 

TITOLO II ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI
Capo I
Diritto alla restituzione (Articoli 3 - 23)

 

Art.3: E' un articolo del tutto nuovo e fondamentale perché definisce il momento giuridico in cui sorge il diritto alla restituzione, distinguendo il caso dell'esistenza di una restituzione unica per tutte le destinazioni, (il diritto nasce all'atto dell'uscita del prodotto o della merce dal territorio doganale della Comunità), dal caso di restituzione differenziata a seconda della destinazione (il momento è l'espletamento delle formalità d'importazione nel paese terzo destinatario, in particolare, - come precisato nel successivo art.15, paragrafo 3 - quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione). La disposizione tuttavia fa salvo quanto disposto dai successivi articoli 18, 20 e 21 nonché' dall'art.4, par.3 del reg. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità secondo cui se si scopre che un atto è stato posto in essere per conseguire un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, il beneficio non può essere concesso o, se già ottenuto, deve essere revocato. Pertanto, se l'Amministrazione dovesse acquisire le prove che l'esportazione per la quale è stata chiesta la restituzione configuri chiaramente una situazione come quella sopra descritta, nessun dubbio potrà sussistere sull'obbligo giuridico di negare il beneficio o recuperare senza indugio quanto indebitamente corrisposto.

 

Art.4: Riproduce, nel paragrafo 1, le disposizioni introdotte nella normativa comunitaria a seguito dell'accordo "Agricoltura" dello "Uruguay Round" concernenti l'obbligo per l'esportatore di munirsi di un titolo di esportazione con fissazione anticipata (prefissazione) della restituzione, salvo i casi di esportazione di merci fuori allegato II del trattato (d'ora innanzi fuori allegato I del trattato di Amsterdam) di cui al reg.1222/94 e di operazioni di aiuto alimentare. L'articolo parimenti, nulla innova in ordine ai casi per i quali, data l'importanza economica minore o il regime specifico che li disciplina non è richiesto alcun titolo (per es. restituzione inferiore a 60 Euro, quantitativi di cereali da esportare inferiori a 5000 kg o 500 kg di altri prodotti, consegne assimilate all'esportazione, introduzione in depositi di approvvigionamento ecc. ecc.). Il campo di applicazione di questo esonero si estende ora anche alle consegne alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi. Il paragrafo 2 disciplina dettagliatamente i casi di esportazione di un prodotto diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo, con le relative penalizzazioni cumulate, se del caso con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51 (ex articolo 11 del reg. 3665/87). L'argomento di questo articolo offre l'occasione per rammentare che per i settori dei cereali, del riso, dell'olio di oliva, dello zucchero e delle carni bovine, il possesso del titolo di esportazione costituisce non solo condizione indispensabile per ottenere la restituzione ma anche vera e propria autorizzazione all'esportazione di detti prodotti.

 

Art.5: L'articolo, insieme a disposizioni già contenute nell'abrogato reg.3665/87 riprodotte nella prima parte sino al paragrafo 4, contiene, nel paragrafo 5, un richiamo al Codice doganale per quanto attiene al concetto di controllo doganale e delle sostanziali innovazioni nei paragrafi 6 e 7 che riguardano le ipotesi di dichiarazione semplificata. La parte iniziale dell'articolo riguarda, tra l'altro, gli elementi indispensabili che deve contenere la dichiarazione di esportazione con richiesta di restituzione. Viene precisato che per i prodotti, deve essere sempre indicato il codice di restituzione a dodici cifre con la designazione, anche semplificata, secondo la nomenclatura delle restituzioni, mentre per le merci fuori allegato II si devono seguire le indicazioni del reg. 1222/94 (V. circolare N.198/D del 17/7/95, N.83/D del 29/3/96 e N. 237/D dell'11.8.97). Si ribadisce, in proposito, che ove lo spazio nel DAU non sia sufficiente a contenere tutte le dichiarazioni richieste queste possono essere indicate in un allegato allo stesso documento, a condizione che ne divenga parte integrante mediante vidimazione della dogana. Il paragrafo 5, come detto, richiama il controllo doganale al quale devono essere assoggettati i prodotti e le merci dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale fino all'uscita dal territorio doganale della Comunità. In proposito, per precisare in che cosa consista, nella fattispecie, detto controllo viene richiamato l'articolo 4, punti 13 e 14 del Codice doganale che definiscono nei particolari che cosa deve intendersi per "vigilanza dell'autorità' doganale" e "controllo dell'autorità' doganale". Il paragrafo 6 contiene una deroga all'articolo 282, par. 2 delle Disposizioni di applicazione del Codice concernente la possibilità, per i prodotti esportati alla rinfusa o per gli animali vivi, le carcasse, le mezzane ed i quarti (ma non per la carne disossata in cartoni), di presentare, previa autorizzazione della dogana, una dichiarazione semplificata, con solo una stima della massa netta. In questi casi è prevista la successiva presentazione di una dichiarazione complementare con l'indicazione della massa netta effettivamente caricata, ma nel comma terzo del paragrafo, per evitare abusi, vengono introdotte delle penalizzazioni nell'ipotesi che la quantità effettivamente caricata risulti superiore al 110% od inferiore al 90% di quanto indicato nella dichiarazione semplificata. Questa disposizione va al di là di quanto previsto dall'articolo 65 del Codice perché si consente all'esportatore, per l'esportazione di determinati prodotti, di rettificare, sia pure entro precisi limiti, la dichiarazione anche se la dogana ha comunicato che effettuerà una visita della merce. Per la pratica applicazione di questa norma si dispone che le dogane, ai sensi della circ.240/D del 20/8/97 trasmettano alla DCCC, dopo averli uniti in modo da costituire un unico documento, sia l'esemplare 3a) della dichiarazione semplificata, sia quello della dichiarazione complementare. L'organismo pagatore all'atto della liquidazione avrà poi cura di verificare se ricorrono le condizioni per applicare le penalizzazioni sopra descritte. Per questi casi, se rientrano tra quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 3, punto b) ed e) è comunque esclusa l'applicazione della relativa sanzione amministrativa. Il paragrafo 7 concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione presso la dogana competente per il luogo di carico (primo carico) e della notifica dell'operazione 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico è stato già oggetto di distinte istruzioni con il fax prot. N.1268/Div.XISD del 28.5.99 alle quali si rinvia.

