AVVISO: Si precisa che il disposto normativo citato sarà applicato solo nei casi in cui vengano riconosciuti fondati sospetti circa il rischio di reintroduzione dei prodotti indicati in territorio comunitario; conseguentemente la richiesta della prova della definitiva importazione della merce sarà valutata caso per caso dal SAISA, anche sulla base di indicazioni fornite periodicamente dai Servizi della Commissione per l'applicazione del citato articolo 20.

Con circolare ministeriale n. 141/D del 28.06.1999, esplicativa delle nuove norme introdotte con il regolamento (CE) n.800/1999, tra i chiarimenti forniti in merito all’articolo 20 - tutela degli interessi finanziari della Comunità – è stato riportato un elenco di prodotti per i quali sulla base di uno studio comunitario potrebbe sussistere il rischio di una reimportazione nel territorio doganale comunitario, in quanto per tali prodotti il tasso di restituzione è superiore ai dazi all’importazione.

Con un nuovo documento di lavoro del 22.01.2002 la Commissione ha riesaminato la situazione e ha aggiornato detto elenco come segue:

  1. Sciroppi: 1702 6080 9100
  2. Alimenti composti: 230910119000 - 23091031 9000
  3. Frutta e legumi: 0805 1010 9100 - 0805 1030 9100 - 0805 1050 9100 - 0805 3010 9100
  4. Cereali: 1002 0000 9000
  5. Prodotti fuori allegato I del Trattato: ex 2208 - 3505 1050

Gli uffici doganali sono invitati a prestare una particolare attenzione alle esportazioni con richiesta di restituzione relative ai prodotti in questione specie per quanto riguarda la documentazione commerciale e di trasporto prodotta dagli operatori.

Le Associazioni di categorie avranno cura di informare gli operatori interessati che in tali casi questo Servizio potrà richiedere, prima della corresponsione della restituzione, la prova di importazione prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b).