Modificata con Circolare n° 26 del 22.01.2002 inerente l' applicazione del regolamento (CE) della Commissione n° 2787/2000 che modifica il regolamento (CEE) n°2454/93. Aspetti connessi alle esportazioni di prodotti agricoli con restituzione Feoga.

 


Roma, in data 20.08.1997
Dipartimento delle Dogane e II. II. - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Div.XI

Circolare n° 240/XI/SD

 

I regolamenti (CE) n° 1287/95 del Consiglio e n° 1663/95 della Commissione hanno riformato la procedura di liquidazione dei conti FEOGA-Garanzia e fissato alcuni criteri uniformi per l'organizzazione degli organismi cui nei singoli Stati membri e' demandato il compito di provvedere al pagamento delle spese finanziate dal Fondo.

In questo quadro, per aderire alle pressanti richieste della Commissione e della Corte dei Conti Europea che da tempo auspicano la modifica di alcune procedure nazionali per meglio contrastare le frodi e nell'intento, al tempo stesso, di razionalizzare il particolare servizio di liquidazione delle restituzioni rendendo più spedita, per quanto possibile, l’attività' della Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate (DCCC), si ritiene opportuno dettare nuove istruzioni in materia che, come innovazioni fondamentali, contengono :

. l'obbligo per gli uffici doganali di uscita di inviare direttamente alla DCCC il documento doganale comprovante l'uscita dal territorio doganale della U.E. da prendere a base per il pagamento della restituzione;

. l'obbligo per i laboratori chimici di inviare alla medesima DCCC copia del risultato di analisi.

1. Modalità' per la costituzione del fascicolo di restituzione

Per le esportazioni le cui formalità doganali sono espletate a decorrere dal 1 dicembre 1997 e per le operazioni di "prefinanziamento" per le quali le "dichiarazioni di pagamento" sono accettate a partire dalla medesima data, fermo restando quanto stabilito con la circolare n° 76/D del 6.06.1994, concernente le modalità per la presentazione delle istanze di restituzione, la procedura da seguire e' la seguente:

1.1. CASO A) Esportazione con uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità attraverso il confine nazionale - Destinazioni assimilate all'esportazione o consegne a depositi di approvvigionamento nel territorio nazionale -

(Senza emissione di esemplare di controllo T5)

In questo genere di operazioni la prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione Europea è costituita, com'è noto, dall'esemplare "3a" del DAU (documento amministrativo unico) munito, nel retro, dei "visti" e della data apposti dalla dogana di uscita o dalla Guardia di Finanza.

Adempimenti delle dogane e dei laboratori chimici

L'ufficio doganale di esportazione se coincide con quello di uscita, perfezionato il "3a" nel retro, provvede a trasmetterlo in via amministrativa alla DCCC entro dieci giorni dalla data di uscita della merce, (o di introduzione in deposito di approvvigionamento o di raggiungimento della destinazione assimilata).

Il documento va spedito, tramite posta raccomandata/assicurata, con lettera di accompagno, copia della quale va diretta, per conoscenza, all'esportatore.

Nell'ipotesi di analisi, i campioni, vanno inviati ai competenti laboratori chimici entro cinque giorni dal prelievo e, nel documento che ne accompagna la spedizione, la dogana avrà cura di apporre la seguente annotazione "" MERCE CON RICHIESTA DI RESTITUZIONE - Bolletta dog. N ...... del ............(estremi della bolletta ).

I laboratori, da parte loro, sono tenuti ad effettuare le analisi al massimo entro dieci giorni dal ricevimento dei campioni, o per le analisi particolarmente complesse entro 15 giorni, dopo di che, entro i successivi cinque giorni provvederanno a trasmettere una copia del risultato (anche via fax) alla DCCC con lettera di accompagno in cui siano riportati parimenti gli estremi della bolletta.

Il caso di non coincidenza tra dogana di esportazione e dogana di uscita viene trattato di seguito nelle "Note particolari", punto aa)

Prima di trasmettere alla DCCC l'esemplare "3a" gli uffici doganali che hanno emesso il documento avranno cura di:

a) verificare che esso sia completo di:

<> "Visto uscire ", in caso di uscita da un confine terrestre,

<> "Visto imbarcare e/o "Visto a bordo" e "Nave partita il ...... o "Visto partire il ...; nell'ipotesi di uscita per via marittima o aerea;

<> attestazioni di raggiunta destinazione nel caso di destinazione particolare assimilata all'esportazione, costituite come segue:

1) per le provviste di bordo imbarcate sulle navi mercantili e sugli aeromobili di linea internazionale, dai visti imbarcare ed a bordo apposti come per le merci che escono per via marittima ed aerea;