 

Art.6: Prevede, in caso di restituzione non fissata in anticipo, a determinate condizioni, per le esportazioni reiterate, la possibilità di deroga al precedente articolo 5, paragrafo 2 con fissazione del tasso di restituzione l'ultimo giorno del mese. L'eventuale autorizzazione alla deroga dovrà essere richiesta a questo Dipartimento - D.C.S.D.

 

Art.7: L'articolo il cui contenuto non è nuovo, va evidenziato per la disposizione concernente l'apposizione ed il cambio delle etichette dei prodotti. Insieme alla congelazione ed al confezionamento già previste nel reg.3665/87 sono due nuovi generi di manipolazioni che possono essere autorizzate dalla competente dogana nel periodo intercorrente tra l'accettazione della dichiarazione e l'uscita del prodotto dalla Comunità. Continueranno a seguirsi per quanto attiene alla procedura per ottenere il nulla osta della dogana per queste manipolazioni, le istruzioni di cui alla circolare n.42 del 10/2/1988-della D.G. Dogane e II. II. - Div.IX prot.4780.

Art.9: Contiene tutte le note disposizioni sul trasbordo dei prodotti in altri porti o aeroporti della Comunità (o di ritorno, per transito, nella Comunità stessa, per i trasporti via strada e per ferrovia) per un periodo che non può superare i 28 giorni se è già spirato il termine di 60 giorni dall'accettazione della dichiarazione. Si conferma che, in caso di trasporto via mare, gli operatori che, per qualunque motivo, non sono in grado di indicare in dichiarazione che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità e che, successivamente, non presentano alla DCCC, unitamente all'istanza di restituzione, i documenti di trasporto, a partire dal primo porto, sino al paese terzo di destinazione, ed una documentazione della compagnia di navigazione da cui risultino gli eventuali trasbordi nei porti comunitari con le relative date di arrivo e partenza ed i nomi delle navi nonché la data del definitivo arrivo nel porto del paese terzo, vedranno automaticamente respinta l'istanza restituzione ed, in caso di anticipazione, immediatamente attivata la procedura di recupero, in forza dell'art.29 del Reg.2220/85, senza alcuna preventiva istruttoria da parte dell'Organismo pagatore. Gli operatori che, viceversa, effettuano la predetta dichiarazione, devono parimenti essere in qualunque momento pronti, se richiesti, a produrre all'Organismo pagatore i predetti documenti, pena la reiezione dell'istanza od il recupero dell'importo anticipato. Il regolamento in esame, infatti, impone alla DCCC di effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni degli esportatori in ordine al mancato trasbordo. La disponibilità immediata dei documenti di trasporto (anche fotocopia) sino al paese terzo di scarico, se richiesta dalla DCCC all'atto della liquidazione dell'istanza di restituzione, deve essere assicurata anche dagli esportatori che effettuano l'operazione mediante trasporto su strada o per ferrovia o per via aerea ma questo onere, a modifica delle precedenti vecchie istruzioni (TX prot. 338/IX del 31.1.1990), che prevedevano parimenti la dichiarazione di non trasbordo, sarà l'unico che incomberà d'ora innanzi agli stessi. Tuttavia, in caso di esportazione per via aerea l'ufficio doganale apporrà il visto uscire sul documento di esportazione unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità. Questo documento, se non obbligatoriamente allegato all'istanza di restituzione perché non necessario come nei casi di restituzione non differenziata (v. art.16 par.3) deve, parimenti, in qualunque momento, essere posto a disposizione della DCCC per i previsti controlli a campione. Per semplificare la procedura, a modifica di precedenti istruzioni, si dispone che quando i prodotti agricoli vengono imbarcati su una nave diretta in uno o più altri porti comunitari (anche nazionali) in cui verranno trasbordati su una seconda (o terza, ecc.) nave per essere avviati verso il paese terzo di destinazione, ai fini della concessione della restituzione, si considera uscita dal territorio doganale della Comunità quella che avviene nel primo porto d'imbarco. Di conseguenza l'esemplare di controllo T5 che scorta eventualmente la merce proveniente da altro Stato membro dovrà essere vistato dalla dogana di questo porto così come da detto Ufficio sarà effettuato l'eventuale controllo di sostituzione, appurato il documento T1 e restituito alla DCCC l'esemplare 3a del DAU con la data ed il visto uscire dal territorio doganale della Comunità. Queste vidimazioni potranno essere apposte tuttavia soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità e, dopo il trasbordo tecnico, non vi sia la necessità di attraversare parte di territorio comunitario (per es. porto di Brindisi - Grecia - uscita da confine terrestre verso la Turchia). In quest'ultimo caso, infatti, occorre l'emissione di un esemplare di controllo T5.

