A seguito dell’adesione della Romania e Bulgaria all’ Unione Europea (1 gennaio 2007) la Commissione con Reg. CE 134 del 13 febbraio 2007 - rettificato con G.U. 52 del 22.02.07 - in vigore dal 22 febbraio 2007 ha fissato per i pomodori, le arance e i limoni una restituzione unica valida per tutte le destinazioni (zona A00). Pertanto con l’entrata in vigore del predetto regolamento, per il riconoscimento della restituzione all’esportazione di pomodori, arance e limoni effettuate verso i paesi terzi a scarico di titoli prefissati a partire dal 22.02.07 non è più necessario produrre i documenti previsti dall’ art. 16del Reg. CE 800/99.

Con Reg. Ce 361/08 (di modifica del Reg. Ce 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM), è stata abrogata e sostituita la precedente normativa base di settore.

Con Reg. Ce 1182/2007 (Rettificato) sono state apportate modifiche sostanziali ai Regg. Ce 2200/1996 e 2201/1996, relativi agli OCM nel settore degli ortofrutticoli e nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. In particolare, a far data dal 1 gennaio 2008, sono state soppresse le restituzioni alle esportazioni per i prodotti dei settori 12 e 13. Per quest'ultimo restano in vigore le restituzioni previste per gli zuccheri incorporati in alcuni prodotti trasformati. pertanto, per le esportazioni effettuate dal 1 gennaio 2008, in caso di richiesta di ammissione al beneficio della restituzione per tali prodotti, dovrà farsi riferimento alla normativa applicabile per il settore 9 (zucchero)

FRUTTA A GUSCIO - A seguito dell’adesione della Romania e Bulgaria all’ Unione Europea (1 gennaio 2007) la Commissione con Reg. CE 1838 del 13 dicembre 2006, in vigore dal 3 gennaio 2007, ha fissato, per le mandorle, nocciole con guscio, nocciole sgusciate e noci comuni con guscio, una restituzione unica valida per tutte le destinazioni (zona A00). Pertanto con l’entrata in vigore del predetto regolamento, per il riconoscimento della restituzione all’esportazione, dei prodotti sopra menzionati, effettuate verso i paesi terzi a scarico di titoli prefissati a partire dal 3 gennaio 2007 non è più necessario produrre i documenti previsti dall’ art. 16del Reg. CE 800/99.

Con Reg. CE 858/06, in vigore dal 24 giugno 2006, sono state abolite le restituzioni per le esportazioni di arance limoni e uva con destinazione Romania e Bulgaria. Pertanto, per il versamento delle restituzioni relative ad esportazioni verso altri paesi terzi effettuate a scarico di titoli agrex, prefissati a partire dal 24 giugno 2006 (sistemi A1 - A2 - A3) dovranno essere prodotti i documenti previsti dall'art. 16 del Reg. CE 800/99 (documento di trasporto e di importazione).

Per il versamento delle restituzioni, per le quali l'operatore abbia optato per il sistema di rilascio titoli di tipo B, i documenti previsti dall'art. 16 del Reg. CE 800/99 dovranno essere prodotti per tutte quelle operazione le cui dichiarazioni doganali sono state accettate a partire e dal 1 luglio 2006.

Con Reg. CE 857/06, in vigore dal 24 giugno 2006, sono state abolite le restituzioni per le esportazioni di frutta a guscio con destinazione Romania e Bulgaria. Pertanto, per il versamento delle restituzioni relative ad esportazioni verso altri paesi terzi, effettuate a scarico di titoli agrex prefissati a partire dal 24 giugno 2006, dovranno essere prodotti i documenti previsti dall’art. 16 del Reg. CE 800/99 (documento di trasporto ed importazione).

Con Reg. Ce 386/2005 è stato modificato il Reg. Ce 1961/2001, per ciò che concerne l'art.7.

Alcuni operatori richiedono l'indicazione sul sito dei Paesi verso i quali si possono effettuare esportazioni con diritto a restituzione. In tal senso si precisa che per ciascun settore è possibile conoscere l'elenco dei Paesi consultando la relativa pagina, nella partizione delle aliquote in vigore.

In caso di Paesi ad aliquota unica in fondo alla tabella allegata non vi sarà l'indicazione specifica dei Paesi medesimi (essendo l'aliquota unica l'esportazione è consentita per tutti i Paesi terzi), mentre in caso di aliquota differenziata in fondo alla tabella vi sarà una nota "specifica" con l'indicazione dei Paesi Terzi e con le eventuali eccezioni; consultando queste tabelle settore per settore sarà possibile avere un quadro completo delle destinazioni ammesse e non al beneficio della restituzione.

Modifica del Reg. Ce 800/1999.

Con Reg. Ce 1253/02 è stato modificato il Reg. Ce 800/1999. Tali modifiche hanno riguardato l'esemplare di controllo T5 (art.9), le società di sorveglianza (l'articolo 16, che ha visto l'inserimento degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies), gli importi relativi alla concessione della deroga dell'articolo 17 (portati da 1200 a 2400 EURO e da 6000 a 12000 EURO) e l'articolo 49, paragrafo 9.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio n.21180 del 16.09.2002.

Attenzione:
Per le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

L'applicazione della modifica dell'articolo 49, paragrafo 9, che prevede l'elevazione a 100 Euro dell'importo che lo Stato membro può decidere di non versare a fronte di una dichiarazione di esportazione con diritto a restituzione, è valutata caso per caso dal SAISA, in ragione dell'onere amministrativo differente connesso alla liquidazione di determinati prodotti ovvero di determinate istanze. Tale valutazione terrà conto della specificità dei vari settori merceologici e la norma non sarà applicata ai prodotti fuori allegato I del Trattato e ai prodotti destinati a provviste di bordo e ai depositi di approvvigionamento.

Con Reg. Ce 1961/01 è stato introdotto il nuovo sistema A3 per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore ortofrutticolo fresco. Sull'argomento si è espresso anche il Ministero per le Attività Produttive, con comunicato del 26.10.2001, consultabile sul sito internet (www.mincomes.it). Questo regolamento ha abrogato il Reg. Ce 2190/96.

Istruzioni di servizio n.29312 del 18.12.2001: relative all'applicazione del Reg. Ce 1961/2001, recante modalità di applicazione del regolamento n.2200/96 per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Reg. Ce 1148/2001 (testo storico e testo consolidato): sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
Allo scopo si semplificare la procedura per gli operatori è sufficiente presentare, allegata all'istanza di restituzione, la sola copia semplice dei certificati di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti del settore ortofrutticolo.