Pervengono numerose richieste da parte degli operatori per conoscere se, dopo l’adesione all’Unione europea della Repubblica di Cipro, spetta la restituzione per esportazioni di prodotti agricoli verso Cipro Nord.

La questione è tuttora all’esame della Commissione che ha preannunciato un regolamento del Consiglio in materia.

Il medesimo Consiglio, comunque, con il regolamento n.866/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato nella G.U. L 161 del 30 aprile 2004, ha già emanato delle norme dirette a disciplinare la circolazione delle persone e delle merci attraverso la “linea” che separa le zone su cui la Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo dal restante territorio. In particolare con l’articolo 5 è stato stabilito che i prodotti agricoli e i prodotti trasformati che vengono spediti verso Cipro Nord attraverso la predetta linea non possono beneficiare della restituzione.

Considerato che il riconoscimento della restituzione per merci esportate verso Cipro Nord, provenienti da Stati membri diversi dalla Repubblica di Cipro, creerebbe un ingiustificato vantaggio rispetto agli stessi prodotti provenienti dalla predetta Repubblica, questo Ufficio in coerenza con il predetto orientamento ha deciso di respingere le richieste di pagamento delle restituzioni relative ad esportazioni di prodotti agricoli verso Cipro Nord, effettuate a decorrere dal 1° maggio 2004 indipendentemente dalla data di prefissazione del titolo.

Non saranno riconosciute neppure le richieste di pagamento anticipato, garantite da cauzioni.

Le eventuali operazioni di esportazione verso Cipro Nord effettuate dalla predetta data a scarico di operazioni di prefinanziamento daranno luogo alla richiesta di recupero delle corrispondenti somme versate in anticipo, salvo che non intervenga una normativa specifica favorevole o precise diverse indicazioni da parte dei Servizi Comunitari.

Tuttavia, proprio nella presunzione che possa intervenire, con effetto retroattivo, un regolamento favorevole al riconoscimento del diritto in questione, gli operatori potranno effettuare ugualmente le esportazioni con richiesta di restituzione, presentando, come di regola, il titolo e l’esemplare 3A del DAU, su cui dovrà essere indicato ovviamente il codice specifico del regime (1000 – 5 o 6).

Sarà successivamente questo Servizio, in dipendenza delle decisioni future dell’U.E., ad invalidare, se del caso, le bollette 3A pervenute ai sensi della circolare n. 240/D del 20.8.1997.