2) per le merci consegnate alle organizzazioni internazionali ed alle forze armate e per le provviste imbarcate sulle navi militari, dall'annotazione dei servizi che consegnano tali merci e da un attestato delle autorità riceventi;

3) per le merci introdotte in "deposito di approvvigionamento" dall'annotazione prevista nella particolare fattispecie.

b) accertare che:

- le annotazioni, le attestazioni e le date di cui sopra siano tutte perfettamente leggibili;

- la merce sia stata vincolata al regime del transito comunitario esterno (TI) obbligatorio ai sensi dell'articolo 91, par. l. lett. b) del reg. 2913195 (CDC) anche nell'ipotesi di circolazione via mare da un porto comunitario verso un altro porto comunitario (salvo il caso in cui il prodotto sia stato caricato su una nave per l'esportazione in un paese terzo senza dover essere scaricato o trasbordato nel secondo porto - es. Napoli con destinazione diretta USA con scalo tecnico a Livorno c/o Marsiglia ); il documento contenga, in modo perfettamente leggibile

- l'esatto codice di restituzione, se esistente, della nomenclatura combinata, nonché la designazione della merce;

- la dichiarazione di merce "sana, leale e mercantile"

- la dichiarazione di "origine comunitaria", se tale requisito è richiesto dalla normativa di settore;

- le altre eventuali dichiarazioni prescritte dalla regolamentazione comunitaria del settore o dalle istruzioni vigenti;

- la dichiarazione dei "residui" di lavorazione di cui all’ art. 1, par. 2, lett. a) e par. 4, lett. e) del Reg. 3615/92 per i prodotti fuori allegato II del Trattato e le schede di cui alla circolare n° 198/D del 17 luglio 1995 per le stesse merci, nel caso non risultano registrate le relative ricette, vistati dall'ufficio (sett. 14);

Tutte le dichiarazioni sopra richiamate possono essere contenute anche in atti distinti dal "3a", ma prodotti contestualmente, vidimati dagli uffici e facenti parte integrante dello stesso 3a.

La nota di accompagno alla DCCC dovrà concludersi, in ogni caso, con la seguente formula

""Si conferma di aver eseguito tutti i riscontri di competenza previsti dalla circ. n ......... del ......................... (estremi della presente circolare)

1.1.2. Adempimenti degli operatori

Per ottenere il pagamento della restituzione l'operatore interessato (esportatore effettivo o cessionario del diritto di restituzione) deve presentare alla DCCC, una domanda per iscritto redatta su un formulario conforme a quello indicato nella richiamata circ. n° 76 D (Mod.A - D.C.C.C.)

Tale domanda va presentata entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo forza maggiore e deve essere corredata di:

<> titolo di esportazione in copia conforme recto/verso (salvo i rari casi in cui non sia previsto, ad es. prodotti fuori allegato II senza prefissazione);

<> originale o copia conforme dell'esemplare "3" (dato che l'esemplare "3a" non e' disponibile) con relativa girata nel caso in cui il diritto di restituzione sia stato ceduto;

<> documenti di immissione in consumo del prodotto nel paese terzo di destinazione e documento di trasporto (anche in copia) in caso di restituzioni differenziate;

<> altri documenti prescritti dalle normative settoriali sulle restituzioni a seconda del prodotto e della sua destinazione (1)

Nell'interesse dello stesso operatore, per aiutare la DCCC nella ricerca del fascicolo nonché facilitare ed accelerare l'istruttoria della stessa, e' opportuno che all'istanza sia unita anche :

<> copia della lettera di accompagno con la quale la dogana ha comunicato l'invio del "3a", se già ricevuta;

<> copia dell'esemplare 3 del DAU (anche del solo frontespizio);

<> copia del risultato di analisi, se risultano prelevati dei campioni, ovviamente se già notificato;

<> copia dei documenti eventualmente richiesti e trattenuti dalla dogana all'atto dell'accertamento a comprova di particolari dichiarazioni, ( ad es. documenti attestanti l'origine comunitaria ovvero, nel caso di prodotti immessi in libera pratica per i quali e' possibile corrispondere la restituzione, documenti attestanti l'identità dei prodotti e l'entità dei dazi pagati / documenti comprovanti le