 

Art.11: Raccoglie le disposizioni che nel reg.3665/87 riguardavano l'origine e non abbisogna di particolari chiarimenti data la sua chiarezza. L'espressione "originari della Comunità" che compare nel primo trattino del paragrafo 1 deve intendersi in senso lato, cioè si riferisce sia a prodotti interamente ottenuti in uno Stato membro sia a prodotti originari per acquisizione dell'origine a seguito di una trasformazione sostanziale ai termini degli artt. 23 e 24 del Codice. In sostanza, ai fini delle restituzioni, i prodotti agricoli possono classificarsi in tre grandi categorie (cfr. art.11 lett. a):
Categoria I:
prodotti che per essere ammessi al beneficio devono essere originari della Comunità (cfr. art.11 lett.a).
Cereali: prodotti di cui all'art.1, par.1 lett.a), b), c) del Reg.1766/92.
previsione normativa : art.12 del Reg.1501/95.
Zucchero: art.17 del reg.1785/91
Carne bovina: art.13, par. 9 e 10 del reg.805/68
Ortofrutticoli: art.35, par. 9 del reg.2200/96
Ortofr. trasformati: art.17, par.4 del reg.2201/96 ed art.3 reg. 1429/95 Categoria II:
a)prodotti che beneficiano della restituzione se originari della Comunità;
b) prodotti precedentemente importati da un paese terzo suscettibili di beneficiare della restituzione non eccedente i diritti corrisposti all'importazione e sempre che il prodotto esportato sia lo stesso di quello importato.
Riso: Prodotti indicati nell'articolo 1 lett. a) e b) del Reg.3072/95 che devono essere interamente ottenuti nella Comunità.
previsione normativa: art.13 par.12 e par.13 del Reg. 3072/95
Latte e prodotti del settore lattiero caseario : Previsione normativa art. 10, par. 9 e par. 10 del reg. 804/68
previsione normativa
Carne suina: art.13, par.9 e par.10 reg. 2759/75
Uova: art. 8 par.10 e par.11 reg. 2771/95
Pollame: art.8, par.9 e par.10 reg. 2777/95
Ortofr.trasf. Restituzione sugli zuccheri addizionati: previsione normativa: art. 18. Par. 5 reg. 2201/96
Vino: Previsione normativa: art. 56, par.1, par. 6, par.7 reg.822/87
Alcune merci f.a. II aventi alto contenuto di latte: previsione normativa: art.17 par.12 reg. 804/68 ed art. 7 lett.a) reg. 1222/94.
Categoria III: prodotti suscettibili di beneficiare della restituzione sia che siano originari della Comunità sia che siano stati importati da un paese terzo Prodotti del settore dei cereali diversi da quelli indicati nella Categ.
I Prodotti del settore riso diversi dai prodotti di cui alla Categ. II
Isoglucosio e sciroppo di inulina
Olio di oliva
Prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (Nessuna restituzione è tuttavia concessa se le merci sono state prima importate e poi portate "tal quali" od a seguito di trasformazione). Il paragrafo 2 riproduce la disposizione esistente nei precedenti regolamenti secondo cui se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto l'esportatore è tenuta a dichiarare tale condizione. Viene introdotta, tuttavia, un'innovazione nel senso che deve essere anche dichiarato come sia stata acquisita l'origine (produzione nella Comunità o trasformazione sostanziale conformemente agli articoli 23 o 24 del CDC.) ed, al tempo stesso, a al comma terzo, viene precisato che non spettano le restituzioni per prodotti ottenuti da materie originarie della Comunità e materie agricole importate e non trasformate in modo sostanziale. A tal fine, pertanto, d'ora innanzi, se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, in dichiarazione dovrà essere apposta una delle seguenti annotazioni, a seconda dei casi,: "Prodotto originario perché interamente ottenuto nella Comunità ", ovvero "Prodotto originario della Comunità ai sensi degli artt. 24 e 25 del CDC" Queste dichiarazioni, conferma il par.4, devono essere verificate dalla dogana all'atto dell'esportazione, con le stesse modalità con cui vengono verificati gli altri elementi della dichiarazione di esportazione. I paragrafi 5 e 6 riguardano i prodotti composti e possono rendersi applicabili in caso di lavorazioni in TPA a condizione che il componente per il quale è richiesta la restituzione presenti i requisiti d'origine di cui all'articolo in esame ed il componente ed il corrispondente prodotto composto facciano parte dell'elenco del paragrafo 6, elenco da considerare tassativo.

 

Art.15: Fa parte della sezione concernente la restituzione differenziata e riporta disposizioni già esistenti. Il paragrafo 3 chiarisce un punto in passato oggetto di interpretazioni non uniformi: la nozione di importazione non fa più riferimento all'immissione in consumo ma all'espletamento delle formalità doganali di importazione. In sostanza un prodotto si considera importato in un paese terzo se, in particolare, risultano pagati i dazi all'importazione applicabili affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato di tale paese. Il paragrafo 4 è nuovo e riguarda le variazioni di peso della merce per cause naturali durante il trasporto od a causa del prelievo dei campioni, variazioni che sono ininfluenti ai fini del diritto e del calcolo della restituzione differenziata.

 

Art.16: Riproduce tutte le note disposizioni relative alla documentazione che gli operatori hanno l'onere di produrre alla DCCC, come prove primarie o secondarie, per ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione differenziata. Viene confermato che per poter produrre le prove secondarie l'operatore deve dimostrare all'organismo pagatore di non aver potuto ottenere le prove primarie pur essendosi fatto parte diligente per ottenerle. Il paragrafo 5 è invece del tutto nuovo e riguarda i requisiti che le società di controllo e sorveglianza devono presentare per ottenere il riconoscimento ai fini del rilascio degli attestati di scarico e di importazione o degli attestati di solo scarico (prove secondarie) ed i criteri ai quali queste società devono conformarsi nella loro attività.

