Con il Reg. Ue 787/12 la Commissione Europea ha introdotto una deroga all’art. 34 par. 2 del Reg. Ce 612/09.
In particolare ha disposto che per le carni suine oggetto della procedura di cui al predetto art. 34 ed imbarcate nel periodo dal 1° al 18 aprile 2012, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso della restituzione è quella del 18 aprile 2012.

Con Comunicazione 2014/C 417/01 la Commissione Europea ha dichiarato abrogato i Reg. Ce 342/12.

Sulla Gazzetta ufficale dell'Unione Europea serie L. 108 del 20 aprile 2012 è stato pubblicato il Reg. Ue 342/12 con il quale sono state azzerate le aliquote di restituzione per il settore delle carni suine con decorrenza immediata.

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.
In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi) , mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Per i codici 1601 e 1602, con il Reg. CE 903 del 17 settembre 2008 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione della restituzione all’esportazione nel settore delle carni suine, la Commissione Europea ha abrogato il Reg. CE 2331/97. Al riguardo sono state emanate le istruzioni nazionali n.47796 del 07.11.2008 consultabili alla pagina normativa.

Le autorità veterinarie russe hanno adottato misure sanitarie all’importazione di prodotti a base di carni suine provenienti da aziende comunitarie a seguito del rilevamento di residui antibiotici in tali prodotti. La Commissione Europea, allo scopo di limitare le conseguenze negative subite dagli esportatori comunitari ha emanato il Reg. CE 854 del 29 agosto 2008, in vigore dal 1 settembre 2008, dando alcune disposizioni applicabili ai titoli ancora validi almeno in uno dei giorni compresi tra il 25 Aprile e il 7 maggio 2008. In particolare:

  • In deroga all'art. 2 par. 1 del Reg. CE 1518/03, è stata prorogata a 120 giorni la validità dei titoli rientranti nella tipologia sopra citata.
  • Ha disposto che su richiesta degli operatori effettuata entro il 30 novembre 2008, l'Autorità competente può annullare i titoli non utilizzati e svincolare la cauzione, a condizione che l'operatore dimostri che le esportazioni non sono state effettuate a causa delle misure sanitarie introdotte dalle Autorità Russe.

Con Reg. Ce 1234/2007 in vigore dal 1 luglio 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore (Reg Cee 2759/75 modificato con Reg. Ce 1365/00).

Con Reg. Ce 795 del 7 agosto 2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine, applicabile dall' 8 agosto 2008, non è più concessa la restituzione per le carni di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici da 020311109000 a 020329159100.

A seguito dell’adesione della Romania e Bulgaria all’ Unione Europea (1 gennaio 2007) la Commissione con Reg. CE 303/2007 in vigore dal 22 marzo 2007, ha fissato per le esportazioni nel settore delle carni suine una restituzione unica valida per tutte le destinazioni (zona A00). Pertanto con l’entrata in vigore del predetto regolamento, per il riconoscimento della restituzione all’esportazione di carni suine effettuate verso i paesi terzi a scarico di titoli prefissati a partire dal 22.03.07 non è più necessario produrre i documenti previsti dall’ art. 16 del Reg. CE 800/99 (art. 17 del reg. 612/09).

Con Reg. Ce 1518/2003 è stata statuita la nuova disciplina relativa ai titoli export che ha abrogato il Reg. Ce 1370/95.

Istruzioni di servizio n.5120 del 01.03.2001: Restituzioni all'esportazione - Titoli relativi, in particolare, a prodotti dei settori lattiero-caseari, carni suine, carni bovine.

Con regolamento Ce 1012/2001 la Commissione, a causa del problema afta epizootica, ha stabilito misure in deroga al Reg. Ce 1370/95, 800/1999 e 1291/2000, per ciò che concerne termine di uscita della merce dalla Comunità, che passa da 60 a 150 giorni, la validità dei titoli export, la non applicazione degli incrementi del 10% e 15% per anticipazioni e prefinanziamenti per esportazioni e la non applicazione dela sanzione in caso di decadenza dal diritto alla restituzione. In tal senso consultare le Istruzioni di servizio n.12965 del 06.06.2001.

Documento d'importazione a Malta (valido fino al 30/04/2004 in quanto dall’1/05/2004 Malta è entrata a far parte dell’U.E.).

In relazione ai documenti d'importazione maltesi si fa presente che in caso di difformità del codice merci tra quanto riportato in bolletta e quanto riportato nel citato documento (difformità nelle prime 6 cifre), gli operatori dovranno preventivamente restituire i documenti alle locali autorità doganali che provvederanno alla rettifica. I documenti attualmenti giacenti presso il SAISA saranno trasmessi alle ditte per la regolarizzazione.
Tale iter è correlato ad una risposta ad un quesito trasmessa dall'Ambasciata d'Italia nella quale sono state riportate informazioni assunte direttamente dalla autorità doganale centrale maltese.

Con Reg. Ce 488/2002 è stata modificata la nomenclatura dei prodotti ammessi al diritto alla restituzione. Si prega di consultare la pagina nomenclatura prodotti.

Modifica del Reg. Ce 800/1999

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002.

Attenzione
Per le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis, inserito con il Reg. 1253/02, e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

Con Reg. 1253/02 è stato modificato l'articolo 49, paragrafo 9 del Reg. 800/99, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione. Il SAISA valuterà l’applicazione di tale articolo caso per caso, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Detta valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e, in linea di massima, la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.