1) Ad esempio: Attestato carni bovine maschi / carni disossate di bovini- maschi - verbali congelamento carni - Documento importazione paese terzo - Certificato P2 pasta alimentare - Certificati AIMA - Bando di gara, aggiudicazione ed attestato di presa in consegna per aiuti alimentari - Certificato analisi degustazione vini - Certificati ICE di controllo qualità per settore ortofrutta e lattiero caseari - Documentazione in caso di trasbordo, ecc. dichiarazioni circa la rispondenza dello zucchero alle condizioni previste dall'articolo 17, par. 12 del Reg.(CEE) n° 1785/81 ecc./ documenti attestanti la qualità' sana, leale e mercantile del prodotto esportato, ecc.);

<> copia dell'eventuale verbale di controllo fisico o di "sostituzione" nel caso di esportazione assoggettata alla verifica di cui ai Reg.ti n° 386/90 e n° 2221/95;

<> copia dell'eventuale verbale di verifica di cui all'art.3 del Reg. 2315/95 (zuccheri incorporati in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli -V. circ. n° 302/D del 24.11.95); La domanda può essere inoltrata anche tramite posta. In tal caso, come prova della tempestività della presentazione, farà fede il giorno di spedizione del plico da parte dell'ufficio postale, formalizzato dal relativo timbro.

Se i documenti allegati sono in numero tale da non potere tutti essere elencati nel modello di istanza, va predisposta una distinta.

Note particolari: aa) Non coincidenza tra dogana di esportazione e dogana di uscita.

bb) Concessione di termini supplementari da parte della DCCC per la presentazione dell'istanza.

aa) Se la dogana di uscita non coincide con la dogana di esportazione che ha accettato la dichiarazione, l'esemplare "3a" del DAU, se del caso con i vari allegati, deve scortare sempre la merce sino all'ufficio di uscita per l'apposizione del relativo "visto" in quanto, in nessun caso, il documento DAU recante la dicitura "EXPORT" apposta dall'ufficio di partenza a norma dell'articolo 793, par. 6 del Reg. 2454193 (CDA) costituisce un documento rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 4 del reg. (CEE) n° 3665/87 (Regime delle restituzioni - uscita entro 60 giorni). In questa ipotesi sarà la dogana di uscita a trasmettere in via amministrativa, alla DCCC, sempre entro dieci giorni dalla data di uscita e con le stesse modalità sopra precisate, (previe le verifiche possibili tenuto conto che non e' l'ufficio emittente del documento), l'esemplare "3a" perfezionato nel retro.

bb) La presentazione dell'eventuale domanda alla D.C.C.C. di concessione di termini supplementari, come previsto dal Reg. 3665/87:

- può riguardare esclusivamente le prove di immissione in consumo nel paese terzo;

- deve anch'essa essere effettuata entro 12 mesi dall'esportazione; - può essere accolta solo se debitamente documentata per quanto attiene alla diligenza dell'esportatore nel tentare di ottenere tempestivamente detti documenti.

D'ora innanzi, pertanto, la D.C.C.C. applicherai automaticamente a tutte le istanze di restituzione e di concessione di termini supplementari presentate e perfezionate tra i 12 ed i 18 mesi, anche se corredate delle suddette prove di diligenza, la penalizzazione del 15% prevista dalle disposizioni comunitarie in vigore.

1.1.3. Adempimenti della DCCC

Ricevuta la domanda per la richiesta di restituzione, l'Ufficio provvede a: munirla di timbro a calendario;

prenderla in carico nel sistema informatica provvedendo ad annotarvi il numero complessivo delle bollette doganali allegate;

trascrivere sulla domanda stessa il "numero cronologico" attribuito dal sistema e la data;

stampare la cartellina sulla quale sono riportati i dati informatizzati;

consegnare o inviare per posta al richiedente la "ricevuta" contenente numero e data del cronologico;

inserire l'esemplare 3a trasmesso dagli uffici doganali di uscita nel relativo fascicolo costituito all'atto del ricevimento della domanda di restituzione;

provvedere alle ulteriori incombenze previste dal procedimento interno per l'istruttoria e la successiva liquidazione della pratica.

1.2. CASO B) Esportazione con attraversamento di altri Stati membri - Destinazioni assimilate all'esportazione o consegne a depositi di approvvigionamento in altri Stati membri (Con emissione obbligatoria di esemplare di controllo "T5" o formulario 302 per i prodotti forniti alle forze armate. )

1.2.1. Adempimenti delle dogane In questa ipotesi, com'è noto, la prova dell'effettiva uscita della merce dal territorio doganale comunitario e della relativa data e' costituita dall'esemplare di controllo T5" restituito alla dogana di emissione, completo delle annotazioni di rito sul retro.