 

Art.17: Concerne i casi di possibile esonero dei documenti di immissione in consumo per esportazioni per le quali la parte differenziata della restituzione è d'importo modesto. La disposizione adegua gli importi previsti per i differenti settori agricoli. D'ora innanzi gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter ottenere l'esonero ed intendono richiedere il beneficio dovranno preventivamente presentare alla DCCC apposita istanza nella quale sia indicato il prodotto che viene esportato, i paesi di destinazione, il genere di trasportato effettuato, le dogane di uscita. L'eventuale autorizzazione avrà validità biennale e copia della stessa dovrà sempre essere allegata alle singole istanze di restituzione unitamente al documento di trasporto.

 

Art.18: Disciplina i casi in cui la destinazione indicata nella casella 7 del titolo di esportazione non sia rispettata, con le connesse penalizzazioni. E' una disposizione per certi versi parallela a quella dell'articolo 4, par.2 che, per converso, riguarda i casi di esportazione di prodotti diversi da quelli indicati nel titolo.

 

Art.20: Racchiude le disposizioni per la tutela degli interessi finanziari della Comunità parte delle quali erano contenute nell'art.5 del reg. 3665/87 (c.d. norma antifrode) e parte è di nuova formulazione. La norma certamente presenta aspetti molto delicati perché, se non applicata con grande ponderatezza dai vari servizi interessati alla materia, potrebbe facilmente determinare situazioni sconfinabili in forme di abuso di potere. Per attivarla, infatti, nell'ipotesi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 (destinazione effettiva) devono sussistere seri dubbi, mentre per la lettera c) (reintroduzione senza sostanziale trasformazione) ci si deve trovare di fronte a fondati sospetti (ad es. se l'esportatore in passato è stato già implicato in casi di reimportazione). Per l'ipotesi di cui alla lettera b) (rischio di reintroduzione per esenzione o riduzione di dazi) è invece il secondo comma del successivo paragrafo 2 che ne disegna i limiti di applicazione; viene precisato che se le circostanze concrete della transazione - tenendo conto dei costi di trasporto - escludono verosimilmente il rischio di reimportazione, non va applicata la procedura della prova dell'importazione o della trasformazione sostanziale. Per aiutare gli Uffici nell'applicazione di questa disposizione, la Commissione ha elaborato un documento di lavoro che riprende i casi possibili di applicabilità, cioè i prodotti per i quali esiste il rischio di reimportazione per il fatto che la restituzione è più elevata rispetto all'onere all'importazione non preferenziale. In questa comparazione non sono stati presi in considerazione ne i dazi all'importazione preferenziali ridotti o nulli, ne i dazi ridotti nel quadro dei contingenti, ne le restituzioni differenziate per le quali le prove di importazione devono comunque essere fornite. Questi prodotti a rischio sono:
1. Prodotti compresi nell'allegato II del trattato per codice di restituzione per i quali la restituzione (applicabile al 1 gennaio 1999) fissata su una base specifica (per tonnellata, ettolitro, ecc.) è superiore all'onere all'importazione:
1.1. Sciroppi: 1702 6080 9100, 1702 9060 9000, 1702 9071 9000, 2106 9030 9000, 2106 9059 9000
1.2. Alimenti composti: 2309 10 11 9000, 2309 1031 9000
1.3. Ortofrutticoli 0805 3010 9100 N.B. per alcuni prodotti della sottovoce NC 0403 90 la restituzione all'esportazione era più elevata dell'onere all'importazione il 1.1.99.; nel frattempo le restituzioni in causa sono diminuite e si situano al di sotto dell'onere all'importazione
2. Prodotti fuori allegato II per i quali la restituzione all'esportazione è maggiore dell'onere all'importazione (dazio ad valorem ed elemento agricolo o dazio addizionale zucchero/farina): da 1302 31 00 a 1302 39 00 1901 90 91 2008 11 10 (se vengono aggiunte quantità considerevoli di materie grasse del latte e/o dello zucchero)
2101 12 92-2103 90 10-2106 10 20 ex- 2208 merci che possono beneficiare di restituzione a titolo di un componente agricolo, ad eccezione del rhum, a partire dal 01.01.2000
2520 20-3505 10 50:
Si rammenta che le merci non beneficiano di restituzioni all'esportazione. Solo alcuni prodotti agricoli utilizzati al momento della fabbricazione di queste merci possono beneficiare di una restituzione, normalmente, sulla base delle quantità (variabili) effettivamente utilizzate. E' pertanto molto difficile effettuare una comparazione, ad eccezione dei casi in cui non viene riscosso nessun dazio all'importazione.
3. Merci che beneficiano di restituzione alla produzione: Alcune merci che beneficiano di restituzione alla produzione possono essere importate da qualsiasi paese terzo in esenzione da dazio doganale. E' questo il caso della totalità delle merci del capitolo 30 (prodotti farmaceutici). La restituzione alla produzione dovrebbe consentire ai produttori comunitari di approvvigionarsi ad un prezzo concorrenziale e quindi non dovrebbero sussistere rischi reali di deviazione di traffico per quanto riguarda queste merci. Gli uffici, in caso di applicazione dell'art.20, par.1, lett.b), all'atto dell'accettazione della dichiarazione, se dovessero ritenere realizzata la fattispecie prevista dalla disposizione, dovranno apporre, nel retro del formulario DAU un timbro in rosso con la seguente annotazione "Si richiede l'applicazione dell'art. 20, par.1 lett.b) del Reg. 800/1999". Analoghe considerazioni vanno fatte per la disposizione successiva già esistente nel reg.3665/87 in ordine alla possibilità che, per tutte le restituzioni, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione. Tale richiesta, come peraltro tutte quelle del paragrafo 1, possono essere avanzate solo prima del pagamento della restituzione (intendendo questa espressione, in caso di anticipo, "prima dello svincolo della garanzia") come espressamente previsto dal primo comma del paragrafo 4. Dopo il pagamento, secondo la regola generale concernente l'onere della prova, se si ritiene che il premio può non essere stato corretto, subentra l'inversione dell'onere della prova, e pertanto, per ritenere indebita la restituzione e chiederne il rimborso, all'Amministrazione incombe l'onere di provare l'esistenza delle condizioni previste nelle lettere a), b), c) e d) del secondo comma del paragrafo 4. Per evitare un'utilizzazione abusiva di questa disposizione, specie nelle ipotesi di restituzioni a tasso unico ove il diritto sorge in capo all'esportatore, all'atto dell'uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità, occorre, di conseguenza, che sia la DCCC, sia i funzionari che effettuano le verifiche "a posteriori" ex reg.4045/89, sia gli altri eventuali servizi che procedono a verifiche su operazioni della specie, siano in possesso di prove sufficientemente consistenti ed idonee a supportare le loro contestazioni e non si limitino ad invocare semplici presunzioni chiedendo agli operatori di contrastarle con prove contrarie. L'argomento suggerisce altresì l'occasione di chiarire agli Uffici che la contestazione del reato di cui all'art.640 bis c.p., (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nel quadro dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre n.898, ("chiunque, mediante l'esposizione di dati e notizie falsi, consegue indebitamente, per se o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Feoga è punito con la reclusione....") per giurisprudenza costante, può assumere consistenza solo se la condotta dell'operatore, oltre alla falsità degli atti si accompagni ad un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi e sia tale da vanificare o comunque rendere meno agevole l'esercizio del controllo della richiesta avanzata dall'operatore. Questo paragrafo 4 è particolarmente importante anche perché viene introdotto il concetto di normale transazione commerciale il cui esatto significato lo si ritrova nel relativo considerando (n.24) secondo cui il finanziamento comunitario delle esportazioni non è giustificato se si constata che l'operazione è priva di reale finalità economica e che é stata posta in essere soltanto per conseguire un vantaggio economico a spese della Comunità. Si richiama in proposito quanto già detto nel commento dell'articolo 3.

