Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n.322 del 27.11.2002 (reperibile sul sito SAISA) è stato pubblicato il regolamento (CE) n.2090/2002, che a decorrere dal 1° gennaio 2003 sostituisce integralmente il regolamento (CE) n.2221/95 con il relativo allegato, concernente le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.386/90 del Consiglio, oggetto entrambi, a suo tempo, della circolare N.311/D - DCSD/div XI – del 4.12.1995.

Il provvedimento, comprensivo degli allegati I ( Metodi per l’esecuzione di un controllo fisico) e II (Tavola di concordanza), recepisce tutte le modifiche intervenute nel corso degli anni al Reg.(CE) n.2221/95, aggiorna i riferimenti al regolamento (CE) n. 800/1999 (Regime delle restituzioni) ed introduce le seguenti novità sostanziali degne di essere sottolineate.

Art.1, p.2

Le esportazioni realizzate a titolo di aiuto alimentare nazionale, al pari di quanto precedentemente già previsto per gli aiuti comunitari, non sono soggette ai controlli fisici previsti dal regolamento (CEE) n.386/90.

La disposizione è diretta ad armonizzare la regolamentazione sui controlli fisici con la nuova normativa sugli aiuti alimentari introdotta dal regolamento (CE) n. 2298/2001 che prevede una disciplina comune per gli aiuti sia comunitari che nazionali. In tal modo si evita anche una inutile duplicazione di verifiche, dal momento che tutte le operazioni della specie, comunitarie e nazionali, sono soggette a controlli di qualità e quantità da parte delle società di sorveglianza all’uopo incaricate nei rispettivi bandi di gara.

L’esito di tali controlli viene poi acquisito obbligatoriamente da questo Servizio all’atto dell’istruttoria delle domande di restituzioni.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutte le esportazioni per aiuti alimentari, comunitari e nazionali, (tra cui sono comprese anche quelle eseguite sulla base di contratti stipulati dall’ apposito ente comunitario ECHO), vanno necessariamente escluse dalla selezione dei controlli fisici e di sostituzione di cui all’art.3 del regolamento (CEE) n.386/90.

Allo scopo di dare immediata applicazione al disposto, dalla medesima data, in attesa che il sistema centrale di selezione venga a tal fine opportunamente adeguato, gli uffici doganali sono esonerati dall’eseguire le verifiche fisiche e le correlate registrazioni con le modalità previste dal richiamato Reg.386/90 nel caso di operazioni di aiuti alimentari individuate con la sigla “V.M.”

Art.2

Il paragrafo 1 dell’articolo ripropone gli stessi casi per i quali anche precedentemente veniva riconosciuta la facoltà per lo Stato membro di esentare dai controlli fisici e dai controlli di sostituzione le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n.800/1999 (consegne assimilate ad un’esportazione /approvvigionamenti di bordo).

Il paragrafo 2 lett.a) dispone di non calcolare nella percentuale dei controlli fisici e di sostituzione prevista dal regolamento (CEE) n.386/90 le dichiarazioni di esportazione che riguardano determinati quantitativi minimi secondo le varie categorie di prodotti.
La norma era già contenuta nell’abrogato regolamento (CE) n.2221/95 come facoltà dello Stato membro, mentre la nuova normativa la impone come un obbligo, il che significa che a decorrere dal 1° gennaio 2003 anche le predette esportazioni dovranno essere escluse dalla popolazione su cui viene conteggiata la percentuale obbligatoria.

Il paragrafo 3 impone allo Stato membro di adottare le misure necessarie per evitare storni ed abusi che possono alterare la corretta applicazione dei paragrafi 1 e 2: l’elemento innovativo è rappresentato dal fatto che eventuali controlli fisici eseguiti a tale scopo potranno essere contabilizzati ai fini del raggiungimento delle aliquote minime di controllo previste dall’art.3 del Reg (CE) 386/90.

In merito all’applicazione dell’intero articolo 2, in particolare riguardo ai tempi, si comunica che:

- per quanto concerne i controlli fisici a cura delle dogane di esportazione le esenzioni in questione saranno adottate con un provvedimento predisposto dall’Agenzia, a livello centrale, che escluderà dalla selezione “ V.M.” le dichiarazioni rientranti nella fattispecie prevista dalla norma. Contestualmente gli uffici doganali dovranno assumere le misure di vigilanza idonee a prevenire eventuali storni ed abusi nei confronti dei soggetti che normalmente presentano dichiarazioni di merci rientranti nei quantitativi minimi indicati nel paragrafo 2; ciò allo scopo di individuare casi di frazionamento delle partite o altri meccanismi di aggiramento della norma;
- per quanto riguarda i controlli di sostituzione nei casi di consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n.800/1999, questi non dovranno essere più effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermi restando, ovviamente, gli usuali controlli previsti dal reg.800/1999.

Con l’occasione si precisa che l’utilizzo della procedura speciale prevista dall’articolo 37 del regolamento (CE) n.800/1999 (tasso di restituzione dell’ultimo giorno del mese) sarà accordato dalla dogana competente per la località d’imbarco previo nulla osta di questo Servizio.