L'esemplare "3a" che deve contenere l'indicazione dell'avvenuto rilascio del "T5", possibilmente con i relativi estremi, pertanto, in coerenza con la nuova procedura, dopo l'accettazione della dichiarazione, resta giacente (unito alla matrice) presso l'ufficio doganale di esportazione in attesa che possa conoscersi la data di effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità tramite, per l'appunto, l'esemplare "T5" quando questo sarà restituito dalla dogana straniera.

Non appena pervenuto il documento e, comunque, entro dieci giorni, la dogana di esportazione provvede a trasmetterlo alla DCCC unicamente all'esemplare "3a" del DAU con la medesima procedura e previe le medesime verifiche di cui al precedente punto 1.1.1.

Ciò significa che l'esemplare di controllo T5, restituito dalla dogana straniera, non deve mai essere consegnato all'esportatore.

Nella lettera di accompagno alla DCCC e, per conoscenza all'esportatore, sarà ovviamente fatto riferimento anche a detto documento.

Le dogane, prima di trasmetterlo, sono comunque tenute a verificare la regolarità delle annotazioni apposte sul retro e, se del caso, a rinviarlo a stretto giro di posta alla dogana straniera per le opportune rettifiche nel quadro della procedura di cooperazione amministrativa.

1.2.2. Adempimenti degli operatori.

Per la presentazione dell'istanza di restituzione vanno seguite parimenti le istruzioni di cui al precedente punto 1.1.2. La domanda, tuttavia, in questo caso, può essere presentata solo dopo che l'esportatore ha avuto notizia dalla competente dogana dell'avvenuta regolare restituzione e trasmissione alla DCCC dell'esemplare "3a" e del "T5 " ovvero, decorsi tre mesi dall'esportazione (ma comunque sempre entro 12 mesi), quando allo stesso non e' pervenuta tale comunicazione ed e' stata prodotta la "domanda di equivalenza" di cui si dirà appresso, nelle "Note particolari".

Nell'ipotesi che l'istanza venisse ugualmente presentata, e' di tutta evidenza che, non potrebbe avere esito favorevole perché priva della prova di uscita, a meno che nel frattempo l'organismo pagatore non riceva dalla dogana, il "3a" ed il "T5", quest'ultimo acquisito in ritardo.

Note particolari: aaa) Esemplari di controllo T5 - Uso delle "etichette rosse";

bbb) Domanda motivata di equivalenza;

aaa) Per quanto attiene alle modalità' per la compilazione dell'esemplare di controllo T5 si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Reg. 2454/93 (Mod. Applic. CDC) dall'articolo 471 all'articolo 494.

In particolare si richiamano gli esportatori, nel loro interesse, perché in tal senso sensibilizzino i vettori, sull'art. 484 che cosi' recita: "La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47 (del reg. 3454/93).

Tale ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo "T5".

Per sottolineare l'importanza che assume l'esemplare di controllo T5, in materia di restituzioni. si reputa opportuno richiamare, con l'occasione, anche una comunicazione della Commissione pubblicata nella G.U.C.E. n° C 143 del 9 giugno 1996 con cui viene raccomandato agli operatori di fare uso, quando viene emesso un T5, di apposite etichette rosse allo scopo di attirare l'attenzione sul fatto che la merce e' accompagnata da un esemplare di controllo da presentare all'ultima dogana comunitaria di uscita.

bbb) Dopo l'uscita della merce deve essere cura dell'esportatore informarsi frequentemente presso la dogana per conoscere se l'esemplare T5 e' stato restituito.

Nell'eventualità che, per causa a lui non imputabile, il documento non risulta restituito dall'ultima dogana comunitaria entro tre mesi dall'esportazione, all'istanza di restituzione va unita una "domanda motivata di equivalenza", corredata dei documenti giustificativi elencati nell'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. 3665/87 (regime delle restituzioni), in calce alla quale l'ufficio che lo ha emesso, secondo la procedura in atto, (cfr. circ. prot. n° 1800 div. IX del 20.03.1980) attesterà la mancanza di responsabilità dell'operatore per la perdita dell'esemplare di controllo con la seguente dicitura: "Esemplare di controllo T5 n . ...... del ..... non restituito dalla dogana straniera a causa di circostanze non imputabili all'esportatore". Sarebbe opportuno che alla domanda fosse unita la ricevuta di cui al richiamato articolo 484.

Se i documenti giustificativi non sono ancora acquisiti, l'esportatore farà riserva di presentarli in un momento successivo, nei termini prescritti (12 mesi) con apposita comunicazione che faccia preciso riferimento alla nota di accompagno della dogana di cui appresso.