 

Art.21: Questa disposizione contiene la nota condizione che il prodotto, per poter beneficiare della restituzione, all'atto dell'esportazione deve essere di qualità sana, leale e mercantile. La novità consiste nel fatto che, per la prima volta, sulla base di alcune sentenze della Corte di Giustizia, si è tentato di individuare alcuni criteri cui conformarsi per applicare la norma, il principale dei quali è quello che un prodotto può ritenersi che risponda ai predetti requisiti, se può essere immesso in commercio nel territorio della Comunità in condizioni normali e con la designazione che figura nell'istanza di restituzione e che tale condizione vada accertata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità. Si deroga a questo disposto se l'operatore prova che il prodotto esportato, nel paese terzo di destinazione, è assoggettato a requisiti cogenti in particolare sanitari e d'igiene. In sostanza l'orientamento emerso nel comitato "Meccanismi degli scambi" nel cui ambito è stato elaborato il regolamento in esame, è che il prodotto si deve presumere di qualità sana, leale e mercantile sino a che non sia dimostrato il contrario. E' chiaro, ad esempio, che un ribasso notevole del prezzo indica chiaramente una qualità inferiore del prodotto. Il paragrafo 2 (vizio occulto del prodotto) è nuovo ed è scaturito da alcuni casi avvenuti negli ultimi anni. In sostanza corrisponde alla linea che in materia di appuramento conti è stata seguita dal FEOGA.

 

CAPO II
Anticipo della restituzione all'esportazione (articoli 24 - 25)

 

Art.24: E' la norma che concerne l'anticipo della restituzione. La maggiorazione della cauzione passa dal 15% al 10%. In tal senso, pertanto, deve ritenersi modificato il punto 1.4.2.1 della circ. N. 240/D del 20/08/97. La DCCC, in forza del paragrafo 3, non pagherà anticipi se l'importo per ciascun singolo della dichiarazione non supera i 2000 Euro.

 

Art.25: Riprende, estendendola e precisandola, la disposizione circa la necessità per l'esportatore, di rimborsare la somma ricevuta d'anticipo maggiorata del 10% (o parte della stessa), ove si constata un indebito pagamento. La norma - si sottolinea - impone agli organismi pagatori di attivare senza indugio la procedura prevista dall'art.29 del reg.2220/85 (regime delle cauzioni nel quadro della regolamentazione PAC). Ne consegue che la DCCC, in difetto di rimborso, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, provvederà immediatamente a porre in essere gli atti per l'incameramento della cauzione. I fideiussori che, malgrado l'esistenza della clausola "a prima richiesta e senza alcuna eccezione" dovessero contestare giudizialmente l'invito dell'organismo pagatore non assolvendo all'impegno assunto, saranno dalla DCCC immediatamente dichiarati non più di proprio gradimento. Il paragrafo 2 dell'articolo è stato inserito a seguito di alcuni casi verificatisi negli ultimi tempi. La norma dovrebbe incitare gli esportatori a scoprire delle irregolarità ed a collaborare con la Commissione.