In questo contesto gli Uffici dell’Agenzia in indirizzo sono pregati di adoperarsi, ciascuno per la parte di competenza, affinché i casi indicati negli articoli 1 (aiuti alimentari nazionali) e 2 (consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento CE n.800/1999 e quantitativi minimi) siano esclusi quanto prima dalla selezione “V.M.”.

Art.5, p.3

Al primo comma viene confermata la precedente disposizione secondo cui, se un ufficio doganale accetta meno di venti dichiarazioni l’anno per settore, l’ufficio è tenuto comunque ad eseguire almeno un controllo fisico.

Il secondo comma introduce, invece, una novità per cui il predetto obbligo viene escluso nel caso di adozione di un’analisi di rischio e qualora si verifichi che il sistema non abbia selezionato per il controllo le prime due dichiarazioni e contemporaneamente non risultino effettuate, in seguito, esportazioni dello stesso settore.

L’agevolazione predetta potrà essere adottata solo quando il sistema di selezione delle dichiarazioni di esportazione dei prodotti agricoli con richiesta di restituzione basato su un’analisi di rischio nazionale sarà approvato dalla Commissione, come espressamente previsto dal reg. (CEE) n.3122/94.

Attualmente pertanto le Dogane dovranno continuare a vigilare sulla frequenza dei controlli ed eventualmente intervenire d’iniziativa nel caso di scostamenti dal tasso minimo regolamentare, come già disposto con la nota prot. n.916/DCCC/SCI dell’8 novembre 2000.

Art.6

La procedura di selezione sulla base di un’analisi del rischio di cui all’art.3 p.2 secondo comma, del regolamento (CEE) n.386/1990 è rimasta invariata, ma non è comunque ancora applicabile nel nostro paese per quanto già detto in merito all’art. 5

Art.7

Al fine di assicurare l’identità delle merci destinate all’esportazione la norma, nel confermare l’obbligo già esistente di sigillare i mezzi di trasporto o i colli tra l’ufficio doganale di esportazione e quello di uscita dal territorio doganale della Comunità lo estende anche al caso in cui le merci siano destinate ad un ufficio indicato nel T 5 diverso dall’ultima dogana comunitaria (ufficio di destinazione del T 5 - cfr. art. 912 quater del reg.2454/93)

Art.8

La norma che prevede le misure e le modalità per l’esecuzione dei controlli fisici, è conforme a quanto già disposto all’art.7 dell’abrogato regolamento n.2221/95.
In proposito va richiamata l’attenzione solo sulla nuova dizione che deve essere indicata nella casella D del T 5 (o comunque sul documento di uscita delle merci dal territorio doganale comunitario- DAU) nel caso di forniture a titolo di aiuto alimentare: “Regolamento (CE) n.2298/2001”.

Art.10

Il paragrafo 1 trasferisce l’obbligo di effettuare il controllo di sostituzione, quando il mezzo non sia stato suggellato dall’ufficio di esportazione, all’ufficio di destinazione del T/5, qualora esso sia diverso dall’ufficio doganale di uscita.

Al riguardo si richiama l’attenzione degli uffici doganali che, qualora siano destinatari di T/5 per prodotti provenienti da altri Stati membri, sono tenuti ad effettuare i controlli di sostituzione nei limiti e nei modi previsti dall’articolo 10.

La procedura per i controlli di sostituzione è rimasta invariata, ad eccezione del fatto che, a norma del paragrafo 2, terzo comma, è consentito all’Ufficio doganale di uscita di dimezzare il numero dei controlli nel caso in cui solo un esportatore sia interessato ai controlli stessi.

I paragrafi 5 e 6 stabiliscono la procedura da seguire nel caso in cui, all’atto del controllo di sostituzione, venga prelevato un campione per l’analisi. L’ufficio doganale appone sull’originale del documento di uscita (DAU o T 5) la dicitura “prelevato campione”, restituendolo a questo organismo pagatore o alla dogana comunitaria di emissione del T/5. La copia dei predetti documenti, da trattenere agli atti, sarà poi inoltrata agli stessi uffici dopo essere stata completata come segue:
- con la dizione “risultato di analisi conforme”
- con l’indicazione del risultato di analisi se difforme dal prodotto dichiarato.

Il paragrafo 7 è totalmente nuovo e prevede che l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio destinatario del T/5 che ha sottoposto il prodotto ad un controllo di sostituzione con esito difforme dal dichiarato possa chiedere all’organismo pagatore competente i provvedimenti presi a seguito delle sue contestazioni.

Il predetto ufficio che intenda avvalersi della disposizione, dovrà apporre sul documento nazionale DAU o sul T/5 da restituire alla dogana dello Stato membro di emissione, la seguente dizione “Domanda di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n.2090/2002”.

Allegato I

Si richiama l’attenzione degli uffici doganali sulla nuova disposizione introdotta al II capoverso della lettera b) del punto 2.

Gli uffici doganali avranno cura di aggiornare con i nuovi riferimenti normativi i modelli delle liste di controllo fisico e di sostituzione nonché tutte le altre documentazioni utilizzate nella gestione della normativa di cui trattasi.

La circolare n.311/D del 4.12.95 sopra richiamata nelle parti non più attuali deve intendersi aggiornata nel senso innanzi precisato.