Non appena la dogana avrà apposto l'annotazione predetta sulla "domanda di equivalenza" provvederà a trasmettere alla DCCC l'esemplare "3a" (rimasto giacente in attesa del "T5") secondo la procedura indicata al punto 1.1.1. avendo cura di precisare nella lettera di accompagno l'assenza dell'esemplare di controllo per mancata restituzione e la presentazione della riferita domanda.

1.3. CASO C) Esportazione di prodotto sottoposto ad uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori di cui agli articoli da 412 a 442 del Reg. (CEE) n° 2454193 con o senza attraversamento di altri Stati membri - (Senza emissione di T5). 1.3.1. Adempimenti delle dogane

Come al punto 1.1.1. "mutatis mutandis".

L'esemplare "3a" in questi casi, in luogo del "visto" di uscita, deve contenere la dicitura:

- "Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori"

- Documento di trasporto:

- Tipo: ............................... - n° .....

1.3.2. Adempimenti degli operatori

Come al punto 1.1.2., " mutatis mutandis".

1.4. CASO D) Anticipo della restituzione nel caso di esportazione diretta e nel caso di trasformazione o di magazzinaggio prima dell'esportazione (prefinanziamento)

1.4.1. Adempimenti delle dogane

Nel caso di esportazione diretta come al punto 1.1.1. o 1.2.1. o 1.3.1 "mutatis mutandis".

Nell'ipotesi di "prefinanziamento", oltre alle norme del Reg. 565/80 (regime del prefinanziamento) e del richiamato Reg. 3665/87 vanno tenute presenti in particolare le disposizioni di cui agli articoli 503 e da 529 - a 534 del Reg. CEE 2454/93 ( modalità di applicazione del codice doganale comunitario). In tale fattispecie, sarà la bolletta Mod EX emessa in forza dell'articolo 30 del Reg. 3665187, perfezionata sul retro con le consuete attestazioni nonché con la data di uscita, se del caso unicamente al "T5" restituito dall'ultima dogana comunitaria, a dover essere trasmessa alla DCCC entro gli stessi termini e la stessa procedura innanzi precisati. L'invio sarà effettuato dalla dogana che ha autorizzato il regime ed emesso la bolletta COM 7 se coincide con la dogana di uscita ovvero da quest'ultima.

Allo scopo di consentire l'immediata individuazione delle predette bollette da spedire alla DCCC, nel retro delle stesse dovrà essere apposta una stampigliatura possibilmente con inchiostro rosso delle dimensioni non inferiori a cm 4 x cm 10 recante la scritta "PREFINANZIAMENTO" 1.4.2. Adempimenti degli operatori :

1.4.2.1 Domanda di "anticipazione" o "prefinanziamento

Fatto salvo quanto si dirà appresso al punto 2.1. in materia di costituzioni di garanzie in regime di prefinanziamento, resta immutata la procedura per la richiesta dell'anticipo, sia nel caso di esportazione diretta (dopo, cioè', l'accettazione della dichiarazione) e sia nel caso di prefinanziamento, previa prestazione delle relative garanzie (rispettivamente 115% e 120%).

La domanda alla DCCC, redatta sull'apposito formulario sopra ricordato, deve essere corredata di:

- per le esportazioni dirette

<> copia autenticata dall'ufficio doganale emittente dell'esemplare 3a del DAU rilasciata ai soli fini del pagamento anticipato;

<> atto di garanzia per la cauzione;

<> copia conforme del titolo di esportazione debitamente imputato;

<> copia dell'eventuale bando di gara e della relativa aggiudicazione; per le operazioni in regime di prefinanziamento

<> autorizzazione al regime rilasciata, di volta in volta, dalla Direzione della Circoscrizione doganale competente o dalla dogana delegata, sulla base di un'autorizzazione - quadro;

<> "dichiarazione di pagamento" COM 7, esemplare 2 bis;

<> copia dell'atto di garanzia; (V. punto 2.1)

<> copia conforme del titolo di esportazione debitamente imputato;

<> copia del verbale di messa sotto controllo del prodotto di base da trasformare (art. 4 Reg. 565/80) o di immagazzinamento del prodotto (art. 5 Reg. 565/80); .

1.4.2.2. Domanda di "saldo di anticipazione" o di "definizione di prefinanziamento" ai fini dello svincolo della cauzione.

Parimenti imputata resta la procedura concernente la presentazione delle istanze per l'appuramento dei pagamenti anticipati.

In linea generale, pertanto, vanno seguite le istruzioni relative alla presentazione delle istanze di restituzione di cui ai CASI A), B) e C) a seconda delle varie fattispecie.