 

CAPO III
Prefinanziamento della restituzione (Articoli 26 - 35)

 

Art.26: Riguarda il regime del prefinanziamento e ricalca le disposizioni vigenti. Il paragrafo 6 è nuovo ed è stato introdotto specificamente per agevolare i controlli fisici. Impone agli esportatori di comunicare alla dogana gli eventuali cambiamenti del luogo di magazzinaggio.

 

Art.28: Contiene le disposizioni sull'equivalenza per i prodotti immagazzinati alla rinfusa conformi ai requisiti previsti per la concessione della restituzione e conferma, al paragrafo 3, quanto già disposto con la circ.240/ D circa la condizione che i prodotti di base equivalenti devono essere posti parimenti sotto controllo doganale. Lo stesso paragrafo introduce a livello comunitario la procedura della preventiva autorizzazione al regime da sempre seguita in Italia, precisando quali sono le condizioni per poter concedere l'autorizzazione. L'obiettivo della disposizione è di poter consentire controlli fisici sul quantitativo totale dei prodotti di base o dei prodotti trasformati. I documenti dell'esportatore relativi alle scorte devono essere aggiornati quotidianamente e devono indicare i quantitativi dei prodotti di base o dei prodotti trasformati fisicamente presenti nei luoghi di stoccaggio, specificati secondo la loro particolare posizione. La posizione dei prodotti comprende la loro situazione, il fatto che siano o meno in libera pratica, assoggettati ad un regime doganale (ad es. TPA od al regime di prefinanziamento con dichiarazione di pagamento accettata) od ai regimi di esportazione di cui agli articoli 5 e 32 (dichiarazione di esportazione accettata). I controlli fisici sulla presenza dei prodotti possono essere effettuati verificando la quantità totale di ciascun prodotto, a prescindere dalla sua posizione, parallelamente ad una verifica amministrativa dei documenti aggiornati relativi alle scorte. I controlli fisici ed amministrativi devono essere effettuati o coordinati da un funzionario doganale che abbia un quadro completo degli impianti per i quali si applicano le condizioni di cui sopra. Non può essere autorizzata l'equivalenza per i prodotti trasformati, fatte salve le disposizioni comuni sul deposito previste da regolamenti settoriali (ad es. il reg.1766/92 sui cereali e sul riso o il reg.2135/95 sullo zucchero). A proposito dell'equivalenza, nell'ambito del comitato "Meccanismi degli scambi" del 19 maggio 1998 la Commissione, richiesta di un parere sulla possibilità che il soggetto che domanda l'equivalenza non sia il proprietario del prodotto di base da utilizzare per la effettiva trasformazione, ai termini dell'articolo 4 del reg.565/80, ha affermato che, in linea di principio, l'aspetto che concerne la proprietà non ha influenza sull'operazione di prefinanziamento: il prodotto, in altri termini, può appartenere a diverso proprietario perché responsabile nel prefinanziamento con trasformazione è e resta unicamente il soggetto che ha presentato la dichiarazione di pagamento ed ha costituito la relativa cauzione. Essenziale è che avvenga l'effettiva trasformazione e non ci sia un affievolimento delle misure di controllo adottate nell'insieme che devono essere tali da consentire in qualunque momento alla dogana di conoscere, durante la trasformazione e sino all'atto dell'esportazione del prodotto, la situazione in cui versano i prodotti di base coinvolti nell'operazione e dove esattamente essi si trovano.

 

Art.33: Concerne la cauzione da prestare per il regime di prefinanziamento che viene ridotta a partire dal 1 luglio 1999, dal 20% al 15%.

 

TITOLO III
ALTRI TIPI DI ESPORTAZIONE E CASI PARTICOLARI
CAPO I
Destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo. (Articoli 36- 43)

 

Art.36: Riguarda le consegne assimilate ad un'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità. Viene introdotta, al paragrafo 3, la possibilità di assimilare all'esportazione, ai fini della restituzione, le consegne di prodotti destinati a depositi, ubicati nella Comunità, di organizzazioni internazionali specializzate nell'aiuto alimentare ed utilizzati per operazioni di aiuto alimentare nei paesi terzi. L'eventuale autorizzazione dovrà essere chiesta a questo Dipartimento delle Dogane.

 

Art.39: Riguarda le condizioni per corrispondere la restituzione nei casi di consegne assimilate all'esportazione. Viene introdotto, rispetto alla disposizione esistente nel reg.3665/87, il paragrafo 4 che assimila all'esemplare di controllo T 5 il formulario 302 che accompagna i prodotti forniti alle forze armate: le autorità militari devono certificare sul formulario medesimo il ricevimento dei prodotti.

 

CAPO II
Fattispecie particolari (Articoli 44 - 48)

 

In questo gruppo di articoli che riguardano le consegne di provviste di bordo alle piattaforme di perforazione o di estrazione ed alle navi da guerra, alle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti ad uno Stato membro alle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo ed alle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo non è stata apportata alcuna innovazione. L'articolo 46, paragrafo 2 conferma che i prodotti destinati a S. Marino non sono considerati esportati ai fini delle restituzioni.

 

TITOLO IV
PROCEDURA DI VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE
CAPO I
Disposizioni Generali (Articoli 49 - 50)

 

I due articoli riproducono sostanzialmente le disposizioni esistenti, salvo qualche piccola innovazione favorevole agli esportatori, come quella introdotta al paragrafo 6 dell'articolo 49 per le domande di equivalenza presentate dopo i 12 mesi dall'esportazione ed entro i 18 mesi, per le quali é prevista la riduzione della restituzione e non più la reiezione dell'istanza.

