Di seguito alla nota n. 14470 del 17 giugno 2004 si comunica che nella riunione del comitato “Meccanismi degli scambi” del 20 luglio 2004 la Commissione, per rispondere ad alcuni quesiti avanzati dall’Italia e dal Regno Unito nel corso delle precedenti riunioni, ha presentato la nota interpretativa in oggetto concernente la possibilità di riconoscere restituzioni per esportazioni di prodotti agricoli verso la parte settentrionale di Cipro.

L’analisi della normativa ha condotto i servizi della Commissione a ritenere, sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1 del protocollo n. 10 su Cipro dell’atto di adesione del 2003, che la parte settentrionale di Cipro sulla quale la Repubblica di Cipro non esercita attualmente un controllo effettivo, deve essere considerata una zona che si trova temporaneamente al di fuori del territorio doganale della Comunità.

In questo quadro l’articolo 5, paragrafo 2 del recente regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio è intervenuto vietando il pagamento delle restituzioni per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati destinati alla parte settentrionale di Cipro, se questi attraversano la linea che separa la parte meridionale da quella settentrionale, trattandosi, quest’ultima, di una zona non controllata dalla Repubblica di Cipro.

Dalla indicata normativa la Commissione ha quindi tratto le seguenti conclusioni:

· per quanto riguarda il diritto alla restituzione, le merci spedite a destinazione della parte settentrionale di Cipro hanno diritto al beneficio delle restituzioni all’esportazione, ad eccezione delle merci che attraversano la predetta linea di separazione. Può trattarsi di restituzioni non differenziate ovvero di restituzioni differenziate (ad esempio quando Cipro è inclusa tra “le altre destinazioni” nei regolamenti pertinenti);

· per quanto riguarda la prova dell’importazione da produrre agli organismi pagatori per il riconoscimento del diritto, data la situazione a Cipro, un documento doganale rilasciato nella parte settentrionale di Cipro non può essere accettato a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 800/1999. Tuttavia, la prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione può essere fornita attraverso uno dei documenti alternativi elencati all’articolo 16, paragrafo 2, del predetto regolamento qualora l’esportatore non sia in grado di procurarsi nessuno dei documenti elencati all’articolo 16, paragrafo 1.

Pertanto, a scioglimento della riserva espressa nella nota cui si fa seguito, si fa presente che questo Ufficio ammetterà al pagamento tutte le richieste di restituzioni relative ad esportazioni - con trasporto diretto - verso la parte settentrionale di Cipro alle seguenti condizioni:

· rilascio dell’esemplare 3 A del DAU con attestazione dell’uscita dal territorio doganale della Comunità;
· indicazione, nel DAU, della precisa destinazione “Cipro Nord”, o “zona settentrionale di Cipro” non essendo sufficiente l’indicazione generica di “Cipro”. Per le dichiarazioni doganali già accettate, in assenza di tale informazione, dovrà essere presentata la fattura di vendita;
· presentazione di copia del documento di trasporto sia in dogana che, successivamente, a questo Ufficio ad integrazione dell’istanza di restituzione, per verificare che si tratti di esportazione diretta verso la parte settentrionale di Cipro. Il documento è richiesto anche se la restituzione non è differenziata;
· in caso di restituzione differenziata, presentazione di uno dei documenti previsti dal regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 16, paragrafo 1, lettera b) (attestato di scarico e di importazione rilasciato da società di sorveglianza e controllo) o elencati nel successivo paragrafo 2 .

Ciò premesso, si fa presente che questo Servizio continuerà ad accettare come prove d’importazione gli attestati di scarico rilasciati dall’autorità che governa la zona settentrionale di Cipro, sottoscritti e timbrati dalla dogana di Famagosta, con l’indicazione dei containers, del tipo e della quantità di prodotto, della nave, del porto di carico e scarico e degli estremi del documento d’importazione. Tali attestati dovranno comunque essere accompagnati dalla fattura di vendita e dal documento bancario contenente indicazioni ricollegabili alla medesima fattura.

Gli Uffici doganali in indirizzo sono pregati di dare urgenti disposizioni in materia agli uffici dipendenti, vigilando sulla corretta applicazione delle stesse.

Le Associazioni di categoria sono invitate a dare la massima diffusione alle presenti istruzioni a tutti gli operatori interessati.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito Intranet dell’Agenzia delle Dogane sotto la voce SAISA.