Alla domanda in questione vanno comunque uniti:

a) in caso di esportazione diretta (c.d. saldo di anticipazione)

- l'eventuale "domanda motivata di equivalenza" del T5 con l'annotazione apposta dalla dogana emittente attestante il mancato rinvio del documento;

- l'altra documentazione necessaria a confermare il diritto alla restituzione e quindi l'anticipo riscosso, secondo le disposizioni indicate nei punti A, B, C.

b) nell'ipotesi di "prefinanziamento" (c.d. definizione di prefinanziamento)

- copia del conto di appuramento istituito con la direttiva dello scrivente prot. 1600/IX del 31 maggio 1990 (il cui originale deve comunque essere stato già presentato in dogana entro 15 giorni dalla scadenza di validità dell'autorizzazione al prefinanziamento)

- come al precedente punto a), 1 e 2 trattino.

La domanda, anch'essa redatta sull'apposito formulario Mod.A (D.C.C.C.), va presentata, alla DCCC entro 12 mesi dalla data di esportazione, pena l'incameramento della cauzione parziale o totale a seconda che la presentazione avvenga entro i successivi sei mesi o oltre.

Vale, per la tempestività', la regola del giorno di spedizione del plico da parte dell'ufficio postale di cui al punto 1.1.2.

Note particolari: aaaa) Domande di "definizione di prefinanziamento"

bbbb) Richiesta di termini supplementari.

aaaa) Per quanto in particolare riguarda la domanda di "definizione di prefinanziamento" essa deve essere prodotta per ogni singola bolletta COM 7 e va corredata dei documenti di cui al punto precedente.

Qualora una bolletta di effettiva esportazione (EX 1) dia scarico a diverse bollette COM 7 e l'originale della stessa risulti già inserito in altra pratica relativa a diversa COM 7, dovrà essere indicata nell'istanza la domanda alla quale l'originale e' stato unito.

bbbb) Per la domanda eventuale di termini supplementari si rimanda a quanto precisato al punto I.I.l. nelle "Note particolari". 2. Regime del "prefinanziamento"

2.1. Cauzioni - Modalità per la costituzione.

A decorrere dal prossimo 1 dicembre 1997, a modifica della procedura in vigore, anche la garanzia prevista in caso di ricorso al regime del "prefinanziamento" (calcolata al 120% dell'importo della restituzione), attualmente costituita presso i ricevitori doganali, deve essere costituita esclusivamente a favore della D.C.C.C. e prestata presso la stessa, previa presentazione dell'autorizzazione al regime rilasciata dalla Direzione circoscrizionale competente (o dalla dogana delegata) per la specifica operazione che si intende compiere. L'atto di garanzia deve contenere tutti gli elementi necessari per il calcolo della cauzione.

La DCCC, verificata la regolarità del documento, entro i tre giorni successivi alla sua presentazione, salvo circostanze straordinarie, ne comunicherà via fax gli estremi di registrazione alla dogana cui compete il controllo sul prodotto da assoggettare al regime del "prefinanziamento", ai fini dell'accettazione della "dichiarazione di pagamento" (COM 7).

Potranno ovviamente essere assoggettati a controllo e quindi beneficiare dell'anticipo solo i quantitativi coperti dalla garanzia .

In tal senso va letta la circolare n° 177 /D del 13 ottobre 1994 concernente l'argomento in esame. La nuova descritta procedura comporterà' per gli operatori un'attenta pianificazione dell'operazione per tenere conto del tempo necessario per costituire la cauzione ed evitare, specie in prossimità' della scadenza del titolo, il rischio che la comunicazione via fax pervenga alla dogana quando il titolo di esportazione e' già scaduto.

Tuttavia, in prossimità della scadenza del titolo di esportazione o in altri casi particolari (ad es. quando il giorno o i giorni successivi sono festivi, quando l'operatore non e' in grado di conoscere in anticipo l'esatto peso del prodotto da sottoporre a "prefinanziamento", ecc.) a domanda adeguatamente motivata dell'operatore formulata possibilmente all'atto della richiesta dell'autorizzazione al regime (ma all'occorrenza anche successivamente), la competente dogana può rendere applicabile, precisandolo nella medesima autorizzazione o in un atto integrativo, l'articolo 532, par. 2 del Reg. 2454/93 e l'articolo 31, paragrafo 3 del Reg. 3665/87 in forza dei quali la cauzione può essere costituita successivamente all'accettazione della COM 7.

Come condizione l'operatore deve impegnarsi, nella medesima domanda, a costituire la cauzione entro dieci giorni lavorativi dalla data di accettazione, salvo caso di forza maggiore, e, nell'inosservanza di tale impegno, a versare alla DCCC una somma pari al 20% della cauzione dovuta.