CAPO II
Sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati (Articoli 51 - 52)

 

Art.51: Vi si ritrovano parte delle disposizioni concernenti la sanzione amministrativa comunitaria contenute nell'art.11 dell'abrogato reg.3665/87. Continuano, pertanto, ad applicarsi le istruzioni contenute nella circolare N.87/D del 23 maggio 1995. Il paragrafo 10 è nuovo ed importante perché chiarisce un aspetto del regime in esame che era oggetto di interpretazioni difformi. La disposizione precisa che se esiste una discordanza tra il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione (DAU) o nella dichiarazione di pagamento (prefinanziamento - COM7) ed il prodotto per il quale è stato rilasciato il titolo, non è dovuta alcuna restituzione ma non si applica la sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 dell'articolo in esame.

 

Art.52: Regola il rimborso da parte degli operatori degli importi indebitamente percepiti, compreso il pagamento dell'eventuale sanzione di cui all'articolo 51 maggiorati di interessi. Il paragrafo 44 è del tutto nuovo e di notevole importanza perché, per la prima volta, in materia di restituzioni, viene fatto riferimento al principio del legittimo affidamento dell'operatore a cui viene chiesto il rimborso. L'esportatore non è obbligato al rimborso se prova che: * c'è stato un errore attivo dell'Amministrazione; * non poteva scoprire l'errore; * ha agito in buona fede. In questo quadro è opportuno chiarire che se l'errore è stato commesso dall'operatore nella dichiarazione di esportazione non si tratta di errore attivo dell'Amministrazione. In questi casi sarà la DCCC a stabilire la buona fede dell'esportatore ed ad assumere, su richiesta dell'operatore, l'eventuale decisione dell'esonero dal rimborso. Non v'è obbligo di rimborso, parimenti, nell'ipotesi in cui risultano trascorsi più di quattro anni tra il giorno della decisione relativa al pagamento della restituzione ed il giorno della notifica della natura indebita del pagamento effettuato. La disposizione tuttavia si applica solo se l'esportatore ha agito in buona fede. Il paragrafo poi, al secondo comma, dà veste giuridica ad un principio già seguito in materia che è bene che gli operatori tengano costantemente presente, nel loro interesse, nei rapporti posti in essere con i terzi (rappresentanti doganali, vettori, importatori, ecc.). La disposizione afferma che gli atti direttamente ed indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario. Sono da ritenersi abrogate tutte le precedenti istruzioni in contrasto con le presenti o, comunque, da ritenere superate perché' non coerenti con il nuovo regolamento.

 

********* APPENDICE 1.
Con l'occasione la circolare n.240/D/20.08.1997, concernente Nuove procedure per la costituzione del fascicolo di restituzione, è da intendersi modificata o chiarita come segue:
pag.5 - punto 1.1.1.
Adempimenti delle dogane e dei laboratori chimici. Per non appesantire le incombenze della DCCC e degli stessi laboratori, nell'ipotesi di analisi, questi ultimi invieranno il risultato solo via fax, omettendo la successiva trasmissione via posta dello stesso documento. Le ultime due righe della pagina sono sostituite dalle seguenti: *" Nave partita il....." o " Visto partire il....", nell'ipotesi di uscita per via marittima o aerea Il visto sarà apposto dagli Uffici sulla base della documentazione e delle certificazioni delle agenzie marittime vettrici e delle indicazioni delle polizze di carico esibite dagli operatori. (Con questa modifica finalizzata alla semplificazione degli adempimenti e coerente, peraltro, con le prescrizioni del Codice relative alla prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, viene, in sostanza, eliminato il "visto imbarcare e/o il visto a bordo" anche se, ovviamente, resta comunque impregiudicata la facoltà della Guardia di Finanza di effettuare il riscontro totale o parziale della merce destinata all'imbarco).
pag.14 - Note particolari: punto bbb).
Domanda motivata di equivalenza L'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: In queste ipotesi, comunque, decorsi 90 giorni dall'esportazione, la dogana, entro i successivi dieci giorni, provvederà ugualmente a trasmettere alla DCCC l'originale esemplare 3 a) (rimasto giacente in attesa del "T5") secondo la procedura indicata al punto 1.1.1. avendo cura di precisare nella lettera di accompagno l'assenza dell'esemplare di controllo per mancata restituzione, nonché' di invitare contestualmente l'operatore a presentare la predetta domanda motivata di equivalenza.
pagg.8/9 - punto 1.1.2.
Adempimenti degli operatori Sempre allo scopo di rendere più efficiente il lavoro della DCCC, d'ora innanzi, le istanze di restituzione dovranno obbligatoriamente essere corredate della copia della lettera di accompagno con la quale la dogana ha comunicato l'invio del 3 a) alla DCCC. Ciò consentirà all'organismo pagatore di individuare immediatamente il plico con cui è stato trasmesso il documento di esportazione. A tale proposito, poiché continuano a pervenire lamentele da parte degli operatori circa il rifiuto di qualche dogana di fornire con prontezza chiarimenti sul mancato ricevimento della lettera di cui sopra, si richiamano le severe istruzioni dettate dallo scrivente nell'ultima parte della circolare di cui trattasi, in ordine alla doverosa collaborazione che l'Amministrazione doganale deve offrire in materia agli imprenditori nazionali ed alla tempestività con la quale devono essere trasmessi alla DCCC i documenti. Le Direzioni Compartimentali sono invitate ad esercitare la necessaria vigilanza al riguardo. Nell'ipotesi che la lettera di accompagno risulti smarrita la dogana, a richiesta dell'operatore o del suo rappresentante, è tenuta a rilasciare, senza indugio, una fotocopia della stessa. Le istanze prive del documento non saranno accettate dalla DCCC.
2. In tema di smarrimento va altresì chiarito che, tenuto conto della nuova procedura introdotta dalla circolare N. 240/D, concernente la trasmissione in via amministrativa della bolletta 3 a) all'organismo pagatore, la vecchia circolare N. 107/D del 5 aprile 1995, avente per oggetto "Duplicati di bollette di esportazione di prodotti agricoli con restituzioni comunitarie" è venuta ormai a perdere gran parte della sua validità. Al riguardo, d'ora innanzi, sarà pertanto seguita la seguente procedura: a) caso in cui la perdita dell'esemplare 3a) avviene durante il trasferimento dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita, quando il documento scorta la merce. La responsabilità dello smarrimento, ovviamente, in questa ipotesi, continua ad essere dell'operatore il quale, pertanto, come per il passato, è tenuto a presentare alla dogana competente per l'emissione domanda di duplicato con allegata la relativa denuncia presentata alle Autorità di polizia. La dogana emetterà senza indugio il duplicato (senza più alcuna indicazione circa l'efficacia dopo i 18 mesi dall'accettazione) che sarà poi perfezionato, con le annotazioni di rito, dalla dogana di uscita e da questa trasmesso alla DCCC. b) caso in cui la perdita avviene sia all'interno dell'ufficio doganale (d'esportazione o d'uscita), sia durante il trasferimento, via posta, alla DCCC. In questa ipotesi nessuna responsabilità, ovviamente, può addossarsi all'operatore. La dogana emittente, non appena resa consapevole dell'inconveniente, deve provvedere, d'ufficio, a sanare la situazione emettendo un duplicato del documento che poi sarà' trasmesso, dopo il suo perfezionamento con il visto d'uscire, alla DCCC. Ovviamente ne sarà data, nei modi di rito, opportuna conoscenza all'esportatore.
3. Casi di esportazione verso i Paesi EFTA e Visegrad. Sempre nell'intento di agevolare gli esportatori, in questi casi, a richiesta degli stessi, l'esemplare 3 a) del DAU, contrariamente a quanto previsto dalla circ. 240, (ma come già indicato nelle istruzioni contenute nel telescritto prot. 9300578/XI/SD del 9 aprile 1993) potrà essere trattenuto dalla dogana di esportazione la quale apporrà il visto uscire dal territorio doganale della Comunità, successivamente, sulla base dell'attestazione di conformità risultante sull'esemplare di rinvio n.5 del T1 restituito dalla dogana del paese terzo di destinazione. A tal fine, nel retro del DAU, sarà apposto un timbro recante gli estremi di registrazione del T1, la data di presa in carico da parte della dogana straniera, il riferimento alla presente circolare nonché la dicitura "EXPORT" in rosso. Il documento poi, secondo la procedura vigente, sarà trasmesso, in via amministrativa, all'organismo pagatore al quale spetterà il compito, ovviamente, di verificare, in sede di liquidazione dell'istanza di restituzione, il rispetto del termine di 60 giorni per l'uscita dalla Comunità, desumibile indirettamente dalla data di presa in carico della partita da parte del paese terzo di destinazione.
4. Casi di contestuale richiesta di restituzioni agricole e di restituzione prodotti ferrosi (Legge 639/1964). La nuova procedura dettata dalla circ. 240/D ha fatto emergere l'esistenza di un frequente inconveniente quando l'esportatore richiede contestualmente il beneficio della restituzione ex legge 639/1964 (é il caso ad es. di esportazione di pomodori pelati in barattoli di banda stagnata). In genere gli operatori predispongono erroneamente, allo scopo, due esemplari 3a) del DAU con la conseguenza che alle dogane spesso sfugge la circostanza che uno dei due esemplari deve essere restituito all'operatore, insieme all'esemplare n. 3, per essere allegato all'istanza di restituzione ex legge 639. Così accade sovente che entrambi i formulari pervengono alla DCCC e, nella massa enorme dei documenti che quotidianamente perviene all'organismo pagatore, diviene poi estremamente faticoso ritrovare l'esemplare 3a) da restituire all'operatore per gli ulteriori adempimenti presso la competente Circoscrizione doganale cui compete, com'è noto, il pagamento della restituzione di cui trattasi. Per evitare siffatto inconveniente ed anche quello più grave determinato dal fatto che esistono in circolazione due formulari 3a) per la stessa operazione di esportazione, si dispone che, d'ora innanzi, la richiesta di restituzione ex legge 639/1964, nei casi della specie, sia effettuata con un nuovo formulario DAU al quale va attribuito il numero 3c) ed apposta la seguente indicazione: "esemplare per la restituzione ex l.639/1964". In tal modo alle dogane sarà più facile evitare l'errore di trasmettere il doppio documento 3a) alla DCCC e, comunque, nel caso che ciò malauguratamente dovesse avvenire, alla DCCC sarà altrettanto facile individuare e separare dal plico proveniente dalla dogana il documento da restituire all'operatore. Gli uffici sono pregati di assicurare la massima diffusione delle presenti istruzioni nonché, insieme agli operatori, di far conoscere eventuali difficoltà di applicazione e, se del caso, di fornire suggerimenti per rendere, per quanto possibile sempre più agevoli le procedure, ovviamente nel quadro di un rispetto rigoroso delle normative comunitarie e nazionali vigenti.