La dogana dovrà comunicare via fax alla DCCC il termine entro cui la cauzione deve essere costituita e gli elementi per il suo calcolo.

Sarà cura dell'operatore dimostrare tempestivamente all'ufficio il rispetto dell'impegno assunto.

L'organismo pagatore stabilirà, caso per caso, le modalità' per la riscossione dell'importo in caso di inosservanza.

2.2. Controlli

Restano ferme le istruzioni contenute nella sopra richiamata direttiva prot. n° 1600 /IX con la precisazione che, in linea generale, le merci in prefinanziamento possono essere immagazzinate nello stesso impianto con altre merci della stessa specie solo se può essere determinata in ogni momento l'identità e la posizione doganale di ciascuna merce.

D'ora innanzi le autorizzazioni al regime potranno essere concesse soltanto se gli Uffici cui e' demandato il compito di porre sotto controllo i prodotti di base destinati alla trasformazione confermino preventivamente per iscritto (via TX/Fax) alla Circoscrizione cui e' stata presentata la domanda, dietro richiesta della stessa a per sollecitazione dell'operatore, di essere in grado, quanto a risorse umane e materiali, di provvedere al controllo lungo tutto l'arco dell'operazione.

A questo proposito l'Avvocatura Generale dello Stato recentemente intervenendo sugli strumenti da porre in essere per assolvere all'onere di controllo richiesto dalla Commissione per la corretta applicazione del regime del "prefinanziamento", ha suggerito che, ove per gli Uffici la ripetizione dei controlli dovesse apparire insostenibile in relazione alla quantità' di richieste o alla carenza di personale, oppure il deposito o l'impianto sia notevolmente decentrato,dopo la prima verifica fisica della merce, deve essere richiesto al beneficiario del regime oltre, ovviamente, alla predisposizione di una adeguata contabilità, l'invio periodico di schede di lavorazione.

Se da tali schede dovessero emergere sospetti di irregolarità o una produzione inadeguata rispetto all'impegno di,lavorazione, il competente ufficio dovrà immediatamente eseguire altro controllo fisico.

Tenuto conto della propensione alla frode che negli ultimi tempi questo particolare regime ha rivelato, si dispone, inoltre, che i capi degli uffici, garantiscano un'adeguata rotazione del personale preposto al controllo, da scegliere tra quello maggiormente qualificato.

D'ora innanzi copia di tutte le autorizzazioni dovrà pervenire a questa Direzione Centrale S.D.- Divisione XI e se il beneficiario del regime e', al tempo stesso, assuntore AIMA per lo stesso genere di prodotto, copia ne dovrà' essere trasmessa anche a detta Azienda.

Si precisa, infine, che i prodotti provenienti dall'intervento (AIMA), in regime di stoccaggio "tal quale" di cui all'art. 5 del reg. 565/80, (destinati cioè' ad essere esportati dopo essere stati messi in regime di deposito doganale o punto franco) possono essere immagazzinati esclusivamente, con altri prodotti di intervento.

2.3. Equivalenza

Il sistema dell'equivalenza non si applica ai prodotti provenienti dall'intervento e destinati ad essere esportati in base alla procedura di controllo prevista per questi prodotti dal Reg. 3002/92, nel ai prodotti ed alle merci assoggettati al regime di cui al richiamato art. 5 del reg. 565/80.

L'equivalenza inoltre non e' consentita con prodotti trasformati o merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti di base.

La dogana può concedere l'autorizzazione all'equivalenza solo per prodotti di base immagazzinati alla rinfusa e sempre che ritenga che l'intera operazione possa essere realizzata nel rispetto delle condizioni seguenti:

- i prodotti di base di sostituzione siano sottoposti parimenti a controllo doganale;

- la contabilità di magazzino dell'esportatore consenta di seguire, integralmente, giorno per giorno, tali prodotti;

- venga garantito che l'effettivo controllo di identità' dei prodotti di base sarà eseguito dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento fino al momento dell'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità;

- i prodotti equivalenti abbiano la medesima classificazione doganale, siano della stessa qualità commerciale, possiedano le medesime caratteristiche tecniche e gli altri requisiti prescritti per ottenere la restituzione all'esportazione dei prodotti sostituiti e siano tenuti nettamente separati da eventuali prodotti Il d'intervento" della stessa specie immagazzinati nello stesso impianto.

Se più Uffici sono coinvolti nel controllo la dogana "capofila" deve acquisire preventivamente dalle consorelle formale assicurazione (via telex/fax) che le suindicate condizioni potranno essere osservate.

3. Restituzioni alla produzione (olio di oliva) Resta immutata la procedura in atto concernente la presentazione delle domande di controllo e di anticipazione, tenuto conto dell'atipicità' del settore.

4. Conclusioni.

Le procedure sopra esposte ed i chiarimenti su alcuni aspetti del regime delle restituzioni mirano a responsabilizzare gli uffici in massimo grado, coinvolgendoli, più di quanto sia avvenuto sino ad oggi, anche per la fase successiva all'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Gli obiettivi fondamentali che questo Dipartimento intende conseguire sono infatti, oltre quelli di adeguarsi alle richieste della Commissione e della Corte dei Conti Europea, quelli di ridurre drasticamente i tempi di liquidazione delle pratiche di restituzione per limitarli ad un massimo di 60 giorni dalla presentazione delle istanze (per quelle complete) ed , al tempo stesso, di contrastare le frodi e le irregolarità' di vario genere, aspetti che, entrambi, negli ultimi tempi hanno determinato pesanti penalizzazioni finanziarie da parte del FEOGA.

A motivo di ciò gli Uffici, prima di trasmettere i plichi alla D.C.C.C., come già sottolineato, dovranno verificare la completezza degli esemplari "3a", dei T5 e delle "EX 1 e la loro esatta aderenza alle presenti istruzioni, non mancando, se del caso, di fornire agli operatori corretti e diligenti tutta la collaborazione necessaria ed i suggerimenti opportuni (una consulenza normativa - amministrativa in tutti i sensi) all'atto della presentazione delle dichiarazioni o della concessione delle autorizzazioni di prefinanziamento.

Le dogane sono vivamente invitate ad osservare rigorosamente i termini fissati per i vari adempimenti.

Siffatto comportamento, oltre a costituire un doveroso servizio nei confronti dei singoli esportatori che sovente manifestano enormi difficoltà nel districarsi attraverso la complessità della normativa comunitaria e gli adempimenti procedurali che regolano la materia, va anche considerato un contributo importantissimo per l'economia nazionale ed, in ultima analisi, per la collettività nel suo insieme, posto che dalle restituzioni comunitarie il circuito economico nazionale riceve annualmente un flusso di migliaia di miliardi.

L'Amministrazione doganale non può quindi sottrarsi a questa funzione. Per raggiungere gli scopi sopra richiamati e' pero' indispensabile innanzi tutto, la collaborazione, "a monte", degli esportatori e dei loro rappresentanti i quali, nel loro precipuo interesse, devono seguire, passo passo, l'operazione ed approntare le istanze con la massima cura e diligenza.

Ciò significa che essi, affinché la restituzione non finisca per essere una componente del prezzo del tutto aleatoria, devono pianificare con ragionata intelligenza l'intera operazione informandosi dettagliatamente, presso la D.C.C.C. e le dogane, prima di effettuare l'esportazione, di tutti gli adempimenti prescritti per ottenere le restituzioni, di modo che, se del caso, possano inserire nei contratti con i clienti dei paesi terzi e con le imprese che curano il trasporto od altri aspetti dell'operazione, specifiche clausole, possibilmente munite di penali, da attivare nel momento in cui un eventuale diniego della sovvenzione dovesse farsi risalire ad inadempienze o negligenze degli stessi. E' altresì auspicabile che, per le operazioni suscettibili di maggior rischio, valutino l'opportunità di attivare una specifica copertura assicurativa anche per l'aspetto delle restituzioni.

In questo contesto anche i laboratori chimici, sono invitati a fornire una puntuale collaborazione con il rispetto rigoroso dei termini evidenziati al punto 1.1.1.

Si fa presente infine che lo scrivente, in futuro, in presenza di eventuali penalizzazioni finanziarie della Commissione determinate da inosservanze degli uffici alle presenti istruzioni o comunque da adempimenti procedurali disattesi o ritardi di vario genere o carenze di controlli ecc. non potrà' esimersi dall'attivare il Servizio Centrale Ispettivo per la individuazione delle singole responsabilità.

Da parte loro le Direzioni Compartimentali sono invitate a vigilare permanentemente affinché i dipendenti Uffici osservino scrupolosamente le presenti istruzioni non mancando, specie nella fase iniziale di applicazione della nuova procedura di trasmissione diretta dei documenti doganali alla DCCC, di fornire agli stessi ogni possibile collaborazione per l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare la propria organizzazione interna.

 

Sono da considerarsi abrogate tutte le precedenti istruzioni in contrasto con le presenti o comunque da ritenere superate perché non coerenti con le nuove procedure.